ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06140

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIAGA' GRAZIELLA LEYLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2021
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2021
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2021
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
01/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/06/2021
Resoconto CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/06/2021
Resoconto CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/06/2021

SVOLTO IL 01/06/2021

CONCLUSO IL 01/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06140
presentato da
CIAGÀ Graziella Leyla
testo presentato
Venerdì 4 giugno 2021
modificato
Martedì 1 giugno 2021 in Commissione VI (Finanze)

   CIAGÀ, FRAGOMELI, BURATTI, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) stabilisce che, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento e, tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono ricompresi, ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico in materia edilizia, tra l'altro, anche gli spazi di verde attrezzato e le aree verdi di quartiere;

   rispetto a questa fattispecie con Iva agevolata, i lavori pubblici sul verde quali, a titolo di esempio, la forestazione urbana, sarebbero soggetti all'applicazione dell'Iva ordinaria;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per la missione «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» stanzia complessivamente 68,6 miliardi di euro, di cui 59,3 miliardi sul dispositivo per la ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi a valere sul Fondo complementare;

   sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a prevedere, in un'ottica di incentivazione green, come avviene per i privati con il cosiddetto Bonus Verde previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 e in linea con gli intenti del (Pnrr) la riduzione dell'Iva anche per gli interventi diretti degli enti locali che svolgono lavori pubblici sul verde –:

   quali siano le fattispecie, nell'ambito della riforestazione urbana, che scontano l'Iva ordinaria, al fine di adottare iniziative normative per prevedere la riduzione dell'Iva, stimando l'onere necessario alla relativa copertura finanziaria, distinguendo il materiale vegetativo e le attrezzature complementari, quali illuminazione, aree giochi, pavimentazione e altro, per la realizzazione dei quali, per i primi anni di applicazione, si potrebbe provvedere con le risorse stanziate dal Pnrr.
(5-06140)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06140

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni normative che prevedono l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi compresi anche gli spazi di verde attrezzato e le aree verdi di quartiere.
  Gli Onorevoli lamentano che tra gli interventi agevolabili non sarebbero, tuttavia, ricompresi i lavori pubblici sul verde, quali ad esempio la forestazione urbana, per i quali troverebbe applicazione l'IVA nella misura ordinaria.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti, al fine di incrementare le risorse disponibili a favore degli enti locali per la programmazione degli interventi pubblici sul verde, chiedono di sapere quali siano le fattispecie, nell'ambito della riforestazione urbana, che scontano l'IVA ordinaria, al fine di approntare un intervento legislativo che, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preveda la riduzione dell'IVA, stimando l'onere necessario alla relativa copertura finanziaria.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni di cui alla Tabella A, Parte II, Parte II bis e Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplinano rispettivamente l'applicazione delle aliquote agevolate del 4 per cento, 5 per cento e 10 per cento ai beni e servizi tassativamente individuati dalle predette disposizioni.
  Tali disposizioni non contemplano alcuna specifica agevolazione per le opere di riforestazione urbana e del resto l'Allegato III alla Direttiva 112/2006, nell'elencare i beni e servizi per i quali gli Stati membri possono introdurre aliquote agevolate, non contempla le opere di riforestazione urbana.
  Ciò rilevato, attualmente le opere di riforestazione urbana possono godere dell'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, solo se rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Nello specifico ai fini dell'individuazione delle opere di urbanizzazione, bisogna fare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013).
  Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione sono elencate nella citata legge n. 847 del 1964 e sono le seguenti:

   opere di urbanizzazione primaria:

    a) strade residenziali;

    b) spazi di sosta o di parcheggio;

    c) fognature;

    d) rete idrica;

    e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

    f) pubblica illuminazione;

    g) spazi di verde attrezzato;

   opere di urbanizzazione secondaria:

    a) asili nido e scuole materne;

    b) scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione;

    c) superiore dell'obbligo;

    d) mercati di quartiere;

    e) delegazioni comunali;

    f) chiese ed altri edifici religiosi;

    g) impianti sportivi di quartiere;

    h) centri sociali (...);

    i) aree verdi di quartiere.

  Pertanto, deve rilevarsi che, a legislazione vigente, per le opere di riforestazione urbana trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22 per cento con la sola eccezione delle menzionate opere che soddisfano i requisiti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali, ad esempio, gli spazi di verde attrezzato o le aree verdi di quartiere.
  L'introduzione di nuove previsioni concernenti l'applicazione di aliquote agevolate ai fini IVA, nonché l'estensione a nuove ipotesi di previsioni che già prevedono l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, sono precluse ogni qual volta vadano al di là dei casi e dei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea in tema di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
  È opportuno evidenziare che il comma 127-quinquies), della tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, consente di applicare l'aliquota del 10 per cento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
  Tale disposizione non è suscettibile di estensione in quanto l'articolo 98 della direttiva 2006/112 consente agli Stati di applicare aliquote ridotte ai beni e servizi di cui all'allegato III della direttiva medesima e nell'ambito di tale allegato il n. 10 menziona la «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale».
  Atteso il tenore letterale del citato n. 10 dell'allegato III, si ritiene che l'accoglimento della richiesta, inducendo un ulteriore ampliamento delle fattispecie assoggettabili ad aliquota IVA ridotta esporrebbe l'Amministrazione italiana al rischio di deferimento al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Per completezza, si precisa che nel 2018 la Commissione europea ha presentato la «Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto», COM/2018/020. L'attuale testo di compromesso – in fase di esame – potrebbe consentire maggiori spazi di intervento.
  In relazione alla stima dell'onere derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA, il Dipartimento delle finanze fa presente che, in assenza di dati più puntuali sui progetti da sottoporre all'aliquota ridotta al 10 per cento, l'eventuale perdita di gettito dovuta al passaggio dell'IVA dal 22 per cento al 10 per cento (aliquota già prevista, come anzidetto, per le aree di verde urbano in quanto inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria) risulta allo stato non quantificabile.
  Ad ogni buon conto giova rammentare che per il 2021 è previsto un bando, indetto dal Ministero della transizione ecologica, pari ad un ammontare di 18 milioni di euro destinato alla forestazione urbana per le città metropolitane. La riduzione dell'aliquota IVA, prevista per tale tipologia di prestazioni, è pari a 12 punti percentuali che applicata ai 18 milioni di euro indicati, comporterebbe una perdita di gettito (qualora l'ammontare delle spese fosse unicamente quello individuato) di circa 2,16 milioni di euro su base annua.