ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07290

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 617 del 17/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 17/12/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 17/12/2021
Stato iter:
24/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2022
Resoconto FONTANA ILARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 24/02/2022
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/12/2021

DISCUSSIONE IL 24/02/2022

SVOLTO IL 24/02/2022

CONCLUSO IL 24/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07290
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Venerdì 17 dicembre 2021, seduta n. 617

   ROTTA e ZARDINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   è dal mese di febbraio 2021 che, giornalmente e più volte al giorno, diversi articolati scaricano continuamente materiale sospetto a cielo aperto che produce odori nauseabondi sempre nei medesimi terreni agricoli di via Campagnini di proprietà dell'azienda agricola Perazzolo Gallo a San Giovanni in Lupatoto;

   da quando sono iniziati gli scarichi di materiale, gli abitanti della zona denunciano la presenza di un odore fortemente sgradevole quasi impossibile da respirare, che provoca bruciore alla gola, agli occhi e alle vie respiratorie dando una sensazione di soffocamento;

   dai sopralluoghi effettuati dalle forze dell'ordine, si è accertato che è in atto un piano di concimazione con l'utilizzo di «gesso di defecazione» della Sicit di Arzignano azienda autorizzata dalla regione Veneto alla produzione di gesso da materiali biologici;

   tuttavia, il fatto che questo materiale sia da così tanti mesi e così tante volte al giorno sversato nello stesso campo rende l'operazione alquanto anomala dal punto di vista agronomico;

   a settembre 2021 l'Arpav risultava ancora in fase di acquisizione di documentazione in vista dell'organizzazione di attività di controllo in merito all'utilizzo del gesso di defecazione, mentre dal riscontro Avepa, nota prot. n. 241525, risulta che, a partire dalla campagna 2021, i mappali interessati dallo spandimento non risultano censiti nella propria banca dati come superfici condotte, né risultano richieste a premio da nessun conduttore e, pertanto, non è possibile da parte loro procedere con alcun provvedimento al riguardo;

   in particolare, si teme l'inquinamento delle falde acquifere della zona, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini;

   il corretto utilizzo del gesso di defecazione è fondamentale per l'ecosistema, per il recupero della materia organica e dei nutrienti ed è fondamentale reprimere e punire ogni utilizzo improprio di tali prodotti a danno della salute umana e dell'ambiente;

   diventa quindi centrale un sistema di controlli efficace ed un monitoraggio capillare in cui sia prevista una comunicazione precisa delle diverse fasi di produzione e di utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione che agevoli i controlli delle autorità preposte; non è più accettabile l'assenza di tracciati precisi dei flussi dei gessi di defecazione che consenta di attestare con precisione la corrispondenza di ciascun lotto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, allo scopo prevedendo anche la conservazione dei documenti per le autorità di controllo;

   ugualmente, la norma va aggiornata, prevedendo misure per effettuare il trasporto in sicurezza dal luogo di produzione al luogo di utilizzo;

   al riguardo bisogna prevedere che la comunicazione all'ente di controllo provinciale, all'Arpa di competenza e al comune di pertinenza avvenga prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale, e che essa contenga anche del carbonato di defecazione, l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria e il termine della consegna-:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, anche per il tramite del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, per verificare la situazione descritta in premessa ed escludere un utilizzo improprio dei gessi di defecazione distribuiti, anche in relazione alle evidenti implicazioni sotto il profilo del danno ambientale;

   se non intenda adottare le opportune iniziative normative per regolamentare l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione, al fine di rendere più certe e conformi, le attività connesse alla tracciabilità di tutta la fase di produzione e del successivo utilizzo nonché dei controlli da effettuare.
(5-07290)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07290

