ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07467

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 634 del 08/02/2022
Abbinamenti
Atto 5/07464 abbinato in data 09/02/2022
Atto 5/07466 abbinato in data 09/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 08/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGREGORIO EUGENIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC 08/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2022
Stato iter:
09/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/02/2022
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/02/2022
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/02/2022

DISCUSSIONE IL 09/02/2022

SVOLTO IL 09/02/2022

CONCLUSO IL 09/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07467
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   VILLAROSA e SANGREGORIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come riportato dall'Ansa gli ultimi dati dell'Enea confermano che al 31 gennaio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del «Super Ecobonus 110 per cento» ha raggiunto i 18,3 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 16,2 miliardi al 31 dicembre (+12,9 per cento). L'investimento medio per i condomini è stato di 539.049 euro, per gli edifici unifamiliari 109.353 e 96.226 per le unità indipendenti;

   la cessione limitata del credito d'imposta comporta il blocco del lavori con conseguenze gravi per le imprese del settore;

   il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, dichiara all'Ansa «la limitazione alla cessione del credito d'imposta ad una sola volta “determina” conseguenze disastrose per un settore che, dopo anni di crisi profonda, aveva finalmente ripreso fiato. “Infatti” le cessioni del credito d'imposta potranno essere effettuate unicamente da banche di grandi dimensioni con capienza fiscale adeguata, venendosi così a creare una pericolosa concentrazione del mercato con un inevitabile allungamento dei tempi di istruttoria e di erogazione, se non addirittura un aumento del costi delle operazioni di cessione»;

   sono già moltissime le imprese italiane che per via dei numerosi interventi normativi del Governo adottati negli ultimi due mesi hanno subito rallentamenti, ritardi o blocchi nelle liquidazioni dei crediti vantati dovuti principalmente all'incertezza normativa degli intermediari finanziari, come ad esempio Poste Italiane S.p.a., che ha bloccato inspiegabilmente la liquidazione di crediti vantati dalle imprese per diversi mesi, o come Cassa depositi e prestiti che pare avrebbe deciso di non effettuare più operazioni di cessione, mettendone così in serio pericolo la stabilità finanziaria delle aziende –:

   quali iniziative intenda adottare per evitare il blocco della cessione del credito d'imposta che comporterebbe il fallimento di numerose imprese.
(5-07467)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07467

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 che, modificando la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludono la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari, considerando queste ultime nulle se concluse in violazione della norma.
  Gli Interroganti, nel segnalare come l'introduzione di queste modifiche normative abbia messo in difficoltà i cittadini e le imprese che avevano programmato o posto in essere i lavori sulla base della normativa vigente, fanno presente come gli istituti di credito, compresi Cassa Depositi e Prestiti e Poste, non potendo più cedere i crediti, stiano interrompendo gli acquisti.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno incrementare le cessioni possibili rafforzando il ruolo di controllo svolto dagli istituti di credito e prorogando i termini previsti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto «Sostegni-ter»), ha modificato l'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», disponendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

  L'articolo 28 del suddetto decreto-legge n. 4 del 2022 ha modificato altresì in maniera analoga l'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta ivi previsti una volta soltanto e non più in un numero illimitato di volte.
  In definitiva, viene eliminata la possibilità di «cessioni a catena» consentendosi esclusivamente le cessioni di crediti effettuate «direttamente» dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate e le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
  Infine, il terzo e ultimo comma del citato articolo 28 ha introdotto una declaratoria di nullità per tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina.
  In particolare, giova ricordare che la disposizione in esame si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (cosiddetto decreto-legge Antifrodi) e che interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere, pertanto, una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
  L'ambito delle agevolazioni fiscali è stato, difatti, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica: il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
  Alla luce delle evoluzioni normative citate e delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, Cassa Depositi e Prestiti ha ritenuto necessario sospendere transitoriamente la sua operatività in attesa degli opportuni approfondimenti tecnici e dei necessari adeguamenti operativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

fallimento

concentrazione economica