ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06294

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 528 del 22/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/06/2021
Stato iter:
23/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/06/2021
Resoconto DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2021
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 23/06/2021
Resoconto DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/06/2021

SVOLTO IL 23/06/2021

CONCLUSO IL 23/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06294
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo di
Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

   IEZZI e DARA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   recentemente si è posta la questione, anche in ambito giurisdizionale, della corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017 sull'utilizzo dei sistemi di rilevamento elettronici per le infrazioni al codice della strada;

   occorrerebbe chiarire, in particolare, se i varchi Ztl, gli autovelox, i rilevatori di violazioni della segnaletica semaforica siano omologati alla sola finalità sanzionatoria tipica – quella delle violazioni al codice della strada – o siano utilizzabili anche come strumento di controllo di altri tipi di violazioni, per quanto gravi;

   la finalità di controllo sembra evincersi proprio dal paragrafo 6 dell'Allegato alla circolare in questione, laddove si consente che gli apparecchi di rilevazione possano effettuare un continuo monitoraggio del traffico, soprattutto laddove è fatta «salva la possibilità di utilizzo dei dati a fini giudiziari»;

   l'ambiguità di fondo deriva dal fatto che la circolare ministeriale non precisa chiaramente quali sono i casi in cui possono essere utilizzate le immagini;

   fino ad oggi, le amministrazioni locali e le forze dell'ordine hanno pacificamente utilizzato i suddetti sistemi di tracciamento, affiancandoli alla rete di sistemi di lettura delle targhe; non si tratta di avallare un sistema di memorizzazione massivo e indifferenziato, ma di consentire l'individuazione dei dati relativi a targhe già segnalate all'autorità giudiziaria a fini di pubblica sicurezza e di repressione dei reati; solo allorquando vi sia corrispondenza tra targa segnalata e quella del veicolo in transito ha luogo la funzione di memorizzazione dei dati, che non è automatica, ma va attivata dalla polizia locale, in funzione di polizia giudiziaria sotto indicazione e alle dipendenze dell'autorità giudiziaria;

   vietando il monitoraggio continuo e la conseguente rilevazione delle targhe segnalate per gravi violazioni di legge da parte dei sistemi di rilevazione delle infrazioni si causerebbero considerevoli danni alla pubblica amministrazione in punto di privazione di un importante strumento di indagine sul territorio e di ulteriori aggravi per i comuni che si vedrebbero costretti ad installare una seconda rete di sistemi di lettura targhe –:

   se il Ministro interrogato, anche al fine di salvaguardare il servizio finora svolto, intenda chiarire la portata della circolare del 21 luglio 2017 citata in premessa, magari specificando, con particolare riguardo alla locuzione «salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari», se gli strumenti di rilevamento delle infrazioni possono essere equiparati ai sistemi di lettura delle targhe.
(5-06294)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-06294

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
  la Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017, citata dagli On.li interroganti, fornisce indirizzi operativi agli organi di polizia stradale per prevenire e contrastare comportamenti di guida impropri, che sono tra le principali cause di incidenti stradali.
  Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo di dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni, nella citata Direttiva si disciplina soltanto il rilevamento degli eccessi di velocità e non anche di altre violazioni come ad esempio quelle di carattere penale.
  L'articolo 201 del codice della strada, per l'accertamento da remoto di alcune violazioni alle norme sulla circolazione stradale, consente l'uso di appositi dispositivi che devono essere omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per lo scopo specifico per cui essi vengono utilizzati, escludendo, pertanto, che tali strumenti possano rilevare violazioni di natura diversa. Esiste infatti una stretta correlazione tra la finalità specifica dell'omologazione dello strumento e le violazioni con esso rilevabili.
  L'affermazione contenuta nella citata Direttiva del 2017, relativa all'utilizzazione delle immagini ai fini giudiziari, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, va riferita alla possibilità di conservare le stesse per esigenze di carattere investigativo oltre il tempo strettamente necessario per la contestazione della violazione, l'eventuale applicazione di una sanzione e la definizione del conseguente contenzioso.
  Va evidenziato inoltre che i dispositivi per il rilevamento della velocità e i dispositivi che eseguono la lettura delle targhe funzionano secondo modalità differenti.
  I primi, infatti, si limitano a misurare la velocità dei veicoli con registrazione del passaggio soltanto di quelli che hanno superato il limite di velocità imposto sul tratto di strada.
  I secondi, invece, funzionano mediante lettura dei caratteri alfanumerici della targa al fine di rendere possibile il confronto dei veicoli rilevati con le liste dei veicoli autorizzati al transito. Di conseguenza essi registrano il passaggio unicamente dei veicoli non autorizzati.
  Dalle considerazioni appena esposte si evince che i dispositivi utilizzati per il rilevamento della velocità dei veicoli non sono equiparabili ai sistemi di lettura delle targhe.
  In ordine alle questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero delle infrastrutture ha ribadito che le immagini dei veicoli in transito possono essere registrate esclusivamente per i veicoli che hanno commesso una violazione. Pertanto, una registrazione massiva dei veicoli in transito non è attualmente consentita in base alle norme sulla protezione dei dati personali.