ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 508 del 14/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANICHELLI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2021
GIULIODORI PAOLO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 12/05/2021
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2021
MATURI FILIPPO LEGA - SALVINI PREMIER 20/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/05/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/05/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/05/2021

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06000
presentato da
ZANICHELLI Davide
testo presentato
Venerdì 14 maggio 2021
modificato
Giovedì 20 maggio 2021, seduta n. 512

   ZANICHELLI, CARABETTA, GIULIODORI, SCAGLIUSI, MARTINCIGLIO, MATURI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno delle cosiddette «valute virtuali», iniziato nel 2009 con l'introduzione del bitcoin, ha assunto dimensioni considerevoli e costituisce un fenomeno accessibile a qualunque soggetto interessato a livello planetario, tramite internet e applicazioni per smartphone, indipendentemente da dove sia localizzato il provider dei servizi connessi e indipendentemente dal fatto di avvalersi costantemente di un provider;

   l'adozione dei bitcoin e delle criptovalute in generale, si è diffusa notevolmente, considerati i molteplici esempi imprenditoriali di successo, in Italia e all'estero (da ultimo la recente quotazione di Coinbase), così come sono in costante aumento gli esercizi commerciali che accettano valute virtuali come mezzo di pagamento anche nel nostro Paese;

   in tale scenario, gli interroganti evidenziano come il tessuto imprenditoriale legato alle criptovalute può diventare un settore trainante, in relazione sia alle innovazioni connesse all'industria 4.0, al mondo delle start-up e alle piccole e medie imprese innovative, che nell'accettazione di tali rappresentazioni digitali, utilizzate come mezzo di pagamento, in grado di contribuire al rilancio dell'economia e allo sviluppo del Paese, in particolare per il settore turistico;

   il quadro regolatorio del nostro Paese, risulta tuttavia marginale rispetto ad altri Stati, quali ad esempio Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Svizzera, che invece hanno potuto accrescere i livelli di competitività, avendo introdotto specifiche normative, che hanno determinato le basi per uno sviluppo importante, producendo risultati notevoli in questi anni, in termini di attrattività delle imprese e di nuova occupazione;

   al riguardo, gli interroganti rilevano, altresì, come l'Italia si sia limitata ad affrontare il fenomeno delle criptovalute, esclusivamente dal punto di vista dell'antiriciclaggio, recependo le evoluzioni delle direttive comunitarie prima con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (per la IV direttiva) e successivamente con il decreto legislativo n. 125 del 2019 (per la V direttiva); recepimento peraltro non ancora completato, a causa della mancata emanazione del decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, necessario per portare un quadro maggiormente chiaro ai fini dell'operatività dei prestatori di servizi di portafoglio digitale sul territorio nazionale, determinando pesanti conseguenze per le imprese italiane che operano nel settore delle criptovalute;

   gli interroganti evidenziano ancora, come anche dal punto di vista fiscale, la normativa in materia, sia carente, in particolare con riferimento all'imposizione sui redditi conseguiti dagli investitori in criptovalute, nonostante alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 72/E del 2016, che tuttavia appaiono non essere sufficienti a stabilire un quadro definito sul trattamento tributario;

   altri Stati dell'Unione europea, come Francia e Germania, hanno invece introdotto apposite discipline, con ciò dando un decisivo impulso allo sviluppo dell'industria legata al settore delle criptovalute, attraendo imprenditori, investimenti e creando posti di lavoro;

   in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e necessaria, a giudizio degli interroganti, l'introduzione di una specifica normativa anche fiscale, in grado di consentire agli investitori, di operare su un tessuto legislativo adeguato superando le assimilazioni delle criptovalute alle valute estere, permettendo, al contempo, agli operatori del settore di consolidare il proprio modello di business e attraendo investimenti e opportunità, anche a fronte dei fenomeni crescenti come mining, staking, yeld-farming e NFT –:

   se condivida la considerazione che la mancanza di una normativa nazionale, in particolare di quella tributaria, rappresenti un freno per le imprese del settore e l'intera filiera interessata, favorendo gli investimenti in altri Paesi europei, la cui legislazione risulta indubbiamente più avanzata, e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore imprenditoriale innovativo connesso alle valute virtuali e ai crypto-asset in genere, stabilendo un quadro di regole all'interno della disciplina tributaria di riferimento, chiaro e semplice, a beneficio dei contribuenti e della giustizia tributaria del nostro Paese.
(5-06000)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06000

