ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07466

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 634 del 08/02/2022
Abbinamenti
Atto 5/07464 abbinato in data 09/02/2022
Atto 5/07467 abbinato in data 09/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 08/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 08/02/2022
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 08/02/2022
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 09/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2022
Stato iter:
09/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/02/2022
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/02/2022
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/02/2022

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/02/2022

DISCUSSIONE IL 09/02/2022

SVOLTO IL 09/02/2022

CONCLUSO IL 09/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07466
presentato da
ALBANO Lucia
testo presentato
Martedì 8 febbraio 2022
modificato
Mercoledì 9 febbraio 2022, seduta n. 635

   ALBANO, OSNATO, BIGNAMI, PRISCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto decreto sostegni-ter, è intervenuto sulla cessione dei crediti prevedendo limitazioni che impattano in modo considerevole sul superbonus 110 per cento e su altri incentivi fiscali;

   tale decreto ha infatti previsto che nell'ambito dei bonus fiscali non sarà possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 né quelli relativi ai bonus anti-Covid di cui all'articolo 122 del medesimo decreto; in sostanza, si prevede che il credito sia cedibile una sola volta «senza facoltà di successiva cessione»; per i crediti già oggetto di cessione al 7 febbraio 2022 sarà possibile una sola ulteriore cessione, mentre la violazione delle nuove norme determinerà la nullità della cessione del credito;

   l'ulteriore modifica normativa di uno strumento così importante per la rigenerazione dei centri urbani e per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio immobiliare come il «Superbonus 110 per cento», intervenuta in corso d'opera, ha messo in seria difficoltà cittadini ed imprese che avevano programmato o posto in essere i lavori sulla base della normativa vigente, ed ha causato il blocco di numerosi cantieri;

   se, da un lato, appare condivisibile l'esigenza di prevedere maggiori controlli per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni economiche, l'intervento tuttavia non può risolversi in sanzione preventiva verso tutti gli operatori del settore e, quindi, in una modifica che rallenterà lo sviluppo di uno dei più importanti incentivi per la ripresa della nostra Nazione; nella prospettiva di un diffuso e condiviso piano di transizione ecologica, efficientamento energetico e riqualificazione urbanistica e territoriale, e vista la necessità di superare la crisi economica in atto, si ritiene fondamentale semplificare le misure e sburocratizzare le pratiche amministrative, evitando interventi limitativi della ripresa economica in un momento così delicato –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in relazione alla problematica espressa in premessa e quali urgenti e necessarie iniziative, per quanto di competenza, si intenda intraprendere al fine di consentire il più ampio e agevole utilizzo degli incentivi fiscali indicati.
(5-07466)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07466

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 che, modificando la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludono la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari, considerando queste ultime nulle se concluse in violazione della norma.
  Gli Interroganti, nel segnalare come l'introduzione di queste modifiche normative abbia messo in difficoltà i cittadini e le imprese che avevano programmato o posto in essere i lavori sulla base della normativa vigente, fanno presente come gli istituti di credito, compresi Cassa Depositi e Prestiti e Poste, non potendo più cedere i crediti, stiano interrompendo gli acquisti.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno incrementare le cessioni possibili rafforzando il ruolo di controllo svolto dagli istituti di credito e prorogando i termini previsti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto «Sostegni-ter»), ha modificato l'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», disponendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

  L'articolo 28 del suddetto decreto-legge n. 4 del 2022 ha modificato altresì in maniera analoga l'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta ivi previsti una volta soltanto e non più in un numero illimitato di volte.
  In definitiva, viene eliminata la possibilità di «cessioni a catena» consentendosi esclusivamente le cessioni di crediti effettuate «direttamente» dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate e le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
  Infine, il terzo e ultimo comma del citato articolo 28 ha introdotto una declaratoria di nullità per tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina.
  In particolare, giova ricordare che la disposizione in esame si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (cosiddetto decreto-legge Antifrodi) e che interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere, pertanto, una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
  L'ambito delle agevolazioni fiscali è stato, difatti, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica: il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
  Alla luce delle evoluzioni normative citate e delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, Cassa Depositi e Prestiti ha ritenuto necessario sospendere transitoriamente la sua operatività in attesa degli opportuni approfondimenti tecnici e dei necessari adeguamenti operativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

lotta contro la criminalita'

incentivo fiscale