ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05532

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 471 del 19/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 18/03/2021
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 18/03/2021
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 18/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/03/2021
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/04/2021
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/03/2021

DISCUSSIONE IL 21/04/2021

SVOLTO IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05532
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Venerdì 19 marzo 2021, seduta n. 471

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, RIZZETTO e BUCALO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   il 23 giugno 2020 la Corte costituzionale si è pronunciata sugli assegni di invalidità civile, il sostegno economico che lo Stato garantisce agli invalidi civili totali, e quindi inabili al lavoro;

   nella sua pronuncia la Corte ha rilevato che un importo mensile di soli 285,66 euro è manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» ed è in contrasto perciò con il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;

   tali assegni, infatti, disciplinati dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, laddove corrisposti ai soggetti di età inferiore ai sessanta anni, erano sinora stati esclusi dal cosiddetto «incremento al milione», beneficio riconosciuto dalla legge n. 448 del 2001 per i soggetti con più di 60 anni di età, ma in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale il beneficio è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età;

   tuttavia, come si legge sul portale dell'Inps, «per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato)»;

   tale cumulo, tuttavia, non opera laddove il percettore del reddito risulti altrimenti inserito all'interno di un nucleo familiare con altri soggetti –:

   se non si ritenga di adottare iniziative per sanare tale disparità di trattamento, prevedendo che sia sempre solo il reddito del percipiente l'assegno a costituire l'eventuale vincolo reddituale.
(5-05532)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05532

  L'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga di adottare iniziative per consentire che il riconoscimento del diritto all'incremento del trattamento pensionistico, ex articolo 38 della legge n. 448 del 2001, venga subordinato al solo requisito reddituale del percipiente l'assegno e non anche a quello risultante dal cumulo con il proprio coniuge.
  Tale richiesta muove dalla considerazione secondo la quale la previsione normativa, facendo riferimento al cumulo dei redditi solo in caso di coniugio, determinerebbe una disparità di trattamento escludendo dal proprio ambito di applicazione le ipotesi in cui i percettori del reddito risultino inseriti all'interno di un nucleo familiare con altri soggetti diversi dal coniuge.
  Come noto, l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel prevedere un «incremento al milione» delle pensioni a favore dei soggetti disagiati, precisa che il beneficio in argomento è condizionato al reddito personale nel caso in cui il richiedente il beneficio non sia coniugato, ovvero al reddito personale e coniugale qualora il richiedente sia coniugato.
  La Corte costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cosiddetto «incremento al milione») fosse concesso «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» e non anche «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».
  Al riguardo, il Parlamento, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto Rilancio», ha individuato un primo nucleo di risorse finanziarie, al fine di promuovere un'applicazione tempestiva della pronuncia costituzionale. Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, all'articolo 15, l'estensione della maggiorazione economica ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessant'anni, in conformità con quanto disposto dalla citata sentenza.
  L'INPS, con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, ha fornito indicazioni e chiarimenti per ottenere il beneficio della maggiorazione economica, ivi compresa la definizione dei requisiti reddituali.
  Il diritto e la misura del beneficio sono pertanto correlati, in caso di rapporto di coniugio, al non superamento del doppio limite di reddito annuo: quello personale che non deve essere superiore a 8.469,63 euro, pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità, e quello coniugale che deve essere non superiore a 14.447,42 euro.
  Con riferimento, poi, ai redditi computabili, la circolare INPS ha precisato che ai fini dell'incremento in parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario, rimangono esclusi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  Il legislatore, nel dettare la disciplina di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, rubricato «Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati», ha inteso prendere in considerazione una platea di beneficiari che versa in condizioni particolarmente svantaggiate e, a tal fine, ha ritenuto di considerare anche eventuali ulteriori redditi di cui i beneficiari dispongono singolarmente o, se coniugati, cumulativamente al proprio coniuge.
  Ciò premesso, occorre certamente evidenziare che il tema sollevato dall'interrogante è meritevole della massima considerazione, trattandosi del riconoscimento, a fini di equità sociale, di ulteriori benefici e agevolazioni a soggetti particolarmente vulnerabili e svantaggiati, che hanno diritto – in ossequio a quanto disposto dalla nostra Carta costituzionale – al sostegno, al mantenimento e all'assistenza sociale da parte dello Stato.
  Assicuro pertanto l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare con la massima attenzione e in tempi brevi la fattibilità di un intervento nel senso indicato dall'interrogante, tenendo altresì in considerazione i debiti criteri di sostenibilità finanziaria delle misure proposte e di omogeneità con il complessivo sistema previdenziale e assistenziale.