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito alla vicenda legata all'azienda Sicit, si rappresenta quanto segue.
  La regione Veneto rappresenta che la SICIT Group, con sede nel comune di Arzignano, è titolare di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla provincia di Vicenza per recupero di rifiuti provenienti da concerie per la produzione di fertilizzanti, così come da decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche.
  Parimenti, L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e segnatamente il Dipartimento di Verona, ha comunicato che ha ricevuto le prime segnalazioni da parte di alcuni cittadini di San Giovanni Lupatoto nello scorso mese di luglio 2021, i quali lamentavano odori sgradevoli di forte intensità in corrispondenza della presenza di una sostanza nei campi.
  A seguito di suddette segnalazioni, sono seguiti sopralluoghi da parte dei tecnici del Dipartimento ARPAV, anche in collaborazione con la Polizia locale, che hanno permesso di identificare la sostanza quale «gesso da defecazione» prodotto dalla azienda SICIT.
  A tale proposito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha avviato il relativo procedimento penale per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Inoltre, la Stazione Carabinieri Forestale di Verona ha svolto, nei mesi di luglio e agosto 2021, accertamenti riguardo lo spandimento di gessi di defecazione in agricoltura su delega dell'autorità giudiziaria.
  Si precisa che sono in corso gli accertamenti da parte dell'ARPAV, su delega della autorità giudiziaria, che ha già provveduto all'attività di ricognizione sui nomi dei terzisti, delle quantità trasportate e delle aziende agricole destinatarie in provincia di Verona, oltre ai sopralluoghi sui siti interessati.
  La normativa nazionale riguardante l'utilizzo agronomico dei gessi e dei carbonati di defecazione, richiamata in precedenza, riguarda la materia dei fertilizzanti, la cui competenza è condivisa da questo Ministero con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
  Le attività di vigilanza sulla disciplina dei fertilizzanti sono esercitate dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del MIPAAF e della Agenzia delle dogane.
  Si specifica che per la preparazione dei correttivi, il citato decreto legislativo n. 75 del 2010 stabilisce caratteristiche, modo di preparazione, l'elenco dei componenti essenziali ammissibili, che sono riportati nell'allegato 3, punto 2, schede 21 e 23 del decreto.
  Si precisa, altresì, che le operazioni effettuate prima dell'utilizzo dei correttivi sono sempre sottoposte a regime autorizzatorio, il quale definisce criteri specifici e limiti di accettabilità dei materiali in ingresso tali da assicurare la qualità dei prodotti finali in uscita destinati all'uso agricolo, nonché la sicurezza ambientale.
  Il tipo di processo produttivo, che prevede l'aggiunta di calce viva e l'acido solforico, modifica profondamente i materiali di partenza, e attraverso le rispettive reazioni chimiche ed al calore che si sviluppa, i materiali ne risultano sanificati.
  Si rappresenta che, riguardo la tracciabilità dei correttivi, nel caso in cui l'impianto utilizzi rifiuti nel processo produttivo, come nel caso dei gessi di defecazione da fanghi, si applicano tutte le misure di tracciabilità previste per i rifiuti, ma solamente fino all'ingresso dell'impianto. I gessi di defecazione in uscita dagli impianti, in quanto qualificati come prodotto, hanno un sistema di tracciabilità meno puntuale rispetto a quella dei rifiuti.
  Per l'impiego in agricoltura, i gessi di defecazione seguono protocolli e limitazioni per l'apporto di nutrienti al suolo stabiliti dalla direttiva nitrati ed è altresì previsto, pur se non obbligatoriamente, la redazione del Piano di Utilizzo Agronomico (PDA). La non obbligatorietà rende particolarmente complessa l'attività di indagine e controllo ambientale, come quella condotta da ARPAV nel caso in oggetto.
  Infine, riguardo la richiesta di adottare iniziative normative per la regolamentazione dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione, questo Ministero si rende disponibile a vagliare eventuali iniziative provenienti dal Parlamento per garantire una comunicazione efficace delle fasi di produzione e di utilizzo di suddette sostanze.
  In particolare, ci si riferisce ad iniziative volte a migliorare la tracciabilità sia dal lato del produttore che del trasportatore.
  In capo al produttore potrebbe essere previsto il contingentamento del peso dei lotti di produzione, l'identificazione di questi ultimi mediante un'analisi che ne attesti il rispetto delle previsioni contenute nel citato decreto legislativo n. 75, oltre all'obbligo per il produttore di conservare la documentazione per un periodo minimo in modo da consentire le attività di controllo da parte degli organi preposti.
  Per il trasportatore, parimenti, si potrebbe prevedere che ogni trasferimento del materiale sia accompagnato da un documento di trasporto contenente i relativi dati, il luogo di produzione e destinazione, nonché l'analisi identificativa del lotto.
  Alla luce delle esigenze rappresentate, questa Amministrazione valuterà ogni eventuale iniziativa normativa in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti in materia, al fine di garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso da defecazione da fanghi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento idrico

consegna

inquinamento del suolo