ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 528 del 22/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 22/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2021
Stato iter:
07/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/07/2021
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2021

DISCUSSIONE IL 07/07/2021

SVOLTO IL 07/07/2021

CONCLUSO IL 07/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06280
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

   CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la nozione di «società aperte» di cui all'articolo 2325-bis del codice civile, intendendosi con tale termine quelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, includendovi non solo le società con azioni quotate in mercati regolamentati, ma anche le società con azioni non quotate, bensì diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

   le sopramenzionate società con azioni diffuse sono definite – con regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni – in base alla presenza di azionisti diversi dai soci di controllo, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e all'impossibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata;

   risulterebbe esclusa dalla disciplina sopradescritta – che, peraltro, non trova riscontro negli altri Paesi europei e nella disciplina comunitaria – la quasi totalità delle società negoziate sul mercato AIM (Alternative Investment Market) Italia, non essendo emittenti titoli diffusi: si tratta di 127 società su un totale di 140 attualmente quotate sul citato mercato Aim Italia;

   ne deriverebbe un'ambiguità giuridica che si manifesta nel processo di quotazione: una società, infatti, che si quota sul mercato Aim e non realizza una diffusione dei titoli presso oltre cinquecento azionisti, poiché al momento della quotazione il collocamento è realizzato presso un numero relativamente limitato di investitori professionali, sarà – sul piano normativo – assoggettata soltanto alla disciplina generale delle società per azioni, la medesima cui sono assoggettate le società non quotate su alcuna piattaforma; tuttavia, se, in un momento successivo, per effetto delle negoziazioni sul mercato, la diffusione si sarà realizzata, dall'esercizio successivo troverà applicazione la disciplina delle società cosiddette «aperte»;

   si evidenzia, pertanto, l'esigenza di determinare con chiarezza gli assetti di trasparenza e governance delle società Aim al momento della quotazione, implementando il floor previsto dal regolamento e gli eventuali ulteriori presidi richiesti dagli investitori come condizione per investire in tali società: tali assetti non dovrebbero mutare per il fatto della sopravvenuta diffusione dei titoli maturata successivamente –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, in particolare di carattere normativo, il Governo intenda adottare al fine di chiarire l'ambiguità della disciplina descritta in premessa, nonché di razionalizzare il sistema mediante la previsione di esclusione dall'ambito di applicazione del regime delle società aperte delle società con azioni quotate in strutture «Multilateral Trading Facility» (Mtf) in modo da evitare che esse vi ricadano per effetto della semplice diffusione dei titoli.
(5-06280)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06280

  Si riscontra l'interrogazione dell'on.le Centemero relativa alla richiesta di intervento normativo all'esclusione delle società con azioni quotate in strutture «Multilateral Trading Facility» (Mtf) dall'ambito di applicazione del regime dellecosiddette «società aperte».
  In proposito, appare preliminarmente opportuna una breve disamina riassuntiva di quanto previsto a livello nazionale in merito ai diversi regimi applicabili alle società di capitali, che si finanziano sul mercato per acquisire mezzi propri, in alternativa o in aggiunta al ricorso al tradizionale canale bancario, così ampliando le proprie compagini societarie.
  L'ordinamento, sulla base di quanto previsto all'articolo 2325-bis del Codice Civile, prevede una distinzione tra società per azioni «chiuse» e società «aperte», definendo le seconde come quelle «società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio», categoria che a sua volta ricomprende:

   (i) sia le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati (emittenti quotati);

   (ii) sia le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (emittenti diffusi).

