ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05822

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 492 del 22/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/04/2021
Stato iter:
29/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/04/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/04/2021

DISCUSSIONE IL 29/04/2021

SVOLTO IL 29/04/2021

CONCLUSO IL 29/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05822
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Giovedì 22 aprile 2021, seduta n. 492

   CANCELLERI e CASO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), istituita con decreto legislativo n. 300 del 1999, è una delle tre agenzie fiscali che operano in settori strategici del Paese;

   l'Agenzia, in quanto autorità doganale, provvede alla riscossione dei dazi; nell'ambito delle accise (energia elettrica, oli minerali, gas naturale e alcole) e dei monopoli (giochi e tabacchi) provvede all'accertamento e alla riscossione del gettito erariale. Negli ambiti delle accise, dogane e monopoli è anche il principale ente regolatore e di vigilanza. I funzionari dell'Adm – diversamente da quelli delle altre Agenzie fiscali – sono tutti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (cosiddetta qualifica di polizia giudiziaria) e collaborano con le altre forze di polizia e con l'autorità giudiziaria e la direzione nazionale antimafia nel contrasto ai reati in materia di traffico di merci e valute ed ai fenomeni criminali (contrabbando, riciclaggio, contraffazione, import-export di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci in violazione alle disposizioni vigenti);

   stanti le numerose e delicate funzioni ad essa attribuite, esistono ad oggi nell'ambito della sua attività ordinaria alcune discrasie normative che sarebbe indispensabile sanare, tra queste si segnala la necessità di un adeguamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli di proprietà dell'Agenzia all'interno degli spazi doganali (porti, interporti e aeroporti);

   in tali spazi, infatti, solo i funzionari dell'Agenzia – diversamente dai loro omologhi della Polizia di frontiera, della Capitaneria di porto, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza – sono costretti ad avvalersi di veicoli con targa civile sebbene (per via della qualifica di polizia giudiziaria bei suoi funzionari) dotati di sirena, lampeggiante e paletta. Questi dispositivi però, diversamente da una targa di servizio dell'Adm, possono facilmente essere reperiti sul mercato generando rischi di sicurezza e di efficacia dei controlli;

   l'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 11, elenca i soggetti che possono usufruire delle targhe di riconoscimento dei veicoli e tra queste non è contemplata l'Adm;

   il comma 8 del suddetto articolo stabilisce che le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'Arma o il Corpo e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   l'Adm è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze –:

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative per una modifica del citato articolo per sanare questo vulnus, estendendo all'Agenzia la possibilità di dotare le proprie vetture di targa di servizio Adm o individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi, così da non confonderli con i mezzi privati negli spazi doganali.
(5-05822)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05822

