ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 575 del 12/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2021
Stato iter:
13/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/10/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/10/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/10/2021

SVOLTO IL 13/10/2021

CONCLUSO IL 13/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06820
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2021 recepisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, l'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata;

   tale accordo descrive l'individuazione della figura e del profilo dell'osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. Tuttavia, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia;

   dunque, si tratta di una definizione «zoppa» che non risolve i problemi della precarietà dei professionisti appartenenti alla categoria e che potrebbe alimentare, anziché ridurre, gli episodi di abusivismo sanitario riscontrabili nell'attualità;

   l'individuazione dei parametri per la valutazione dell'esperienza e per il riconoscimento dei titoli equipollenti avrebbe permesso l'identificazione di un primo contingente di osteopati con idoneità e tracciabilità delle competenze, risolvendo a monte il problema dell'esenzione dell'Iva per le prestazioni rese dagli osteopati, che ad oggi vede gli stessi professionisti italiani e i cittadini che si rivolgono alle loro cure sottoposti a un diverso trattamento fiscale rispetto ai colleghi europei che già godono del regime di esenzione Iva;

   sulla scorta dei principi delineati dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza emessa in relazione alla causa C-597/17 del 27 giugno 2019, nonché con successiva pronuncia della Corte di cassazione, n. 21108/2020, è stato affermato il diritto all'esenzione Iva anche per gli osteopati, precisando però che per il riconoscimento della stessa è necessario verificare, oltre che le prestazioni rese siano di natura sanitaria e che l'attività svolta dal professionista sia qualitativamente sufficiente ad offrire la cura della persona, anche che il professionista sia munito di un'adeguata formazione somministrata da istituti autorizzati dallo Stato –:

   se si intendano adottare iniziative volte a prevedere l'esenzione Iva per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi, la cui erogazione sia stata debitamente autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca o da altri enti pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle autorità competenti, dando adeguato riconoscimento in campo fiscale (sociale ed economico) ai professionisti italiani, allineando il loro inquadramento, attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi osteopati europei e assicurando una conseguente agevolazione per il paziente.
(5-06820)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06820

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa preliminarmente presente che il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131, recepisce l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, individuandone la figura e il profilo, gli ambiti di attività, la competenza e il contesto operativo, rinviando a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni, la disciplina dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
  Secondo l'interrogante, l'attuale mancanza del predetto accordo, non consente di risolvere l'annoso problema relativo all'esenzione dall'IVA delle prestazioni rese dagli osteopati, i quali ad oggi si trovano in posizione di svantaggio rispetto ai loro colleghi europei, che già godono dell'agevolazione.
  L'Onorevole richiama a tal riguardo la più recente giurisprudenza europea e nazionale, che ha espresso un orientamento favorevole all'esenzione dall'imposta per gli osteopati, precisando che le prestazioni rese dagli stessi siano di natura sanitaria, l'attività svolta sia qualitativamente sufficiente a offrire cura alla persona e il professionista sia dotato di adeguata formazione somministrata da istituti autorizzati dallo Stato.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere «se si intendano adottare iniziative volte a prevedere l'esenzione IVA per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi la cui erogazione sia stata debitamente autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca o da altri enti pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle autorità competenti, dando adeguato riconoscimento in campo fiscale, sociale ed economico ai professionisti italiani, allineando il loro inquadramento, attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi osteopati europei e assicurando conseguente agevolazione per il paziente».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE prevede l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».
  Tale articolo, pertanto, nell'introdurre un'esenzione obbligatoria per le menzionate prestazione mediche attribuisce agli Stati membri una discrezionalità di natura tecnica con riguardo all'identificazione delle professioni mediche e paramediche.
  La Corte di giustizia dell'Unione europea aveva individuato dei vincoli a tale discrezionalità già a partire dalla sentenza del 27 aprile 2006 nelle cause riunite C-443/04 e C-444/04, Solleveld e altri, sentenza con cui in particolare è stato precisato che «gli Stati membri debbono, nell'esercizio di tale potere discrezionale, rispettare l'obiettivo perseguito dalla detta disposizione, consistente nel garantire che l'esenzione si applichi unicamente a prestazioni fornite da persone in possesso delle qualificazioni professionali richieste, nonché il principio di neutralità fiscale».
  La sentenza aveva, inoltre, precisato che una normativa nazionale che esclude determinate professioni dalla definizione delle professioni paramediche contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i trattamenti possano essere considerati come di qualità equivalente ad altri esentati tenuto conto delle qualificazioni professionali dei soggetti che esercitano tali trattamenti.
  In coerenza con la direttiva comunitaria, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
  Con la sentenza della Corte di giustizia europea C-597/2017 – richiamata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 21108 del 2020 – è stato precisato che «anche se spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure mediche interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie ... tale obbligo non implica necessariamente che detti prestatori esercitino una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell'organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro». Ciò in quanto «gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA». I giudici europei sottolineano, inoltre, come «l'ambito regolamentare dello Stato membro interessato costituisce solo un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per stabilire se un soggetto passivo possieda, le qualifiche professionali necessarie affinché gli si possa applicare tale esenzione ... con il risultato che l'appartenenza di coloro che esercitano cure mediche ad una professione regolamentata non può costituire un presupposto che gli Stati membri devono necessariamente prevedere a tale scopo».
  Con la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stanti i principi unionali fissati dalla direttiva IVA e dai giudici della Corte di giustizia europea, è stata demandata al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la predisposizione di un decreto attuativo ad hoc per l'individuazione di quelle prestazioni che beneficiano dell'esenzione dall'imposta.
  Presupposto per l'esenzione ai fini IVA in Italia non è quindi che la prestazione sia necessariamente regolamentata, ma anche solo che la stessa sia individuata da apposito decreto ministeriale avente la finalità di intercettare quelle prestazioni sanitarie rese da soggetti che abbiano conseguito almeno specifici titoli abilitanti riconosciuti (si veda, da ultimo, il decreto ministeriale 12 maggio 2002).
  Ciò precisato, atteso che non risulta ancora essere stato perfezionato l'iter normativo volto a istituire la professione sanitaria dell'osteopata, con conseguente possibilità di estendere l'esenzione dall'IVA ai professionisti interessati, l'agevolazione si deve ritenere applicabile, in osservanza alle previsioni unionali contenute nella direttiva 2006/112/CE, esclusivamente nei limiti sopra illustrati.
  Pertanto, dal momento che lo Stato non ha previsto criteri che consentano di individuare un livello qualitativo minimo delle prestazioni di cura da fornire, né un piano formativo adeguato per la loro rilevanza professionale, anche al fine di garantire «efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali», le prestazioni rese da osteopati allo stato non possono essere esenti da IVA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

Corte di giustizia CE

riconoscimento dei diplomi