ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05458

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 465 del 09/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/03/2021
Stato iter:
10/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/03/2021
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2021
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/03/2021
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2021

SVOLTO IL 10/03/2021

CONCLUSO IL 10/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05458
presentato da
D'ETTORE Felice Maurizio
testo di
Martedì 9 marzo 2021, seduta n. 465

   D'ETTORE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 143 del Tuel prevede lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose;

   la misura, di tipo preventivo, è considerata un atto di alta amministrazione: dunque, seppur sindacabile in quanto non si tratta di atto politico, il provvedimento gode di un peculiare regime, in virtù del quale non solo non sono applicabili le forme di partecipazione procedimentale, ma il controllo giurisdizionale ha ridottissimi margini di scrutinio, data l'ampia discrezionalità che connota la funzione in parola;

   il provvedimento si basa su un quadro meramente indiziario, ma impone comunque una valutazione estremamente rigida della coerenza degli elementi addotti;

   il provvedimento ex articolo 143, nella logica ordinamentale, è, o almeno dovrebbe essere considerato una extrema ratio: esso, infatti, sulla base di valutazioni eccezionali, sancisce la priorità delle motivazioni di sicurezza e di ordine pubblico rispetto alla volontà popolare;

   tuttavia, negli ultimi anni, al contrario di quanto la norma prevede, l'istituto, ad avviso dell'interrogante, si è sganciato dai presupposti di eccezionalità stabiliti dal legislatore e ha cominciato a trovare un'applicazione sempre più frequente e ordinaria. Ciò determina – specie nei casi in cui il provvedimento sia poi sospeso o annullato in sede giurisdizionale – un'inversione dei beni giuridici in gioco (sicurezza da un lato, principio democratico-rappresentativo dall'altro), che introduce nel sistema un profilo d'irragionevole, e ingiustificato, sacrificio del principio democratico, oltreché del diritto-dovere dei soggetti preposti alle funzioni istituzionali esercitare il proprio mandato;

   il 10 maggio 2019, in sede di discussione di un'interpellanza urgente a prima firma On. Santelli che chiedeva chiarimenti puntuali in merito al lavoro dei funzionari nominati dalle prefetture nelle commissioni di indagine, agli effettivi controlli, agli approfondimenti richiesti agli amministratori, alle spese, e alla vigilanza sulle Commissioni nominate durante l'espletamento del mandato, il sottosegretario pro tempore Candiani espresse la necessità di ulteriori approfondimenti, riconoscendo l'utilità dello strumento della gestione commissariale, ma «avendo ben chiaro che, se ci sono delle singole gestioni fatte non in maniera oculata, si debba andare nell'interesse sia, ovviamente, dell'amministrazione che è stata disciolta, sia della validità dello strumento» –:

   quale sia l'attività di vigilanza effettuata dal Ministero dell'interno nei confronti delle commissioni di indagine ex articolo 143 del Tuel e per la gestione commissariale degli enti disciolti e se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato in ordine alla problematica esposta in premessa, per tutelare appieno il principio democratico, oltreché il diritto-dovere dei soggetti preposti alle funzioni istituzionali di esercitare il proprio mandato.
(5-05458)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-05458

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   come noto, l'articolo 143, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.O.E.L.) disciplina i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di collegamenti o forme di condizionamento della criminalità organizzata. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che al fine di verificare la sussistenza degli elementi sintomatici di infiltrazione criminale, il Prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il Prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione. La commissione termina gli accertamenti e rassegna al Prefetto le proprie conclusioni entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi.
   Con il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza (cfr. art. 144 del T.U.O.E.L).
   La giurisprudenza ha chiarito che l'articolo 143 del T.U.O.E.L. delinea un modello di valutazione prognostica atto a realizzare una decisa anticipazione della soglia della prevenzione rispetto a un evento di messa in pericolo per l'ordine pubblico. Il relativo procedimento è caratterizzato da margini di apprezzamento dell'Amministrazione in ordine agli elementi su collegamenti diretti o indiretti, magari non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali tuttavia da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, e rilevanti anche quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale. In tale ambito di apprezzamento non basta una pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell'ente locale, ma è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, che risulti condizionata dalla criminalità con modalità ed in termini tali da rendere attendibili ipotesi di collusione, che siano ancorate a risultanze obiettive. Ciò in quanto l'art. 143 del T.U.O.E.L. precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento. La discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione è comunque sempre controbilanciata dalla necessità di commisurare l'intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l'autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione.
   Sottolineo anche che le commissioni d'indagine e le commissioni incaricate della gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata operano in costante e stretta collaborazione sia con il Ministero dell'interno sia con le prefetture territorialmente competenti.
   In particolare, le commissioni straordinarie esercitano le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche. In quanto tali, esse svolgono funzioni d'indirizzo e vigilanza nei confronti dell'intero ente locale, con le connesse responsabilità. Durante la gestione straordinaria, inoltre, l'ente continua a essere tenuto a tutti gli incombenti previsti dalla legge per le amministrazioni locali, segnatamente sul piano contabile.
   L'articolo 145 del T.U.O.E.L. prevede poi specifici adempimenti a carico delle commissioni straordinarie le quali – per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili – entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adottano un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalle commissioni straordinarie.
   L'attività svolta dalle commissioni straordinarie è altresì oggetto della relazione che il Ministero dell'interno presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del T.U.O.E.L.
   Giova anche evidenziare che i provvedimenti di scioglimento adottati ai sensi della richiamata normativa sono sempre oggetto di una attenta e puntuale verifica di tutti i presupposti richiesti.
   Al riguardo, rileva la circostanza che negli ultimi anni tutti i casi di contenzioso per i quali sono intervenute pronunce di primo e/o di secondo grado su provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata si sono conclusi in senso favorevole per l'Amministrazione, avendo l'Autorità giudiziaria verificato la legittimità dei cennati provvedimenti.
   Infine, per completezza informo che, sul piano quantitativo, nell'ultimo quinquennio – dal 2016 e sino al 28 febbraio 2021 – sono stati adottati:

   86 provvedimenti di scioglimento per infiltrazione/condizionamento di tipo mafioso, con contestuale nomina, per un periodo di 18 mesi, delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti;

   76 proroghe di gestione commissariale per ulteriori sei mesi. Inoltre, sono stati disposti 108 accessi ispettivi, 20 dei quali conclusisi senza scioglimento per insussistenza dei presupposti.

  Per tutti i citati provvedimenti di scioglimento il Ministro ha provveduto ad interessare le Autorità Giudiziarie competenti, ai fini delle dichiarazioni di incandidabilità e dell'applicazione delle misure di prevenzione nei riguardi degli amministratori i cui comportamenti hanno dato luogo agli scioglimenti.