ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06930

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 582 del 26/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 26/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/10/2021
Stato iter:
27/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/10/2021
Resoconto ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/10/2021
Resoconto ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

SVOLTO IL 27/10/2021

CONCLUSO IL 27/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06930
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 26 ottobre 2021, seduta n. 582

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 qualifica le Dtl come: «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»;

   negli ultimi anni si sono diffuse, particolarmente all'estero, attività legate all'offerta pubblica e alla quotazione nonché negoziazione nel mercato secondario di security token rappresentativi di titoli di capitale di rischio o, alternativamente, di debito ovvero di altri strumenti finanziari mediante l'utilizzo di Dtl, quali la blockchain, su cui è possibile operare sulla base di tecnologia peer-to-peer, in cui soggetti promotori e potenziali investitori entrano in contatto diretto tra loro, senza necessità di intervento da parte di intermediari;

   attualmente, il trasferimento di partecipazioni in società di capitali o porzioni immobiliari in token digitali registrati su blockchain (cosiddetti «tokenizzazione») sembrerebbe doversi escludere in quanto – in base alla normativa italiana – la circolazione e il trasferimento di tali titoli richiedono specifici adempimenti, come, ad esempio, l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese o trascrizione nei registri immobiliari, che non possono essere sostituiti dai processo di tokenizzazione mediante Dtl quando tramite i token vengono scambiate azioni o quote ovvero porzioni di assi immobiliari;

   si evidenzia, dunque, l'assenza di una regolamentazione ad hoc – a livello sia nazionale sia europeo – in materia di security token, che tenga espressamente conto dell'attività di emissione, negoziazione e scambio di tale peculiare tipologia di asset, attraverso l'utilizzo di tecnologia Dtl, nonché qualifichi i medesimi come strumenti finanziari;

   la riconduzione dei token legati a titoli di capitale e/o debito a strumenti finanziari comporterebbe anche l'applicazione della disciplina relativa alle operazioni di offerta al pubblico con conseguente necessario intervento di un intermediario abilitato, considerato che l'attività di promozione di strumenti finanziari di altri soggetti, ricompresa nell'attività di intermediazione finanziaria, è esclusivamente riservata a soggetti abilitati dalla legge –:

   quali iniziative di competenza anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di prevedere una specifica definizione e classificazione dei token e la delineazione del ruolo dell'intermediario (qualora necessario), nonché per consentire l'offerta di security token rappresentativi di capitale di rischio, attesa l'attuale impossibilità di sostituire integralmente gli stessi mediante loro tokenizzazione in ragione dei limiti esposti in premessa.
(5-06930)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06930

  Al fine di corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti, è stata interpellata anche la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in ragione della specifica competenza in materia.
  In particolare, CONSOB ha rappresentato preliminarmente che se un crypto-asset si qualifica come valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4(1)(44) della direttiva MIFID II, la relativa offerta al pubblico è soggetta agli obblighi di cui al Regolamento 2017/1129, che prevede la necessità di pubblicare un prospetto approvato dalla CONSOB stessa. I valori mobiliari sono definiti dalla MIFIDII come «categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure». Si aggiunge che, se le caratteristiche del token integrano la definizione di transferable securities, la relativa offerta al pubblico è soggetta all'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, salvo che l'offerta non ricada in una delle ipotesi di esenzione dall'obbligo di prospetto di cui all'articolo 1, comma 4 del Regolamento Prospetto tra cui l'offerta rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali e l'offerta rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche diverse da investitori istituzionali.
  A tale riguardo la CONSOB evidenzia che la European Securities and Markets Authority, nell'Advice «Initial Coin Offerings and Crypto-Asset», pubblicato nel Gennaio 2019 a seguito di una pubblica consultazione, ha chiarito che un aspetto chiave per le Autorità Nazionali dei paesi membri, ai fini dell'inquadramento dei token nel quadro regolamentare esistente, è la qualificazione legale del token che determina l'applicabilità o la non applicabilità delle leggi in materia di offerta al pubblico.
  Con specifico riferimento alla disciplina nazionale italiana, l'obbligo di pubblicazione del Prospetto Informativo non si esaurisce nei soli crypto-asset, qualificabili come valori mobiliari ma si estende, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 8 del TUF, a tutti i crypto-asset qualificabili come prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u) del TUF, categoria più ampia che include anche i prodotti diversi dagli strumenti finanziari, e volta a ricomprendere «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».
  Da una ricognizione svolta a marzo 2021 dalle autorità europee dei mercati risulta che tra gennaio 2020 e febbraio 2021 sono stati pubblicati in Europa un totale di 56 prospetti relativi ad offerte pubbliche di crypto-asset di cui 21 ai sensi del Regolamento Prospetto (e quindi relativi a valori mobiliari) e 35 ai sensi di leggi nazionali.
  La CONSOB sottolinea, infine, che con riferimento alle offerte di crypto-asset diversi dai security token, nel 2020, la Commissione Europea, nell'ambito del Digital Finance Package, ha pubblicato una bozza di regolamento non ancora in vigore che prevede obblighi di trasparenza per le offerte pubbliche di crypto-asset diversi dai security token: il Market in Crypto-Asset Regulation. La bozza di Regolamento prevede, per le offerte dei menzionati crypto-asset, l'obbligo di procedere alla pubblicazione di un white paper il cui contenuto è stabilito dallo stesso regolamento.
  Riguardo alla specifica richiesta degli onorevoli interroganti di iniziative normative o regolamentari in materia, si rappresenta che sussiste l'interesse governativo a studiare la possibilità di stabilire anche sul mercato italiano le infrastrutture e gli attori di questo nuovo mondo della finanza digitale (exchanges e wallet providers).
  Si evidenzia, infatti, che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere la digitalizzazione nel settore finanziario e tenuto conto delle recenti iniziative regolamentari di alcuni Stati europei in materia di security token e della predetta proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'introduzione di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla Distributed Ledger Technology, (DLT), ha avviato un tavolo tecnico con le autorità di vigilanza e alcuni stakeholders per valutare il perimetro di un eventuale intervento regolamentare per l'emissione e circolazione di titoli in forma digitale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tecnologia

trasferimento d'impresa

debito