Legislatura: 18Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Primo firmatario: BONOMO FRANCESCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2021 ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL TURISMO delegato in data 20/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 21/04/2021 Resoconto BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021 Resoconto GARAVAGLIA MASSIMO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (TURISMO) REPLICA 21/04/2021 Resoconto BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 21/04/2021
SVOLTO IL 21/04/2021
CONCLUSO IL 21/04/2021
BONOMO, BENAMATI e ZARDINI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
tra le misure adottate per il settore del turismo a seguito della crisi pandemica ci sono quelle in materia di diritto di recesso e rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici contenute nel decreto-legge «Cura Italia», che ha riconosciuto agli organizzatori di pacchetti turistici, ai vettori e alle strutture ricettive la facoltà di esercitare il recesso dai contratti stipulati con i soggetti trovatisi nelle condizioni di impossibilità sopravvenuta in ragione del COVID-19, e quando l'esecuzione del contratto fosse impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri;
in alternativa al rimborso è stata data la facoltà di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, anche per i casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite;
l'articolo 182, comma 3-bis, del decreto-legge «Rilancio», ha esteso da un anno a diciotto mesi il periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso ed ha previsto che, in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi sia corrisposto il rimborso dell'importo versato;
il termine per l'utilizzo dei voucher emessi più di un anno fa è prossimo alla scadenza e sono molti i consumatori che ne stanno chiedendo il rimborso;
stante la difficile situazione colpisce tuttora il settore, sarebbe opportuno dare un sostegno agli operatori anche prevedendo l'utilizzo delle risorse già stanziate dal Governo per il rimborso dei voucher non onorati dagli organizzatori, ovvero prevedere la possibilità di proroga della validità incentivandola con un aumento dell'importo del voucher, il cui costo andrebbe compensato attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta dello stesso importo del premio erogato –:
se il Ministro, per quanto di competenza e al fine di sostenere il comparto del turismo, intenda adottare iniziative per prorogare la validità dei voucher emessi anche prevedendo la possibilità di un aumento del valore degli stessi a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo per l'esercente.
(5-05803)
Signor presidente, onorevoli Deputati, gli effetti prodotti dalla pandemia hanno determinato la necessità di apprestare strumenti utili per far fronte alle implicazioni correlate al recesso e al rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, riconoscendo agli organizzatori, ai vettori e alle strutture ricettive la possibilità – in alternativa al rimborso – di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di equivalente o superiore qualità, oppure un voucher di importo pari al rimborso spettante.
Il voucher, in particolare, è disciplinato dall'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva una validità di tale titolo pari a dodici mesi.
L'articolo 182, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ha esteso a diciotto mesi tale termine, decorso il quale, nell'ipotesi di mancata fruizione o di mancato impiego nella prenotazione dei servizi, è previsto il rimborso dell'importo versato.
Proprio in relazione alle esigenze evidenziate dagli interroganti, il mio Ministero sosterrà l'emendamento 30.54 all'AS 2144 (recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 cosiddetto Decreto Sostegno) il quale prevede un'estensione da diciotto a ventiquattro mesi della validità del succitato voucher; nonché, la previsione che, con il consenso delle parti, esso possa essere ceduto all'agenzia di viaggio o emesso direttamente a favore di quest'ultima nelle ipotesi in cui il pagamento o la prenotazione sia stata effettuata dalla stessa.