ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06881

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 578 del 20/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ALESSANDRO CAMILLO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 20/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA 20/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/10/2021
Stato iter:
21/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/10/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/10/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/10/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/10/2021

SVOLTO IL 21/10/2021

CONCLUSO IL 21/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06881
presentato da
D'ALESSANDRO Camillo
testo di
Mercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   D'ALESSANDRO e UNGARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, i quali non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, ovvero, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;

   l'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che l'esonero contributivo cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022;

   tale nuova misura è stata introdotta al fine di rendere stabile l'occupazione giovanile e promuovere nuove assunzioni nella platea dei giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;

   gli effetti della misura, ormai in vigore da oltre un semestre, non sono ancora noti; sarebbe tuttavia, importante sapere se essa abbia ben funzionato, quante persone ne abbiano usufruito, in quali ambiti territoriali del Paese, in quali settori e per quali lavoratori, anche distinti per età e genere –:

   se il Ministro interrogato, se del caso anche tramite una interlocuzione con l'Inps, intenda descrivere con precisione la portata, gli effetti e i benefìci fin qui raggiunti con l'applicazione del provvedimento indicato in premessa, dettagliando analiticamente quante aziende e lavoratori abbia riguardato, in quali settori e aree geografiche del Paese e per quali tipi di lavoratori, anche distinguendoli per età e per genere.
(5-06881)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06881

  Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge, n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
  La durata dell'esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  Al fine di rendere effettiva la misura di legge, si è reso necessario attendere la preventiva autorizzazione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di verificare la conformità degli interventi previsti al diritto europeo per il rispetto della libera concorrenza.
  Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività della norma.
  A seguito dell'autorizzazione pervenuta, l'INPS, in data 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, anche con riferimento ad assunzioni pregresse, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti di legge.
  Con specifico riferimento alle informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espressamente interpellato l'INPS che ha fornito i dati al momento disponibili, relativi all'esonero giovani di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205 del 2017 con riferimento all'entità delle assunzioni/trasformazioni. Si tratta di dati che possono avere un valore prognostico sugli effetti della misura per il 2021-2022.
  Considerato il breve lasso temporale intercorso dalla piena operatività della misura per effetto del rilascio della autorizzazione comunitaria, si comunica che gli ulteriori dati potranno essere forniti non appena disponibili.
  Dalle informazioni acquisite risulta che relativamente all'anno 2018:

   le assunzioni a tempo indeterminato sono state 71.248; le trasformazioni a tempo indeterminato: 64.207;

   nell'anno 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 58.802 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 50.214;

   nell'anno 2020 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 46.566 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 38.215.

  Con riferimento all'anno 2021, le cui informazioni sono aggiornate al mese di giugno, le assunzioni a tempo indeterminato sono 8.621 e le trasformazioni a tempo indeterminato: 5.743.
  Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a fornire i dati aggiornati che saranno depositati presso la Commissione al fine di valutare l'impatto della misura ed avere un effettivo quadro prognostico.
  Certamente devo sottolineare che l'attuazione di tali misure agevolative si colloca in un quadro di ampie riforme ed interventi legislativi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta portando a compimento, per la promozione della formazione qualificata e dell'occupazione di qualità dei giovani e delle donne, che devono diventare la leva strategica della ripartenza e del rilancio del nostro Paese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

assunzione

lavoro giovanile