ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 560 del 08/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/09/2021
Stato iter:
15/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/09/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2021

DISCUSSIONE IL 15/09/2021

SVOLTO IL 15/09/2021

CONCLUSO IL 15/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06630
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   FRAGOMELI e BENAMATI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il cosiddetto Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

   le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetti Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetti Ecobonus); tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l'opzione;

   vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano, a giudizio degli interroganti, di ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione del Superbonus ed evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte dell'Amministrazione finanziaria;

   in particolare il comma 10 del citato articolo 119 prevede che le persone fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; appare necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio;

   dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, la lettera d) del comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, sancisce che l'agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la citata lettera e) prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell'applicazione della detrazione;

   andrebbe altresì chiarita la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che l'Agenzia delle entrate revochi il credito d'imposta, per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392);

   sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche –:

   se ritenga utile fornire i necessari chiarimenti sulle casistiche applicative del Superbonus riportate in premessa, al fine di agevolare i contribuenti interessati, a tale scopo anche aggiornando sul sito dell'Agenzia delle entrate le informative rilasciate nella sezione dedicata alle faq.
(5-06630)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06630

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Superbonus), segnalando come alcuni aspetti di detta normativa necessitino di chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione della disposizione in oggetto con particolare riferimento a specifiche fattispecie. Ciò al fine di evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti chiedono in primis di sapere «se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio».
  In proposito, il comma 10 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera, invece, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.
  Si precisa che la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.
  L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.
  In ordine al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle spese sostenute per l'installazione di montascale, si osserva che le predette norme richiamano, ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili, l'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.
  Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
  Uno specifico chiarimento in tal senso sarà contenuto in una circolare dell'Agenzia delle entrate in corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri interpretativi per l'applicazione del Superbonus.
  Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).
  A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.
  In merito al chiarimento se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche, si fa presente che tra gli interventi cosiddetti «trainanti» oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

sismologia

veicolo elettrico