ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 31/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
07/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/07/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2021

DISCUSSIONE IL 07/07/2021

SVOLTO IL 07/07/2021

CONCLUSO IL 07/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06149
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Venerdì 4 giugno 2021, seduta n. 518

   FERRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dalla fine del mese di aprile 2021 sono stati inviati da parte dell'Agenzia delle entrate ad un'ampia platea di soggetti, ex dipendenti delle aziende di credito, percettori dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dal Fondo di solidarietà di settore, di cui al decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, avvisi bonari di riliquidazione dell'Irpef, relativa agli importi percepiti a tale titolo nell'anno 2016;

   in seguito ai sopra citati avvisi relativi ad un recupero di tassazione per l'anno di imposta 2016, è stato chiesto un riesame degli stessi per procedere all'annullamento totale della suddetta;

   la somma ricevuta nel 2016 «a titolo di trattamento di fine rapporto», oggetto della sopra citata verifica, non è equiparabile ai redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio il Tfr, ma discende dalle norme di legge relative alla disciplina dei Fondi di solidarietà a sostegno del reddito, come da decreto ministeriale del 27 novembre 1997, n. 477 e n. 226 del 28 aprile 2006. In tale ambito trova la sua più corretta collocazione fra gli ammortizzatori sociali a tassazione concordata come, ad esempio, la cassa integrazione;

   nel decreto ministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), all'articolo 10, punto 7, si afferma che il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito pari alla somma dei seguenti importi:

    a) importo netto trattamento pensione spettante;

    b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

   la circolare Inps n. 90 del 6 maggio 2015 ribadisce quanto sopra evidenziato, spiegando che il Fondo eroga sia l'importo netto, pari alla pensione maturata, tenendo conto anche del periodo di permanenza al Fondo, sia l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

   la legislazione vigente in materia garantisce che i dipendenti di banca possano percepire sia l'importo netto reale della pensione, sia l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario quali esse siano;

   la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 18128 del 22 agosto 2014 ha confermato che l'importo dei pagamenti degli assegni straordinari sia da corrispondere al netto;

   alla luce di quanto sopra esposto, il ricalcolo delle aliquote come un normale Tfr va eseguito dall'Inps in qualità di gestore dei fondi che deve garantire anche il pagamento di tutte le imposte previste dalla legge rifacendosi sui datori di lavoro ai quali compete l'onere finale;

   le previsioni che regolano la determinazione dell'importo dell'assegno netto vengono applicate costantemente da circa vent'anni, essendo il Fondo costituito con decreto ministeriale n. 158 del 2000 e oggi regolamentato dal decreto interministeriale n. 83485 del 2014, operativo sin dal 2000;

   quanto esposto in premessa ha quindi comprensibilmente generato una situazione di preoccupazione nei lavoratori destinatari degli avvisi bonari ai quali è stato richiesto di «decidere» in tempi stretti relativamente ad una vicenda caratterizzata da forte discontinuità, incertezza e complessità –:

   se Ministri interrogati non intendano valutare l'ipotesi di adottare iniziative, valide sull'intero territorio nazionale, dirette a sospendere gli effetti degli avvisi bonari medesimi in modo da consentire la revisione della situazione determinatasi, anche al fine di restituire piena fiducia nell'ammortizzatore sociale di settore che ha consentito e continua a consentire la gestione socialmente sostenibile degli articolati processi di trasformazione delle banche e senza oneri per la fiscalità generale.
(5-06149)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06149

  Il Fondo di solidarietà del personale del settore del credito ordinario e cooperativo, costituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inteso ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale.
  Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 luglio 2014, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il predetto Fondo di solidarietà è stato adeguato alla normativa contenuta nell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
  Il citato decreto interministeriale dispone che il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
  Pertanto, i predetti assegni straordinari, quali incentivi all'esodo, sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato, in via anticipata, il rapporto di lavoro, e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.
  Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile a tali erogazioni è stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione della tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17 del TUIR, anche nell'ipotesi in cui i predetti assegni siano erogati in forma rateale.
  Tale circostanza è stata ribadita dall'INPS, con la circolare 6 maggio 2015, n. 90.
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR, dunque, gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota del TFR.
  Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, su tali emolumenti, l'Agenzia delle entrate provvede «a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
  Con riferimento alla aliquota media da applicare, si ritiene che i cinque anni devono essere computati con riferimento all'anno in cui il lavoratore ha accettato l'incentivo all'esodo.
  Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, ha precisato che la riliquidazione si applica al trattamento di fine rapporto, alle altre indennità e somme, connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto e alle altre indennità e somme, non commisurate alla durata del rapporto (quali, ad esempio, l'incentivo all'esodo e l'indennità di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare.
  Giova, inoltre, precisare che gli Uffici finanziari sono tenuti a riliquidare, comunque, il TFR e le altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, complessivamente erogate, sia per verificare la correttezza degli adempimenti svolti dal sostituto, sia per tener conto di eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito, che dovessero intervenire con effetto dall'anno in cui sorge il diritto alla percezione, di cui il sostituto d'imposta non ha potuto tenere conto, in sede di tassazione alla fonte.
  Resta fermo, inoltre, che gli Uffici finanziari, che provvedono alla riliquidazione, verificano, a norma dell'articolo 17, comma 3, del TUIR, se, per il contribuente, è più favorevole far concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
  A seguito della trasmissione delle Certificazione Unica da parte dell'INPS, nello scorso mese di maggio, l'Agenzia delle entrate ha inviato a ex dipendenti di banche, percettori dell'assegno straordinario in questione, le comunicazioni degli esiti conseguenti all'attività di riliquidazione dell'Irpef dovuta sull'assegno percepito per l'annualità 2016. Conseguentemente, si è proceduto alla riliquidazione dell'imposta sugli importi erogati a titolo di assegno straordinario, quale incentivo all'esodo, in ossequio a quanto previsto dai citati articoli 17 e 19 del TUIR.
  Atteso che la possibilità di sospendere gli effetti delle comunicazioni degli esiti recapitate ai contribuenti non è prevista dalla normativa vigente e, dunque, non può essere disposta in via amministrativa, concludo facendo presente che sulla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante di una proposta di norma di interpretazione autentica, tendente a rendere definitiva l'aliquota di tassazione computata al momento della erogazione delle somme al lavoratore da parte del Fondo di solidarietà, il Dipartimento delle Finanze non ha ravvisato controindicazioni sostanziali.
  Il Ministero del lavoro ritiene altresì che questa prospettiva risulterebbe in linea con le citate caratteristiche normative dell'assegno straordinario e merita di essere oggetto di valutazione, anche al fine di restituire piena fiducia nell'ammortizzatore sociale di settore che ha consentito e continua a consentire la gestione socialmente sostenibile degli articolati processi di trasformazione delle banche e senza oneri per la fiscalità generale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

importazione

cassa integrazione