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato i compiti di importanza strategica svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente alla riscossione dei dazi e, nell'ambito delle accise e dei monopoli, all'accertamento ed alla riscossione del gettito erariale, richiamano l'attenzione sul fatto che i funzionari dell'Agenzia, negli spazi doganali, e diversamente dai loro omologhi della Polizia di frontiera, della Capitaneria di porto, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, sono costretti ad avvalersi di veicoli con targa civile, seppur dotati di sirena, lampeggiante e paletta.
  Tuttavia, essendo questi dispositivi facilmente reperibili sul mercato, generando rischi di sicurezza e di efficacia dei controlli, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non si ritenga opportuno adottare iniziative per ma modifica del citato articolo per sanare questo vulnus, estendendo all'Agenzia la possibilità di dotare le proprie vetture di targa di servizio Adm o individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi, così da non confonderli con i mezzi privati negli spazi doganali».
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria evidenziano che l'articolo 16 della legge n. 121/1981 individua tassativamente le Forze di polizia dello Stato nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza nonché nel Corpo di polizia penitenziaria.
  L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dunque, non rientra in tale novero, trattandosi di un'agenzia fiscale che non svolge compiti di polizia ma che esercita principalmente funzioni di gestione del sistema tributario (con riferimento ai tributi a essa affidati) e di esecuzione dei connessi controlli di natura amministrativa, da cui – solo in via eventuale – possono emergere illeciti di natura penale.
  Alle Agenzie fiscali è infatti affidata «la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero dell'economia e delle finanze», come previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300/1999, senza alcuna funzione di law enforcement.
  L'Agenzia delle dogane, in particolare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 63, comma 1, del richiamato decreto delegato «è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati», oltre alle «funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
  Ai funzionari e agli agenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – al pari di quanto avviene, a titolo esemplificativo, per gli ispettori delle ASL e altre categorie di soggetti individuati dalle leggi speciali – «nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferiti dalla legge», sono altresì assegnate funzioni di polizia giudiziaria per il contrasto di alcune fattispecie criminose, con limiti di competenza per materia, temporali e territoriali (combinato disposto dell'articolo 57, comma 3, c.p.p. e delle previsioni legislative che attribuiscono, solo in settori specifici ed espressamente individuati, funzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
  Differentemente dalle Forze di polizia, pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non svolge funzioni di polizia giudiziaria a carattere permanente e in via generalizzata.
  Dette funzioni comportano, ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., l'obbligo di provvedere, in via permanente e anche di iniziativa, all'acquisizione della notizia di tutte le tipologie di reati, all'impedimento che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, alla ricerca degli autori, al compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, bensì limitatamente ai reati di cui il relativo personale acquisisca notizia nell'esercizio dei compiti a esso istituzionalmente demandati.
  In tale prospettiva, non può non rilevarsi come – sul piano generale – siano proprio le funzioni di law enforcement (ivi incluse quelle di polizia giudiziaria) assolte dalle Forze di polizia a motivare, in definitiva, le differenti modalità di riconoscimento dei propri veicoli adottati anche all'interno degli spazi doganali. Per le stesse ragioni, del resto, il relativo personale è chiamato a operare, nel medesimo contesto, anche in divisa.
  In tale quadro, relativamente all'ipotizzata estensione ai veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della disciplina di cui all'articolo 138 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si rappresenta che tale norma prevede l'applicazione di regole speciali, esclusivamente per le Forze armate e le Forze di polizia, nonché per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, i corpi forestali regionali e la Protezione civile, con riferimento ai veicoli (accertamenti tecnici, immatricolazione, rilascio dei documenti di circolazione e targhe di riconoscimento) e ai relativi conducenti (addestramento, individuazione e accertamento dei requisiti necessari per la guida, esame di idoneità e rilascio della patente di guida e dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida). Ciò in ragione delle funzioni di ordine pubblico, emergenza e soccorso affidate a tali Amministrazioni ed enti, oltreché delle particolari condizioni di guida (a titolo esemplificativo, inseguimenti o altri interventi urgenti, che impongono agli altri conducenti di lasciare libero il passo o fermarsi), della tipologia di veicoli e dei luoghi, spesso ostili e pericolosi, dove l'attività è esercitata.
  Tali considerazioni appaiono valide per il complesso delle disposizioni speciali relative ai veicoli e ai conducenti sopra indicati, comprese le targhe di riconoscimento, che hanno la funzione di rendere identificabili i veicoli in servizio di ordine pubblico, emergenza e soccorso pubblico.
  Va osservato, peraltro, come all'interno degli spazi doganali la circolazione dei «mezzi privati» sia soggetta a limitazioni, così minimizzando, in concreto, il paventato rischio di «sicurezza e di efficacia dei controlli».
  Infine, in merito all'ulteriore possibilità prospettata dall'interrogante (non di carattere normativo) di «individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», si sottolinea che ogni eventuale intervento della specie dovrà salvaguardare la piena identificabilità e distinzione dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia, sì da evitare di ingenerare confusione e incertezze per i cittadini nonché possibili profili di criticità in ambito operativo.