  Alla categoria delle società aperte il Codice Civile applica alcune norme specifiche, permanendo comunque alcune differenze a seconda che la società aperta abbia lo status di emittente quotato o emittente diffuso.
  Gli emittenti diffusi sono emittenti i cui strumenti finanziari, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono comunque oggetto di investimento e di circolazione presso un pubblico sufficientemente ampio.
  Tale circostanza giustifica – e da essa consegue – l'applicazione a tali soggetti di alcune discipline di settore, di derivazione europea, in un'ottica di maggiore tutela degli investitori, sulla base dell'assunto che il risparmio, ovunque sia investito, debba meritare comunque un adeguato livello di protezione e di tutela, in ossequio a quanto la Carta costituzionale prescrive al riguardo.
  Gli emittenti diffusi, sono pertanto una specifica categoria individuata e definita sulla base del TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58) e, in sua attuazione, dalla disciplina secondaria Consob (Reg. Emittenti), che fissa i criteri per stabilire quando un emittente sia tale.
  Ciò posto, permangono comunque notevoli differenze di disciplina tra le due sottocategorie di società aperte (i.e. emittenti quotati ed emittenti titoli diffusi).
  Gli emittenti strumenti finanziari diffusi non sono infatti tenuti a rispettare il regime previsto per gli emittenti quotati, ma solamente alcune discipline (per lo più in materia di trasparenza e governance) previste per questi ultimi dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione dal Regolamento Emittenti.
  Analogamente, sussistono differenze tra obblighi e disciplina propri di un mercato regolamentato e quelli invece previsti in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility-MTF).
  L'AIM Italia (Alternative Investment Market Italia) rappresenta un esempio di MTF (Sistema Multilaterale di Negoziazione) di crescita per le PMI e, come tale, è oggetto di un regime particolare poiché funzionale ad agevolare l'accesso al mercato da parte delle PMI.
  Le società emittenti su AIM, che è appunto un MTF, non acquisendo lo status di emittenti quotati, non sono soggette alla disciplina propria di questi ultimi ma potranno essere sottoposte alla disciplina prevista per gli emittenti diffusi al raggiungimento dei requisiti previsti, che riguardano essenzialmente il raggiungimento di un più ampio numero di detentori degli strumenti finanziari emessi.
  È inoltre principalmente il regolamento interno del mercato (regolamento AIM) a stabilire le regole applicabili agli emittenti che negoziano i propri strumenti finanziari su tale MTF (e a prevedere quanta «distanza» mantenere, ad esempio, sul piano della disciplina applicabile, rispetto ad i mercati regolamentati).
  Gli emittenti AIM sono quindi tenuti ad adeguare i propri statuti alle regole previste dal gestore, per quanto concerne regole di governo societario, assetti proprietari, trasparenza, etc. In particolare, si evidenzia che il regolamento AIM – anche a seguito delle ultime modifiche introdotte a luglio 2020 – prevede, tra l'altro, robusti presidi di corporate governance cui devono conformarsi gli emittenti.
  Il tema fondamentale – che si pone in generale per gli MTF e per quelli «di crescita» come l'AIM in particolare – è quello di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione, connaturate alla concezione di mercati riservati alle PMI, e la tutela degli investitori.
  A tal riguardo, è evidente che l'applicazione del richiamato regime normativo in tema di società aperte, in presenza delle condizioni che qualificano un emittente come diffuso, comporta comunque un insieme di obblighi inferiore a quanto previsto per gli emittenti in mercati regolamentati, ma comunque funzionali a garantire – tramite l'applicazione dei richiamati presidi di tutela (trasparenza, governance) – un più elevato grado di protezione e di tutela degli investitori e del mercato.
  L'assoggettamento alla disciplina degli emittenti diffusi, come ricordato nella stessa interrogazione, non opera quindi in modo automatico, ma viene pertanto a configurarsi quale ulteriore presidio di tutela che opera secondo quel generale meccanismo di gradualità, volto a contemperare le esigenze sia degli investitori sia delle PMI, comunque conforme al princìpi costituzionali in materia di tutela del risparmio.
  Gli obiettivi del Governo in tale ambito sono, pertanto, quelli di preservare un assetto normativo che tenga conto e contemperi le istanze degli emittenti e degli investitori, sostenendo inoltre, nelle sedi europee, la definizione di un quadro regolamentare che comporti un più agevole e meno oneroso processo di ammissione alla negoziazione dei titoli societari. E ciò sia che si tratti di mercati regolamentati sia con riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), al fine di rendere più appetibile il ricorso al finanziamento di mercato da parte delle PMI italiane e, tra queste, delle start up innovative.
  Tali intenzioni sono altresì suffragate e rafforzate dalle istanze che in tal senso emergono dai confronti con portatori di interesse e destinatari del quadro regolamentare in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azione