ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06619

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 559 del 07/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORGONI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/09/2021
Stato iter:
08/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/09/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/09/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/09/2021

SVOLTO IL 08/09/2021

CONCLUSO IL 08/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06619
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 7 settembre 2021, seduta n. 559

   FRAGOMELI, MORGONI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», l'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta, antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro;

   il contributo in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che al momento risulta essere non ancora stato emanato;

   la disposizione normativa demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato il 4 settembre 2021, che individua specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo;

   secondo quanto previsto dal comma 19 del citato articolo 1, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio, ma non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se dovrà farsi riferimento al risultato fiscale, ovvero al risultato civilistico;

   il risultato civilistico sembra essere maggiormente idoneo ad esprimere con evidenza la contrazione dell'attività, misurata per il tramite del peggioramento del risultato economico da un esercizio rispetto ad un altro, tuttavia il risultato fiscale appare essere un dato certo e oggettivo –:

   quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo di cui in premessa, anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale).
(5-06619)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06619

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'erogazione del contributo a fondo perduto (cosiddetto «perequativo») previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
  In particolare, il comma 19 dispone che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di sapere «quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente ricordare che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 («decreto Sostegni bis») è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
  Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.
  I commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-bis demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
  L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa n. 172 del 6 settembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Alla luce di quanto suesposto, il cennato decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis.
  Si precisa, infine, che il «risultato economico d'esercizio» richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, richiamato dagli onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

base imponibile

bilancio