ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05134

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 440 del 09/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARANTINO LEONARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 09/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
10/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2020
Resoconto TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/12/2020
Resoconto TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2020

SVOLTO IL 10/12/2020

CONCLUSO IL 10/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05134
presentato da
TARANTINO Leonardo
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440

   TARANTINO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI e ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per effetto della emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto a più riprese sull'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020; in particolare, l'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto l'esenzione dal versamento dell'acconto 2020 per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, immobili rientranti nella categoria D/2, nonché immobili in uso da parte di imprese esercenti attività nell'ambito di eventi fieristici;

   successivamente, l'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha stabilito che non è dovuto il saldo Imu 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, delle case e appartamenti per vacanze e dei B&B, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;

   in ragione dell'aggravarsi della crisi sanitaria, sono state poi emanate le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 che hanno individuato le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata (o massima) gravità e da un livello di rischio alto;

   tali misure hanno così determinato, inevitabilmente, ripercussioni sulle categorie economiche e imprenditoriali, prevedendo la cancellazione dell'Imu per quelle operative e ubicate in zone con scenario di massima gravità e un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse);

   l'andamento cromatico dei territori indicati nelle diverse ordinanze, nonché la successiva degradazione dello scenario di rischio degli stessi (da rossa ad arancione, in particolare), ha originato dubbi interpretativi circa i requisiti temporali ex lege per poter beneficiare dell'esenzione fiscale ivi prevista;

   il paventato rischio è che regioni inizialmente in zona rossa, successivamente transitate verso uno scenario a rischio basso, potrebbero perdere il diritto al differimento dei termini –:

   se possa chiarire quali siano le regioni – e di conseguenza i soggetti e le categorie economiche interessate – in cui si applica l'esenzione di cui in premessa.
(5-05134)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05134

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano preliminarmente i diversi interventi con i quali il Governo è intervenuto in più riprese sull'applicazione dell'Imposta municipale unica per l'anno 2020. In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alle ordinanze del Ministro della salute che, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, hanno individuato le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un elevato livello di rischio (cosiddette zone rosse), aree per le quali è stata prevista, in favore delle categorie economiche ed imprenditoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica in atto, la cancellazione dell'IMU.
  Tenuto conto della progressiva degradazione dello scenario di rischio di diverse regioni che ne ha determinato il passaggio da zone rosse a zone arancioni, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai requisiti temporali richiesti al fine di poter beneficiare dell'esenzione fiscale in argomento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che la questione è stata risolta in via interpretativa con la pubblicazione, sul sito del Dipartimento delle finanze – www.finanze.gov.it –, delle FAQ del 4 dicembre 2020.
  In particolare, il chiarimento interpretativo si rinviene nella risposta alla seguente domanda:

   «l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”, si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto».

  Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che «per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.».
  A tal proposito l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 in esame.
  Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria. Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa.
  Successivamente con l'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2020 (decreto Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.
  Nell'Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del decreto-legge n. 154 del 2020 si legge infatti che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti «dall'estensione dei benefici di cui agli articoli [...] 5 del predetto decreto-legge...».
  Pertanto, alla luce di quanto suesposto deve sottolinearsi che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.