ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06836

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 576 del 13/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 13/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 13/10/2021
Stato iter:
14/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/10/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 14/10/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/10/2021

SVOLTO IL 14/10/2021

CONCLUSO IL 14/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06836
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Mercoledì 13 ottobre 2021, seduta n. 576

   GAGLIARDI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   con l'acronimo «Raee» vengono indicati i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche la cui corretta e completa gestione dello smaltimento rappresenta materia di rilevante interesse nella logica della transizione ecologica;

   a fronte dell'immissione nel mercato di oltre 900.000 tonnellate annue di apparecchiature elettriche ed elettroniche si raccolgono in modo differenziato poco più di 350.000 tonnellate di Raee, ovvero circa il 40 per cento (5,8 chilogrammi/abitante), rispetto ad un obiettivo europeo del 65 per cento (9,8 chilogrammi/abitante);

   la modalità di gestione dei Raee sono state inserite nel decreto legislativo n. 49 del 2014 che, in attuazione della direttiva 2012/19/UE, è stato emanato con l'obbiettivo di prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

   nell'articolo 18 del decreto indicato, è previsto che tutti i Raee raccolti separatamente debbano essere sottoposti ad un trattamento adeguato che includa almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VI e VII della normativa indicata;

   il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo, prevede poi che «il Ministero della transizione ecologica, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determini con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE»;

   all'adozione del decreto ministeriale indicato, conseguono una serie di adempimenti amministrativi volti all'efficientamento del sistema di smaltimento: entro tre mesi dall'adozione del decreto, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento avrebbero dovuto presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, e entro i successivi quattro mesi la regione o la provincia delegata avrebbe dovuto rilasciare il provvedimento autorizzativo ed il Centro di coordinamento procedere all'adeguamento degli accordi di programma;

   a distanza di sette anni, il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 18 non è stato ancora adottato con un ritardo che ha causato anche la paralisi delle procedure amministrative indicate e con grave pregiudizio del miglioramento della gestione e smaltimento dei Raee –:

   quale sia l'attuale fase di sviluppo della stesura del decreto ministeriale di cui in premessa e quali tempi preveda per la definitiva emanazione del provvedimento.
(5-06836)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06836

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, concernente l'adozione del decreto di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014, si precisa innanzitutto che non stati ancora adottati da parte della Commissione Europea gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 8 della Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche n. 19 del 2012. L'articolo in parola disciplina il trattamento adeguato dei rifiuti RAEE ed è finalizzato ad assicurare condizioni uniformi per tutti gli impianti UE.
  Nelle more dell'emanazione degli atti di esecuzione del menzionato articolo 8 da parte della Commissione, la normativa europea prevede, altresì, che gli Stati membri possano stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE.
  La normativa nazionale in materia di gestione dei RAEE, pertanto, individua criteri e modalità di trattamento agli allegati VII e VIII del Decreto legislativo 49 del 2014, ben più stringenti di quelli previsti dalla normativa europea. In particolare, è disciplinato l'obbligo per gli impianti di gestione dei RAEE al rispetto di prescrizioni in materia di: modalità di raccolta e conferimento dei RAEE, gestione dei rifiuti in ingresso, criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, presidi ambientali.
  Inoltre, per gli impianti di gestione dei RAEE soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il decreto ministeriale 29 gennaio 2007, recante linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, prevede ulteriori requisiti tecnici e gestionali. In particolare, gli impianti devono redigere i piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, nonché adottare strumenti di gestione ambientale (benchmarking, certificazione, sistemi di supervisione e controllo e di comunicazione e consapevolezza pubblica).
  La normativa nazionale è intervenuta anche sul sistema di controlli degli impianti di trattamento dei RAEE.
  Per quelli operanti in regime semplificato sono previste visite preventive dell'autorità competente per la verifica delle conformità delle operazioni di recupero svolte secondo gli Allegati VII e VIII del Decreto Legislativo 49/2014, mentre per gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria vengono effettuati controlli almeno annuali.
  Riguardo la raccolta e il riciclaggio dei RAEE, i dati ISPRA evidenziano che, a fronte di un quantitativo di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato di oltre 1,4 milioni di tonnellate, la raccolta separata dei RAEE, sia di provenienza domestica e sia di provenienza da utenze diverse dai nuclei familiari, si attesta a circa 460 mila tonnellate.
  I tassi di riciclaggio sono allineati con quelli previsti dalla normativa europea e nazionale, mentre il target di raccolta del peso medio deve essere ulteriormente potenziato.
  Infine, si rappresenta che, nelle more dell'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, l'impostazione e le previsioni della normativa nazionale non hanno pregiudicato l'operatività degli impianti di trattamento dei rifiuti RAEE.
  Tuttavia, sarà attentamente valutata l'ipotesi di adeguare i dettami dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 49/2014 una volta che saranno pubblicati gli atti esecutivi della Commissione al fine di prevenire un eventuale disallineamento fra le due disposizioni normative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

materiale elettrico

applicazione del diritto comunitario

attrezzatura elettronica