ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06931

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 582 del 26/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: ANGIOLA NUNZIO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 26/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGREGORIO EUGENIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC 26/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/10/2021
Stato iter:
27/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/10/2021
Resoconto ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
 
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/10/2021
Resoconto ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Fasi iter:

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 27/10/2021

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

SVOLTO IL 27/10/2021

CONCLUSO IL 27/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06931
presentato da
ANGIOLA Nunzio
testo presentato
Martedì 26 ottobre 2021
modificato
Mercoledì 27 ottobre 2021, seduta n. 583

   ANGIOLA, SANGREGORIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sono quasi 2 milioni e mezzo di iscritti agli albi professionali che contribuiscono per il 16 per cento al nostro prodotto interno lordo; il 60 per cento dei neo-iscritti agli ordini è di sesso femminile e il 55 per cento ha meno di 45 anni;

   l'attuale sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti presenta delle distorsioni, in quanto la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti; così facendo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase di versamento che la parte dei rendimenti già tassati in fase di maturazione; in tal modo, le Casse di previdenza dei liberi professionisti e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta in fase di maturazione e una seconda nella fase di erogazione della prestazione;

   il contesto è quello del cosiddetto sistema Ett (esenzione, tassazione, tassazione) e più in dettaglio, esenzione delle somme versate in fase di contribuzione, tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari e tassazione delle prestazioni (capitale o rendita);

   il regime fiscale applicato alle Casse di previdenza dei liberi professionisti è svantaggiato anche rispetto alle forme di previdenza complementare (Fondi pensione e Pip); per quanto riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti, alla previdenza complementare viene applicata un'aliquota fiscale pari al 20 per cento dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del 26 per cento che invece viene applicata ai rendimenti realizzati dalle Casse; quanto alle modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche, nel caso della previdenza complementare – a differenza dei rendimenti delle Casse tassati al lordo – la base imponibile della prestazione in fase di erogazione viene calcolata al netto dei rendimenti conseguiti, per cui viene tassata la sola parte della prestazione relativa ai contributi versati ma non i rendimenti conseguiti (già tassati nella fase di maturazione);

   oggi le Casse professionali rappresentano il primo pilastro pensionistico per i professionisti iscritti, e dovrebbero dunque soggiacere a una tassazione di favore anziché scontare, non solo la doppia tassazione di uno stesso reddito, ma anche un'imposizione sui rendimenti del 26 per cento, pari a quella di un fondo speculativo –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative al fine di risolvere le anomalie illustrate in premessa attraverso un intervento che elimini, o quanto meno riduca, il peso di una tassazione iniqua che penalizza soprattutto i più giovani.
(5-06931)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06931

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime fiscale cui sono sottoposti i rendimenti della casse previdenziali dei liberi professionisti e segnalano le differenze esistenti tra tale regime e quello previsto per le forme di previdenza complementare.
  A tal riguardo, gli Onorevoli evidenziano che, nella sostanza, il regime fiscale applicato alle casse previdenziali è:

   iniquo in quanto i rendimenti finanziari realizzati nella fase di investimento, essendo tassati sia nella fase della realizzazione in capo alle casse sia nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche in capo agli iscritti, subiscono una «doppia tassazione sostanziale» e;

   penalizzante rispetto a quello previsto per le forme di previdenza complementare sia per quanto riguarda l'aliquota di imposizione applicabile sui rendimenti finanziari (26 per cento sui singoli proventi per le casse, 20 per cento sul risultato maturato annuo per la previdenza complementare) sia relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile della prestazione pensionistica erogata (i rendimenti finanziari concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalle casse, mentre non concorrono alla formazione della base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari).

  Ciò posto, gli onorevoli interroganti chiedono se il Governo intende intervenire al fine di superare le suesposte criticità mediante un intervento che elimini o riduca «il peso di una tassazione iniqua».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente rilevare che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (cosiddette casse previdenziali) e le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 operano in differenti settori della previdenza e, di conseguenza, sono soggetti a normative civilistiche e fiscali molto diverse tra loro.
  Occorre sottolineare, infatti, che il sistema previdenziale obbligatorio (di primo pilastro) è integrato dalla previdenza complementare, il cui obiettivo è quello di garantire al lavoratore, insieme alle prestazioni garantite dal sistema obbligatorio, un adeguato livello di tutela pensionistica.
  Per quanto riguarda la disciplina fiscale di tali sistemi, si evidenzia che le casse previdenziali sono soggetti IRES e si qualificano come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR. Tale qualificazione discende dalla cosiddette decommercializzazione, posta dall'articolo 74, comma 2, lettera b), del TUIR, dell'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte dei medesimi enti.
  Sulla base di tale qualificazione, il reddito complessivo imponibile è dato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
  I rendimenti finanziari conseguiti dalle casse previdenziali, rientrando nei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, sono generalmente assoggettati a tassazione mediante l'applicazione di ritenute a titolo d'imposta e imposte sostitutive, con aliquota pari al 26 per cento al momento della percezione.
  Pertanto, le casse previdenziali sono assoggettate ad IRES, con aliquota pari al 24 per cento, sul reddito complessivo formato da tutti i redditi, con esclusione dei redditi di natura finanziaria, assoggettati, come anzidetto, ad imposizione sostitutiva.
  I contributi versati dai lavoratori agli enti privati di previdenza obbligatoria sono integralmente deducibili dal reddito (articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) e le prestazioni previdenziali erogate dagli stessi sono soggette ad IRPEF con le stesse modalità dei redditi da lavoro dipendente.
  Per quanto concerne, invece, il settore della previdenza complementare, il legislatore ha delineato un regime fiscale agevolato allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore, avente funzione integrativa di quello obbligatorio, e, quindi, di incentivare le adesioni da parte dei lavoratori.
  Le forme di previdenza complementare, in particolare, sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20 per cento, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (articolo 17, comma 1, decreto legislativo n. 252 del 2005).
  I contributi versati dai lavoratori alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo nella misura massima di 5.164,57 euro annui, e le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare sono imponibili ai fini IRPEF per il loro ammontare complessivo al netto della parte dei redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile è applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota agevolata pari al 15 per cento (è prevista un'ulteriore riduzione di tale aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il 15° di contribuzione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).
  Tanto premesso, si ritiene che le differenze esistenti nel funzionamento e nella disciplina civilistica dei due sistemi previdenziali a confronto sembrano idonee a giustificare un trattamento fiscale differenziato dei soggetti in argomento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

imposta

doppia imposizione