ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 31/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 31/05/2021
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 31/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
01/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/06/2021
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/06/2021
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/06/2021

SVOLTO IL 01/06/2021

CONCLUSO IL 01/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06139
presentato da
OSNATO Marco
testo presentato
Venerdì 4 giugno 2021
modificato
Martedì 1 giugno 2021 in Commissione VI (Finanze)

   OSNATO, ALBANO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che la Repubblica ha il compito di rimuovere, gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono il pieno sviluppo. L'articolo 41 della Costituzione afferma che l'iniziativa privata è libera. L'articolo 47 della Costituzione prevede che la Repubblica, incoraggia e tutela il risparmio e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito;

   da fonti di stampa e da agenzie risulta che tali principi sarebbero stati violati da molteplici istituti di credito, i quali hanno negato la possibilità a un'azienda della provincia di Napoli di aprire un conto corrente;

   tale diniego scaturirebbe dal fatto che tale azienda ha un socio di minoranza (con il 20 per cento) che subì sequestro preventivo (peraltro in seguito revocato) e, conseguentemente, gli istituti di credito, evidenziando un «rating antiriciclaggio» insufficiente, chiusero i conti correnti a essa intestati; con la medesima «giustificazione», altri istituti hanno negato l'apertura di nuovi conti correnti e quindi l'azienda si è trovata nell'assoluta impossibilità di operare;

   la ditta dispone di risorse economiche avendo, proceduto alla vendita degli immobili realizzati pagati, a seguito di preliminari, con assegni circolari che non può, per quanto esposto sopra, incassare. Le è stata negata anche la possibilità di trasferire il denaro tramite una procura speciale all'incasso presentata dal socio di maggioranza;

   il limite di utilizzo del contante a duemila euro, in assenza di un conto corrente per cause indipendenti dall'impresa, rende ancora più limitante l'esercizio di quei diritti che la Costituzione italiana dovrebbe tutelare;

   a questo punto i creditori e i fornitori dell'azienda hanno sottoposto la stessa a iniziative esecutive individuali o a istanze di fallimento perché – nonostante le finanze aziendali siano in potenza assolutamente capienti – la ditta non può materialmente procedere ai pagamenti –:

   se il Governo sia al corrente di questa e di altre paradossali situazioni e ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a pervenire a soluzioni adeguate con riguardo a situazioni quali quella segnalata in premessa, in maniera tale che non confliggano con il dettato costituzionale.
(5-06139)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06139

  In riscontro all'interrogazione in materia di normativa antiriciclaggio ed uso di denaro contante, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della competenza in materia, ha fatto innanzitutto presente che gli elementi forniti nel QT non consentono di ricostruire con precisione la vicenda e, pertanto, di valutare il comportamento tenuto dagli intermediari nel caso concreto.
  Su un piano generale, la normativa in materia di antiriciclaggio richiede agli intermediari di valutare con attenzione, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, il profilo di rischio dei clienti, calibrando la profondità e l'intensità delle misure di adeguata verifica da adottare nella gestione dei rapporti con i clienti stessi alla luce dei fattori di rischio ad essi relativi.
  La normativa impone l'obbligo di astensione in specifiche circostanze. In particolare, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui sussista l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, gli intermediari sono tenuti ad astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria).
  Come noto, il quadro normativo internazionale in materia di antiriciclaggio è costituito da una complessa articolazione di fonti.
  L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le direttive europee in materia (2005/60/CE, (UE) 2015/849, (UE) 2018/843) e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  Per quanto attiene alle soglie del contante, con la normativa vigente e, da ultimo con la legge di bilancio 2021, il Governo ha inteso incentivare i pagamenti tracciabili al fine di perseguire il prioritario intento di combattere l'evasione fiscale e il fenomeno dei pagamenti in nero.