Legislatura: 18Seduta di annuncio: 575 del 12/10/2021
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/10/2021 PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/10/2021 CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/10/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/10/2021 Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 13/10/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 13/10/2021 Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 13/10/2021
SVOLTO IL 13/10/2021
CONCLUSO IL 13/10/2021
GIACOMETTO, MARTINO, PORCHIETTO e CATTANEO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
dal settembre 2019 è partito il meccanismo di controllo dell'unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia. Entro il 15 luglio 2021, banche, gestori di moneta elettronica e Poste Italiane hanno trasmesso obbligatoriamente all'Uif i dati sui movimenti di denaro contante effettuati dai propri clienti relativamente al mese di aprile. L'obbligo, introdotto mediante la modifica del decreto legislativo n. 231 del 2007 («decreto antiriciclaggio»), è disciplinato dal Provvedimento Uif del 28 marzo 2019;
le comunicazioni riguardano le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. L'obiettivo della comunicazione è individuare le operazioni sospette;
si intendono per tali quelle che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducono ad avere motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio;
eventuali segnalazioni su versamenti contanti in banca sospetti potrebbero portare a specifici controlli delle autorità competenti in capo al contribuente;
nel settore del commercio è uso versare in banca l'incasso quotidiano e la somma di tali incassi facilmente superano i 10.000 euro al mese. Sembrerebbe pertanto che tutti i soggetti commerciali in questa situazione si ritrovano automaticamente segnalati dall'Uif;
l'articolo 18 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che dal 2022 il divieto di utilizzo del contante per le transazioni, scenda sotto i 1.000 euro. Tale divieto non riguarda il versamento di contanti in banca, per il quale quindi resta solo la possibile segnalazione;
recentemente la Commissione europea ha comunicato l'intenzione di uniformare i limiti all'uso del contante, che esistono già per i due terzi degli Stati membri, ma con importi differenti;
la Bce ha da tempo chiarito che qualunque disincentivo o limitazione nazionale, in via diretta o indiretta, ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro e quindi che l'utilizzo del contante non può essere compresso oltre misura –:
se non si ritenga opportuno adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in materia di limiti all'uso del contante, in attesa delle decisioni dell'Unione europea, e di quali elementi disponga circa gli effetti del provvedimento dell'Uif, citato in premessa, sui versamenti periodici in contanti degli incassi del settore commercio.
(5-06819)
Con riferimento alle disposizioni in materia di limiti all'uso del contante, premesso il doveroso rispetto dei requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro, come disciplinato dall'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene in evidenza il considerando n. 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all'introduzione dell'euro, secondo cui «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari». Inoltre, si fa presente che, con sentenza del 26 gennaio 2021, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la stessa Corte di giustizia europea ha rilevato che eventuali limitazioni al pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, laddove tali restrizioni siano giustificate dal perseguimento di finalità di interesse pubblico. Le finalità di pubblico interesse delle limitazioni all'uso del contante, previste dalla vigente normativa nazionale, si rivengono, in particolare, nel contrasto del riciclaggio di proventi di attività criminose e nel contrasto dell'evasione fiscale e sarebbero quindi idonee a giustificare i previsti limiti all'uso del contante, come si evince anche dal documento nazionale sull'analisi dei rischi di riciclaggio e terrorismo, pubblicato nel 2015 e aggiornato nel 2019, come richiesto dalla IV direttiva anti money laundering directive (AMLD). Inoltre, anche l'analisi sovranazionale della Commissione europea evidenzia i rischi legati all'uso del contante. Tra l'altro, si segnala che altri Stati membri – Francia, Grecia e Spagna per citarne alcuni – hanno introdotto limiti all'uso del contante anche più stringenti di quelli previsti in Italia, tenuto conto del rischio di riciclaggio e del livello dell'economia sommersa.
In questo contesto normativo, la Commissione europea ha recentemente presentato la proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che si inserisce nell'ambito di un più ampio pacchetto di proposte legislative in materia antiriciclaggio. Tale proposta prevede il divieto per i soggetti che commerciano beni o servizi di accettare pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro per un unico acquisto, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare massimali inferiori. Inoltre, si prevede che i limiti inferiori alla suddetta soglia già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi.
Con riferimento al punto relativo alle comunicazioni oggettive delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, disciplinate con Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, si rileva preliminarmente che le comunicazioni oggettive di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono distinte dalle segnalazioni di operazioni sospette disciplinate dall'art. 35 del medesimo decreto, proprio in quanto prescindono dall'individuazione di elementi di sospetto in ordine a fatti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o comunque ad attività criminose. A ciò si aggiunga come, l'articolo 4 del sopra citato provvedimento della UIF stabilisca, altresì, che la comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ciò posto, ai sensi del richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, sono comunicate all'Unità le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, realizzate con transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e tali comunicazioni non implicano per ciò stesso l'esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui l'operatività è riferita né introducono limiti all'utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Le comunicazioni oggettive sono utilizzate esclusivamente «per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; dati aggregati sulle operazioni in contanti rivenienti dalle predette comunicazioni sono pubblicati, inoltre, nel Rapporto Annuale della UIF.
Tanto premesso, si ribadisce come le iniziative normative di limitazione dell'uso del contante rispondano a finalità di pubblico interesse e si precisa come il richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 sia riferito alle cd. comunicazioni oggettive che non implicano per ciò stesso l'esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui si riferiscono, né introducono limiti all'utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):settore economico
banca
Banca centrale europea