ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRATE FLORA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/11/2021
Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/11/2021
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/11/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/11/2021
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/11/2021

SVOLTO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07136
presentato da
FRATE Flora
testo di
Mercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   FRATE e SCHULLIAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e l'articolo 21 del decreto- legge n. 149 del 2020, hanno previsto un esonero contributivo a favore degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020;

   il decreto-legge n. 183 del 2020, all'articolo 10, comma 6, ha previsto la sospensione del pagamento della IV rata della contribuzione 2020 in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio;

   il messaggio Inps n. 587 del 10 febbraio 2021 ha differito il termine di pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare;

   il decreto del 17 maggio 2021 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali riferiti all'anno 2021 dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

   il messaggio Inps n. 4272 del 13 novembre 2020 ha specificato che l'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, di cui alla legge n. 176 del 2020 è fruibile soltanto previa domanda telematica resa disponibile dall'istituto;

   l'apposito modello d'istanza è stato messo a disposizione da parte dell'Inps il 4 novembre 2021 (messaggio 3774), e le relative domande devono essere inoltrate nei 30 giorni successivi a quella data;

   il mancato versamento delle rate finora sospese provoca delle discontinuità nel pagamento della contribuzione 2020 e 2021 e, di conseguenza, risulta sospesa la liquidazione delle pensioni di soggetti che comunque hanno maturato il diritto alla pensione;

   al fine di arrecare minor danno ai soggetti interessati, l'Inps avrebbe la possibilità di attivare la liquidazione provvisoria delle pensioni, procedura che già viene applicata in altri settori come quelli dell'artigianato e del commercio –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno che l'Inps proceda con la liquidazione provvisoria delle pensioni dei beneficiari del predetto esonero, nelle more delle domande in corso di presentazione e dell'assegnazione dell'esonero ancora non attuato per motivi non imputabili ai contribuenti, considerando utili soltanto le prime tre rate regolari del 2020, visto che le discontinuità nella contribuzione sono dovute alla sospensione per legge della IV rata 2020.
(5-07136)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07136

  Con il presente atto di sindacato ispettivo, viene chiesto se si possa procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni relativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che hanno fatto richiesta e stanno usufruendo della sospensione contributiva di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 o dell'esonero di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  L'Inps, espressamente interpellato sul tema, ha evidenziato preliminarmente che per tutti i lavoratori autonomi non vige il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, che consente il riconoscimento del trattamento anche se i correlati contributi non sono stati versati.
  Nelle ipotesi in cui i contributi siano determinanti per il diritto a pensione, anche per artigiani e commercianti, l'istituto infatti procede al riconoscimento del trattamento in via provvisoria, soltanto dopo aver accertato che sia stato effettuato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata dal versamento sul reddito d'impresa eccedente tale minimale.
  All'interessato è fatto inoltre presente il carattere provvisorio della liquidazione, e pertanto, laddove in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno di liquidazione della pensione, in seguito alle verifiche dell'Agenzia delle entrate, risulti dovuta ulteriore contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico è subordinata al pagamento del contributo residuo.
  Qualora, invece, i contributi non siano determinanti per il diritto a pensione, l'istituto può procedere alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi non ancora verificati, salvo poi riliquidare il trattamento in via definitiva una volta verificati i redditi.
  L'istituto, pertanto, in nessun caso, può erogare prestazioni, nemmeno in via provvisoria, se non risulta ancora versata contribuzione determinante.
  Per i lavoratori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo vi è poi l'ulteriore limite dell'infrazionabilità del contributo annuale che non consente l'accredito della contribuzione per l'intero anno in mancanza del pagamento anche di una sola rata.
  Date queste premesse, l'INPS ritiene che la richiesta sia accoglibile solo nelle ipotesi in cui la contribuzione oggetto di esonero non sia determinante per il diritto a pensione e comunque tenendo conto dell'infrazionabilità del contributo annuale.
  Ove, invece, i contributi risultino determinanti, resta ferma la facoltà per gli assicurati, al fine di consentire la sistemazione della posizione assicurativa e il conseguente accesso alla pensione, di effettuare il versamento delle rate sospese.
  Laddove, terminate le necessarie verifiche, il diritto all'esonero risulti confermato, il lavoratore avrà naturalmente diritto al rimborso delle somme «anticipate» ai fini dell'accesso a pensione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

cessazione dei pagamenti

assicurazione per la vecchiaia