ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07115

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 600 del 22/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: BALDINI MARIA TERESA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 22/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA 22/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/11/2021
Stato iter:
23/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2021
Resoconto TODDE ALESSANDRA VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 23/11/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/11/2021

SVOLTO IL 23/11/2021

CONCLUSO IL 23/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07115
presentato da
BALDINI Maria Teresa
testo di
Lunedì 22 novembre 2021, seduta n. 600

   BALDINI e GAGLIARDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano, vigilato dal Ministro dello sviluppo, autorizzato a svolgere attività di accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi offerti dalle imprese e di certificazione della sussistenza dei requisiti della normativa europea da parte dei laboratori chimici pubblici e privati;

   rientra tra le attività del chimico quella di fornire agli uffici della pubblica amministrazione certificati di valutazione di quanto richiesto e la sua professione, ai sensi dell'articolo 2229 codice civile, prevede la direzione dei laboratori chimici che può essere svolta esclusivamente se si è regolarmente iscritti all'ordine, condicio sine qua non per procedere al loro accreditamento ai sensi della normativi UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;

   nel modello predisposto per la richiesta di accreditamento per laboratori di prova anche per la sicurezza degli alimenti (DA-02), non si prevede l'obbligatorietà della figura di un chimico regolarmente iscritto all'albo per ricoprire la qualifica di responsabile di laboratorio (direttore);

   Accredia non verifica l'idoneità professionale del responsabile di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana delle professioni regolamentate e, la presenza del marchio Accredia senza un preventivo accertamento che a capo del laboratorio sia preposta una figura professionale idonea, produce, ad avviso degli interroganti, una rappresentazione ingannevole della realtà del laboratorio stesso, in quanto fornisce di fatto una legittimazione di adeguatezza in realtà solo formale che può rappresentare un potenziale pericolo per i consumatori oltre a comportare la violazione di norme interne ed europee –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare la correttezza dell'attività svolta da Accredia anche relativamente al rispetto della normativa sulle professioni.
(5-07115)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07115

  Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

  Con il quesito in oggetto, si interroga il Ministero dello sviluppo economico circa l'attività di accreditamento dei laboratori chimici che viene compiuta da Accredia, e si chiedono quali siano le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico per verificare l'efficienza e la regolarità della citata attività.
  Orbene, com'è noto, la figura del chimico è una professione sanitaria e dunque occorre l'iscrizione al relativo albo professionale. Di conseguenza, spetta al Ministero della salute l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici (Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici).
  Tuttavia, sentita la Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico in merito agli aspetti di competenza si rappresenta che l'Ente unico nazionale di accreditamento Accredia – quanto al rapporto che intercorre tra l'accreditamento e l'esercizio delle professioni cosiddette «protette» o «regolamentate» – ha riferito di aver tenuto numerosi incontri con il Consiglio Nazionale dei Chimici, durante i quali è stato ribadito che il compito di tutelare la pubblica fede e di vigilare in merito al corretto esercizio di attività proprie delle professioni «protette» è affidato dalla legge agli Ordini Professionali stessi.
  Nondimeno, Accredia riferisce di aver previsto nel proprio «Regolamento per l'accreditamento dei laboratori di prova», già a decorrere dal 9 aprile 2018, la prescrizione che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il laboratorio è tenuto a rispettarli. Inoltre, nella modulistica per la richiesta di accreditamento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere la dichiarazione «di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività richieste in accreditamento».
  Tuttavia, qualora, dovesse essere accertato dall'Autorità Giudiziaria che in un laboratorio di prova la direzione tecnica o la responsabilità dell'atto professionale sia stata affidata a chi non possiede i requisiti autorizzativi previsti dalla legge (a seguito di dichiarazioni mendaci), sarebbe senz'altro compito di Accredia prendere i dovuti provvedimenti.
  Si comunica altresì che sul tema è stato avviato un Tavolo di lavoro tra Accredia ed i principali Ordini Professionali. Tra le altre cose, il Tavolo affronta il problema di come l'articolato impianto legislativo delle Professioni Sanitarie si inserisca nel variegato contesto delle attività accreditate dai laboratori e si pone l'obiettivo di definire le procedure con le quali l'Ente unico nazionale di accreditamento possa segnalare eventuali presunte irregolarità agli Ordini.
  Invero, si specifica che l'accreditamento attesterebbe a chi possiede già i requisiti di Legge per svolgere l'attività oggetto di accreditamento, che «inoltre» opera nel rispetto della norma tecnica specifica, al fine di assicurare un livello di qualità documentabile. In altri termini, l'accreditamento è solo uno degli aspetti che il Laboratorio sceglie di porre in essere per fornire i propri servizi.
  Va precisato altresì che la norma di riferimento UNI GEI EN ISO/IEC 17025 non distingue le modalità di accreditamento tra gli ambiti Volontario e Regolamentato, e che questo principio è autorevolmente sancito dal Regolamento CE n. 765 del 2008, che disciplina normativamente l'istituzione e la funzione degli Enti di Accreditamento nell'Unione europea. Il diverso uso (Cogente o Volontario) dell'accreditamento non implica dunque un minore rigore nella valutazione della competenza del Personale del Laboratorio. Anzi, i requisiti in merito alla competenza del Personale sono un punto chiave e sempre oggetto di valutazione su tutto il Personale Tecnico coinvolto nell'esecuzione e la valutazione delle attività rientranti nel campo dell'accreditamento concesso al Laboratorio. Qualora, infatti, un requisito legislativo, un metodo di prova o una norma di settore stabilisca espressamente un requisito di competenza tecnica del Personale, questo viene attentamente considerato ed è oggetto di una particolare valutazione, anche in termini di iscrizione in particolari Elenchi o Ordini o Collegi. Per gli aspetti che non sono un requisito per l'accreditamento, ma che sono ad esso collegati, perché indirettamente potrebbero inficiare l'immagine dell'Ente di accreditamento e/o non tutelare adeguatamente il Cliente finale, il comportamento di Accredia è pertanto quello di evidenziarlo al Laboratorio e, se del caso, ad altre Parti interessate, inclusa, quando dovuto, l'Autorità Giudiziaria.
  Alla luce di queste precisazioni, per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione alle criticità sollevate dagli Onorevoli interroganti, si rimanda al Ministero della salute, posto che l'Ordine professionale dei chimici è vigilato dal citato Ministero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

accesso alla professione

beni e servizi