ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 31/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
01/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/06/2021
Resoconto PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/06/2021
Resoconto PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/06/2021

SVOLTO IL 01/06/2021

CONCLUSO IL 01/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06137
presentato da
PAGANO Alessandro
testo presentato
Venerdì 4 giugno 2021
modificato
Martedì 1 giugno 2021 in Commissione VI (Finanze)

   ALESSANDRO PAGANO, CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'annoso e cronico ritardo con cui le pubbliche amministrazioni italiane effettuano i pagamenti dei debiti commerciali alle Imprese (piccole, medie e grandi) ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni tali da suscitare vivaci proteste da parte del mondo imprenditoriale per le conseguenze negative che provoca sulle condizioni di liquidità delle imprese creditrici e, più in generale, sull'occupazione e sugli investimenti;

   l'attuale impianto normativo (articoli 28-quater e 28-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) prevede che i creditori della pubblica amministrazione possano compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione;

   in particolare, è stata data la possibilità alle imprese di compensare i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per forniture, somministrazioni, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014);

   pur tuttavia, i crediti certificati non sono compensabili mediante imposte correnti o avvisi bonari, ma possono essere utilizzati in compensazione solo con importi già iscritti a ruolo e, quindi, gravati da sanzioni e dai relativi interessi che fanno lievitare il debito dell'impresa o del professionista di oltre il 40 per cento;

   inoltre, la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni avendo, perciò, sempre un carattere temporaneo; ne conviene che rinviare all'adozione di specifici provvedimenti normativi circa l'operatività della stessa finisce per danneggiare un diritto riconosciuto alle imprese e ai professionisti che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili – regolarmente certificati – nei confronti di pubbliche amministrazioni –:

   se intenda adottare iniziative volte ad introdurre specifici e automatici meccanismi applicativi che consentano quindi agli operatori economici che vantano per effetto di servizi resi in favore della Pubblica Amministrazione crediti certi liquidi ed esigibili, di compensare gli stessi con i debiti tributari iscritti a ruolo, al fine di restituire certezze al sistema imprenditoriale, già particolarmente vessato dell'attuale periodo di contingenze sanitarie ed economiche.
(5-06137)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06137

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano gli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 i quali prevedono che i creditori della Pubblica Amministrazione possono compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo è prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni di carattere temporaneo e, pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intendano adottare specifici e automatici meccanismi applicativi che consentano agli operatori economici di potere compensare sempre i propri crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Il riferimento all'anno 2014, è stato poi aggiornato di volta in volta nel tempo con successive, specifiche disposizioni; da ultimo l'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito per gli anni 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo comprese nei carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
  Tanto premesso, si rileva preliminarmente che, come evidenziato dai dati pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e riferiti alle fatture emesse negli ultimi anni, le pubbliche amministrazioni hanno conseguito un miglioramento dei tempi di pagamento sistematico e continuo.
  Deve altresì precisarsi la scelta di estendere progressivamente la possibilità di procedere alla compensazione in parola posticipando di volta in volta la data entro la quale i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione (da ultimo con l'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, per l'anno in corso, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020), deriva dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, limitando l'applicazione dell'istituto a debiti sufficientemente risalenti, per i quali le previsioni di incasso siano ormai ridotte e non si determini una perdita di gettito e un correlato aumento del fabbisogno finanziario.
  Una facoltà di compensazione sostanzialmente illimitata, soprattutto se estesa alle imposte correnti, determina infatti effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica soprattutto per il primo anno. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova sottolineare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.
  Il predetto impatto negativo sarebbe peraltro di difficile quantificazione e, pertanto, dovrebbe essere stimato, secondo un approccio prudenziale, ipotizzando un ricorso alla procedura di compensazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.
  È opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24 determinerebbe aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale «Fondi di bilancio» delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati.