ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07470

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 634 del 08/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 08/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSATO ETTORE ITALIA VIVA 08/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2022
Stato iter:
09/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/02/2022
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/02/2022
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/02/2022

SVOLTO IL 09/02/2022

CONCLUSO IL 09/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07470
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Martedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   UNGARO e ROSATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio utilizzabile da tutti gli imprenditori a iscritti al Registro delle imprese, a garanzia di crediti concessi a loro o a soggetti terzi, presenti o futuri;

   il pegno costituisce, infatti, una forma indiretta di approvvigionamento finanziario. Attraverso questa operazione il debitore o un terzo per lui, dà un bene mobile, una universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili a garanzia di una obbligazione;

   tuttavia, il pegno «ordinario» prevede la consegna del bene al credito o in alternativa di un documento che attesti la piena disponibilità. In alcune filiere commerciali questa attuazione è difficile, basti pensare al settore agricolo dove il bene (esempio il grano) rimane in azienda per lunghi periodi di lavorazione;

   in alcuni settori sono stati trovati degli escamotage: ad esempio la legge n. 401 del 1985 ha previsto per gli operatori qualificati, quali produttori del prosciutto a denominazione di origine tutelata, di apporre sugli stessi, a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, uno speciale contrassegno indelebile;

   la legge n. 122 del 2001 è venuta incontro al settore dei prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2016, è stato disciplinato il pegno rotativo, limitatamente al parmigiano reggiano, al grana padano, al pecorino romano;

   in questo modo l'impresa può concedere in pegno una materia prima e procedere alla sua ordinaria lavorazione per ottenere un prodotto finito, senza dover subire lo spossessamento ad origine del bene stesso;

   a distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, tuttavia, il pegno mobiliare non possessorio, non ha ancora trovato applicazione in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 59 del 2016, da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate;

   questo tipo di strumento permetterebbe la creazione di importante liquidità per le imprese contro-garantita proprio dagli stessi beni attraverso operazioni di destocking di magazzino –:

   se il Ministro sia a conoscenza delle problematiche evidenziate in premessa e quali siano le iniziative adottate o da adottarsi per assicurare la costituzione del registro informatizzato previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016.
(5-07470)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07470

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 59 del 2016 che ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio, utilizzabile da tutti gli imprenditori iscritti al Registro delle imprese a garanzia dei crediti concessi a loro ed a soggetti terzi, presenti o futuri.
  Gli Onorevoli evidenziano che, a distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, il pegno mobiliare non possessorio non ha ancora trovato applicazione in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se «sia a conoscenza delle problematiche evidenziate in premessa e quali siano le iniziative adottate o da adottarsi per assicurare la costituzione del registro informatizzato previsto dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 59 del 2016».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, istitutivo del Pegno mobiliare non possessorio, ha previsto, al comma 6, che «Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro.».
  Il decreto attuativo previsto dal citato comma 6, stante la relativa natura regolamentare, è stato adottato nel rispetto delle previsioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale dispone che «i regolamenti [...] ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
  Il Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 2018, ha formulato osservazioni sullo schema di Regolamento elaborato evidenziando la necessità di consultare le associazioni di categoria maggiormente esposte e sospendendo l'adozione del parere in attesa dei supplementi istruttori richiesti. All'esito delle consultazioni condotte e delle ulteriori interlocuzioni tenute il Consiglio di Stato, con parere del 14 dicembre 2020, ha adottato il parere favorevole.
  Il citato Regolamento, acquisito il parere del Consiglio di Stato e quello del Garante per la protezione dei dati personali, è stato quindi emanato il 25 maggio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021 (confronta decreto ministeriale n. 114 del 2021) in vigore dal 25 agosto 2021.
  L'articolo 12 del suddetto Regolamento ha fissato i tempi di realizzazione del sistema informatico di gestione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, disponendo che: «1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche. 2. La data di attivazione del Registro pegni è resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalità di cui al presente regolamento».
  Tale decreto ministeriale ha inoltre demandato ad alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici aspetti.
  In attuazione del Regolamento, è stato già emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021, recante l'«Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio», previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera l), numero 7, dello stesso decreto ministeriale, nell'ambito delle informazioni da fornire nella domanda di iscrizione al Registro per l'individuazione del bene oggetto di pegno.
  Il regolamento prevede, inoltre, all'articolo 7, che:

   «1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore.

   2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti».

  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce che, allo stato attuale, sta predisponendo le necessarie specifiche tecniche ed ha già avuto un confronto sul tema con i principali portatori di interesse. Tale progetto di regolamentazione tecnica verrà inviato alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/1535.
  Sulla base di tali specifiche tecniche, l'Agenzia sta completando la realizzazione del sistema informatico, con il partner tecnologico Sogei.
  Contestualmente, l'Agenzia sta definendo gli atti preordinati all'emanazione dei previsti provvedimenti e all'organizzazione dell'ufficio del Conservatore unico nazionale presso il quale sarà tenuto il Registro dei pegni mobiliari non possessori.
  Il completamento di tali attività, secondo i tempi previsti dal regolamento, costituisce il presupposto per l'attivazione operativa del Registro dei pegni mobiliari non possessori.
  A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato con cui sarà resa nota la data di attivazione del Registro potranno essere presentate le domande di iscrizione da parte degli imprenditori interessati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

garanzia

denominazione di origine

produzione nazionale