ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05994

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 507 del 13/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2021
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2021
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 13/05/2021
Stato iter:
23/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 23/06/2021
Resoconto DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/05/2021

DISCUSSIONE IL 23/06/2021

SVOLTO IL 23/06/2021

CONCLUSO IL 23/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05994
presentato da
DAGA Federica
testo di
Giovedì 13 maggio 2021, seduta n. 507

   DAGA, NAPPI, GRIPPA, MARTINCIGLIO e SEGNERI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato e prevede l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale;

   l'articolo 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare, prevede che «Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: [...] b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti»;

   sarebbe opportuno lasciare la libertà di escludere dalla gestione unica quei comuni che effettivamente siano in grado di garantire quanto stabilito dalla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soprattutto nelle zone montane dove sussistono più facilmente le caratteristiche elencate, interpretando in modo stringente la norma, considerando anche che alcuni dei comuni che sono fuori dalla gestione unica si trovano in zone distanti da altri centri abitati e la gestione con un unico gestore potrebbe essere troppo onerosa per la collettività e non rispettare i criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico –:

   se il Ministro interrogato possa fornire dati aggiornati e informazioni, per quanto di competenza, in merito a quanti e quali siano attualmente i comuni che, in esito alla ricognizione effettuata dagli enti di governo dell'ambito, possiedono i requisiti previsti dall'articolo 147, comma 2-bis, lettera a) e lettera b), nonché in merito al numero dei contenziosi in essere relativi alla mancata adesione da parte degli enti locali agli enti di governo dell'ambito o al subentro del gestore unico, ovvero aventi ad oggetto le determinazioni negative in ordine alla richiesta da parte dei comuni della gestione autonoma ai sensi del medesimo articolo 147.
(5-05994)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05994

  Con riferimento alle questioni poste, si osserva che il servizio idrico integrato è disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che all'articolo 147 prevede che la sua gestione venga organizzata sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
  Tali criteri devono presupporre l'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, l'unicità della gestione e l'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
  Per quel che concerne le zone montane, la norma di riferimento è il comma 2-bis del medesimo articolo 147, lettera a), decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede la deroga al principio generale per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, nei comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  Per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali, è opportuno evidenziare che la Commissione europea, nell'ambito delle interlocuzioni avute sul PNRR, ha richiesto l'eliminazione della frammentarietà delle gestioni.
  Fra le attività specifiche del Ministero circa la ricognizione dello stato del servizio idrico integrato, si segnala l'azione «Mettiamoci in Riga».
  In particolare, nel mese di maggio del 2020, attraverso interlocuzioni con le regioni e gli enti di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO), sono stati censiti nel territorio nazionale 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
  Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74), mentre sono 4 i comuni che presentano contestualmente anche le caratteristiche di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali.
  Infine, dall'attività di ricognizione risulta che vi sono ancora numerose istruttorie in corso per la concessione della salvaguardia della gestione del servizio idrico a diversi Comuni, ed in particolare 35 relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per quanto riguarda Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento.
  Tanto osservato, si assicura che il Ministero continuerà a mantenere elevata l'attenzione circa lo stato del Servizio Idrico Integrato riguardante l'intero territorio nazionale.