ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06698

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 568 del 21/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2021
Stato iter:
22/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2021
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/09/2021
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2021

SVOLTO IL 22/09/2021

CONCLUSO IL 22/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06698
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 21 settembre 2021, seduta n. 568

   MARTINCIGLIO e SUT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto risulta agli interroganti, alcuni comuni o concessionari da essi incaricati, avrebbero aggiornato la tariffa del canone unico patrimoniale Cup, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, estendendolo alle società di vendita di elettricità e gas, sebbene queste ultime non risultino titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico (con cavi, condutture o altri manufatti) né tantomeno di occupazione d'infrastrutture, come invece previsto per i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 831, della predetta legge;

   al riguardo, gli interroganti rilevano, come le predette società non abbiano la possibilità concreta di utilizzo né delle condutture, né dei punti di fornitura; di conseguenza, risulta evidente, come le stesse non soddisfino il requisito individuato dalla norma, in relazione al presupposto del materiale utilizzo delle infrastrutture di rete che, per ciò che concerne il settore, non è riscontrabile a seguito della netta separazione, operata in via legislativa, tra le attività regolate dai gestori delle reti di distribuzione e quelle, invece, proprie dei servizi di fornitura di tali commodities energetiche, come risulta sia dal decreto legislativo n. 164 del 2000, che dal decreto-legge n. 73 del 2007;

   a giudizio degli interroganti, alla luce di quanto esposto, si configurerebbe pertanto, una errata interpretazione normativa da parte di quegli enti locali, che attualmente stanno richiedendo il pagamento del Cup, nei confronti dei titolari dei contratti di somministrazione delle commodities in precedenza citate, laddove la medesima imposizione dovrebbe invece rivolgersi soltanto ai titolari delle concessioni di suolo pubblico e a coloro che occupano il suolo pubblico in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete, così come espressamente previsto dal legislatore;

   da ulteriori informazioni in possesso degli interroganti, sembrerebbe inoltre che le società di vendita di energia elettrica e gas naturale, siano già tenute a corrispondere al distributore locale competente le tariffe per i servizi di distribuzione determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, annualmente aggiornate, secondo un meccanismo che tiene conto dei costi operativi dei distributori –:

   se il Ministro interrogato intenda confermare quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di chiarire quali siano i soggetti effettivamente tenuti ad adempiere all'obbligo del pagamento del canone unico patrimoniale, per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione dei pubblici servizi, tra cui quelli di fornitura elettrica e del gas, ed evitare pertanto difformità interpretative da parte degli enti locali interessati.
(5-06698)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06698

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che alcuni comuni o concessionari stanno applicando la tariffa del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019 «alle società di vendita, di elettricità e gas, sebbene queste ultime non risultino titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, (con cavi, condutture o altri manufatti) né tantomeno di occupazione di infrastrutture, come invece previsto per i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 831 della predetta legge».
  Tenuto conto che le società in questione non hanno la «possibilità concreta di utilizzo né delle condutture, né dei punti di fornitura», a parere degli interroganti per dette società non viene soddisfatto il requisito individuato dalla norma che richiede il materiale utilizzo delle infrastrutture di rete non riscontrabile a seguito della netta separazione, operata in via legislativa, tra le attività regolate dai gestori delle reti di distribuzione e quelle invece proprie dei «servizi di fornitura di tali commodities energetiche», come risulta sia dal decreto legislativo n. 164 del 2000 sia dal decreto-legge n. 73 del 2007.
  Gli Onorevoli interroganti, quindi, ritengono che dagli enti locali sia stata effettuata un'errata interpretazione della disciplina del canone «nei confronti dei titolari di quei contratti di somministrazione delle commodities», poiché detta disciplina dovrebbe, invece, rivolgersi soltanto ai titolari delle concessioni di suolo pubblico e a coloro che occupano il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se si intenda confermare quanto illustrato nell'interrogazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza saranno intraprese al fine di chiarire quali siano i soggetti obbligati al pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte alle erogazioni di pubblici servizi evitando difformità interpretative da parte degli enti locali interessati.
  Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno riferimento alla questione dell'applicazione del canoni unico patrimoniale in capo a soggetti che pur non essendo titolari di concessioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono titolari dei «contratti di somministrazione delle commodities in precedenza citate».
  Detti soggetti dovrebbero quindi essere identificati in coloro che effettuano una prestazione periodica o continuativa di beni e servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionato al consumo da parte dell'utente.
  In proposito, occorre richiamare la disposizione in commento la quale prevede che per «le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete ... Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
  Pertanto, deve osservarsi che se ci si intende riferire ai menzionati titolari di contratti di somministrazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali, detti soggetti devono corrispondere il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, dal momento che occupano il suolo pubblico in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere calcolato il canone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

gas naturale

conduttura