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al fenomeno delle cosiddette «valute virtuali», e segnalano anzitutto la necessità e l'urgenza di introdurre una specifica normativa anche fiscale in grado di consentire agli investitori di operare su un tessuto legislativo adeguato, superando le assimilazioni delle criptovalute alle valute estere e permettendo, al contempo, agli operatori del settore di consolidare il proprio modello di business e attrarre investimenti e opportunità, anche a fronte di fenomeni crescenti come mining, staking, yeld-farming e NFT.
  A tale proposito, gli Onorevoli interroganti, nell'analizzare il fenomeno delle cripto valute quale possibile elemento per il rilancio dell'economia, chiedono anzitutto di sapere se si condivida la considerazione che le carenze della normativa fiscale sul tema possano costituire un freno per le imprese del settore, sfavorendo gli investimenti nel nostro Paese e quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore imprenditoriale innovativo connesso alle valute virtuali e ai crypto-asset in genere, stabilendo un quadro di regole all'interno della disciplina tributaria di riferimento, chiaro e semplice, a beneficio dei contribuenti e della giustizia tributaria del nostro Paese.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  A livello nazionale, come evidenziato dagli stessi interroganti, il quadro fiscale è delineato sia dagli interventi interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2016, Interpelli nn. 956-39 2018 e 903-47/2018) che da quanto determinato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
  Detti orientamenti interpretativi prevedono la possibilità di assoggettare a tassazione tanto le somme percepite dagli investitori quanto l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale.
  La tassazione dei proventi derivanti da operazioni in criptovalute realizzati da parte delle persone fisiche, detenute al di fuori del regime d'impresa, ricade nell'ambito della disciplina della tassazione dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
  In particolare, la lettera c-ter del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR individua quali redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti chiarendo, anche, che si deve considerare cessioni a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Inoltre, il comma 1-ter dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del TUIR dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui. Inoltre, occorre ricordare come l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale costituisce un'attività rilevante anche agli effetti dell'Ires e dell'Irap.
  A livello internazionale, va inoltre segnalata l'esistenza di un serrato dibattito sul tema della tassazione delle criptovalute e dei cripto-asset che viene affrontato anche dall'Italia nell'ambito della istituzionale partecipazione ai lavori sviluppati presso l'OCSE. È, infatti, in corso di discussione un quadro normativo internazionale volto a rafforzare la trasparenza fiscale attraverso regole condivise che permettano lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute. In tale contesto è stato recentemente pubblicato il rapporto dell'OCSE «Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale», presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 del 14 ottobre 2020, che analizza le diverse caratterizzazioni delle cripto-attività ai fini fiscali.
  Nei prossimi mesi, poi, la Commissione europea presenterà una proposta per la modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per permettere lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute.
  È importante segnalare, altresì, che l'Italia, in qualità di Stato Membro dell'Unione Europea, sta partecipando all'introduzione di un pacchetto di proposte sulla finanza digitale, nel cui ambito vi sono due bozze di Regolamento circa i mercati delle cripto-attività (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 593) ed un regime pilota sulle infrastrutture di mercato della tecnologia di registro distribuito (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 594).
  Più in dettaglio, il 24 settembre 2020 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di regolamento UE (cd. MiCA, Markets in crypto-assets) per l'elaborazione di un quadro giuridico solido e armonizzato a livello dell'Unione europea volto a rispondere alle sfide e ai rischi posti dalle cripto-attività, così da tutelare i cittadini e la stabilità del sistema finanziario. Tale proposta di regolamento è attualmente oggetto di negoziato in seno al Consiglio UE. Nelle more dell'adozione del predetto framework regolamentare europeo e della conseguente applicazione a livello nazionale, giova sottolineare gli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (crypto-asset), come segnalato anche da Banca d'Italia e Consob da ultimo con il comunicato stampa del 28 aprile 2021. Occorre evidenziare, in particolare, come il Bitcoin non sia una moneta digitale, bensì una criptoattività di natura altamente speculativa, senza alcun sottostante a sostegno del suo valore e non regolamentata. A questi rischi si aggiunge l'impatto ambientale di Bitcoin, dovuto alla notevole quantità di energia richiesta per il funzionamento dell'infrastruttura.
  L'eventuale approvazione ed entrata in vigore di tali proposte di Regolamento avrebbe effetto direttamente sul quadro normativo italiano in ragione del fatto che i Regolamenti, sulla base di quanto disposto dall'articolo 288 TFUE, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
  Infine, nell'ottica della previsione di una regolamentazione del settore, occorre tenere in debita considerazione i rischi connessi a tali peculiari strumenti, anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.