Legislatura: 18Seduta di annuncio: 564 del 14/09/2021
Primo firmatario: MENGA ROSA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRATE FLORA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 14/09/2021
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/09/2021 Resoconto MENGA ROSA MISTO RISPOSTA GOVERNO 15/09/2021 Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 15/09/2021 Resoconto MENGA ROSA MISTO
DISCUSSIONE IL 15/09/2021
SVOLTO IL 15/09/2021
CONCLUSO IL 15/09/2021
MENGA e FRATE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) con messaggio n. 2842, del 6 agosto 2021, ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena per COVID-19, destando non poche preoccupazioni tra sindacati, imprese e lavoratori del settore privato;
specificatamente l'indennità di malattia per quarantena per COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020 nel limite delle risorse stanziate, determinando un'assenza di tutela nonché un'iniquità di trattamento a danno di imprese e lavoratori, a causa del mancato stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2021;
inoltre, tra le righe del medesimo messaggio si rinviene un'analoga assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori «fragili» impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero, dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, solo fino al 30 giugno 2021 e non fino alla fine dell'emergenza sanitaria;
il mancato riconoscimento come malattia della quarantena per contatto da COVID-19 per tutti gli eventi avvenuti nel corso dell'anno 2021 finirà, inevitabilmente, con lo scoraggiare le segnalazioni di assenza per quarantena di tutti i lavoratori consci del rischio concreto di tagli in busta paga, accrescendo in tal modo il pericolo di una maggiore diffusione del virus che continua a rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica –:
se non sia necessario adottare iniziative urgenti dirette a garantire ai lavoratori del settore privato, per i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, le tutele previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 26) anche per gli eventi relativi all'anno 2021 fino al termine dell'emergenza sanitaria, prorogando altresì, fino alla fine dell'emergenza sanitaria l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero in favore dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa con modalità agile.
(5-06661)
Gli onorevoli interroganti rappresentano che l'INPS, con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena COVID-19.
Nello specifico l'indennità di malattia per quarantena COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020 nel limite delle risorse stanziate.
Si è determinata inoltre un'analoga assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori «fragili» impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero, dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, solo fino al 30 giugno 2021 e non fino alla fine dell'emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda la proroga della misura recata dal citato articolo 26, comma 1, rinvio a quanto affermato con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Amitrano ed altri, ribadendo la volontà del Ministero del lavoro di risolvere le criticità rinvenute nell'applicazione della norma e di reperire, compatibilmente al quadro delle risorse finanziarie disponibili, gli stanziamenti necessari per l'anno 2021.
Mi soffermo quindi sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, relativamente ai lavoratori fragili.
Confermo che è intenzione del Governo di risolvere tempestivamente la questione.
È innegabile che la crisi pandemica abbia riverberato i suoi tragici effetti sull'intero tessuto produttivo e sociale, penalizzando, in particolare, alcune categorie di soggetti in condizioni di particolare fragilità.
Il Ministero del lavoro, nell'ottica di scongiurare qualsiasi deprecabile discriminazione nei confronti di chi è più debole e pertanto riconoscere ad essi le necessarie tutele, è certamente favorevole alla proroga del trattamento per i lavoratori fragili sino alla fine della crisi emergenziale, sia per quelli in quarantena, sia per quelli impossibilitati al lavoro agile.
Al riguardo, faccio presente che, con particolare riferimento ad alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, volti ad estendere a tutto l'anno 2021 le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis del citato articolo 26, sono in fase di avanzata valutazione le verifiche tecniche con il competente Ministero dell'economia e delle finanze per valutarne la fattibilità economica e reperire le nuove risorse che possano garantire a questi lavoratori la necessaria tutela e un equo trattamento rispetto a quanti hanno potuto usufruire delle predette misure.
Tale obiettivo è assolutamente condiviso da parte del Ministero del lavoro, che sta interloquendo con le strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze per una soluzione positiva e soddisfacente.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia infettiva
protezione del consumatore
rischio sanitario