ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 669 del 31/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 31/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 31/03/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2022

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07820
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Giovedì 31 marzo 2022, seduta n. 669

   VALLASCAS. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   numerosi organi di stampa hanno dato ampio risalto alla notizia in merito alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che reca «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;

   tra le altre cose, avrebbero suscitato perplessità le misure connesse al rientro a scuola, dal 1° aprile 2022, del personale docente precedentemente sospeso dal lavoro e dallo stipendio perché inadempiente verso l'obbligo vaccinale;

   in particolare, da alcune reazioni riportate dagli organi di stampa, risulterebbero incongruenti con l'organizzazione degli istituti scolastici e lesive per la dignità del ruolo e delle mansioni degli insegnanti le previsioni secondo le quali i docenti «inadempienti» potranno rientrare a scuola, dove non potranno insegnare, ma svolgere attività di supporto non a contatto con gli studenti;

   a questo proposito, l'edizione del 29 marzo 2022 del quotidiano «Italia oggi» riferisce le parole del presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, secondo il quale «È molto difficile, negli istituti, stabilire quali siano le mansioni non a contatto con i ragazzi a cui adibire i prof che torneranno in servizio»;

   secondo il rappresentante dei presidi «C'è una volontà di normalizzare la situazione di chi non si è vaccinato: gli si paga lo stipendio per non lavorare, dando mansioni sostanzialmente inesistenti. Bel capolavoro»;

   questa situazione riguarderebbe «3.812 docenti (2.677 di ruolo e 1.135 non di ruolo)» su una platea di oltre 700 mila, cui da venerdì prossimo sarà consentito l'accesso a scuola con il green pass base e dunque il tampone negativo;

   secondo quanto riporta il giornale «Il fatto quotidiano» del 29 marzo 2022, i dirigenti scolastici chiedono al Ministero in indirizzo l'emanazione «con tempestività delle disposizioni attuative che chiariscano quali sono le attività di supporto – tra quelle previste dal Ccnl – che dal prossimo 1° aprile i dirigenti scolastici dovranno assegnare ai docenti inadempienti all'obbligo»;

   il giornale riporta anche le dichiarazioni del segretario nazionale della Flc Cgil secondo il quale «Siamo di fronte a una evidente discriminazione che riguarda le sostituzioni, consentite nel caso del personale docente non vaccinato e non consentite invece per il personale Ata che non si capisce come potrà continuare, anche da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell'infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità»;

   a questi aspetti, si aggiungerebbe il fatto che per il pagamento dei supplenti chiamati a sostituire i docenti non vaccinati, che quindi non possono insegnare, si attingerebbe al fondo d'istituto;

   nel complesso, da quanto riportato dagli organi di stampa, emergerebbe una situazione di grave discriminazione di trattamento nei confronti del personale docente inadempiente all'obbligo vaccinale che, se da una parte, viene riammesso al lavoro e allo stipendio, dall'altra, subisce un inaccettabile demansionamento che risulterebbe lesivo della dignità del lavoratore;

   a questo si aggiungerebbero ulteriori elementi che potrebbero risultare lesivi della dignità dei docenti che rientrano al lavoro: elementi che emergerebbero da affermazioni in merito al fatto che «gli si paga lo stipendio per non lavorare» e dalla difficoltà di salvaguardare, in questo contesto, la privacy attorno a dati sensibili come quelli medico-sanitari, nei quali rientra l'avvenuta vaccinazione –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, anche di natura normativa, per garantire il rispetto della dignità del personale scolastico che, dal 1° aprile 2022, rientrerà a scuola dopo un periodo di sospensione dal lavoro e dallo stipendio e per evitare qualsiasi forma di discriminazione o demansionamento.
(5-07820)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-07820

  Onorevole Vallascas, il decreto-legge n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022, ha esteso, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche al personale scolastico.
  Il citato decreto disponeva, altresì, che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato, fino al 15 giugno 2022, per il personale interessato, la sospensione dall'attività lavorativa e, conseguentemente, la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  Lo scopo principale della misura era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso anche al costo di incidere economicamente sul personale che avesse scelto di non vaccinarsi.
  Con il miglioramento del quadro epidemiologico, testimoniato dall'uscita dallo stato di emergenza, il Governo ha valutato l'opportunità di rivedere le misure di contenimento e, soprattutto, le loro molteplici conseguenze.
  Con il recente decreto COVID del 24 marzo 2022, n. 24, il Consiglio dei ministri ha deciso all'unanimità di mantenere, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale. Nello stesso tempo, però, ha ritenuto di eliminare la sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo. Si è, in altre parole, inteso superare la severa implicazione prevista per il personale non vaccinato cui, giova ricordare, non si riconosceva neppure il cosiddetto assegno alimentare.
  Nondimeno, sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: non poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.
  Di qui, l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alla istituzione scolastica che rientrano nelle altre funzioni proprie del profilo dell'insegnante previste dal vigente ordinamento scolastico.
  Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il richiamato personale docente ed educativo ricordo che l'articolo 3 del CCNI del 25 giugno 2008, espressamente menziona tra queste: il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di Istituto (come precisato nella circolare del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022).
  Conseguentemente, per la sostituzione di tali docenti il dirigente scolastico è autorizzato ad attribuire contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica in classe.
  La disposizione coniuga due esigenze entrambe meritevoli di considerazione: quella di attenuare le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità del docente dinanzi agli alunni e delle alunne.
  Onorevole, la professionalità docente presenta, oggi, un'identità articolata e composita, all'interno di un ciclo di continua crescita culturale e professionale che comporta la partecipazione a molteplici attività, per questo motivo essa è considerata come elemento dinamico e in costante evoluzione, con le sue prerogative e attribuzioni convogliate verso una mission condivisa: il successo formativo dei nostri studenti.
  In tale direzione il ruolo del docente adibito all'attività a supporto dell'istituzione scolastica non va inteso come forma di demansionamento, ma come processo aperto in cui la sua funzione è indispensabile e determinante per rispondere efficacemente, come singolo e come membro della comunità educante, all'eterogeneità e alla complessità dell'ambiente scolastico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retrocessione di grado

insegnante

retribuzione del lavoro