ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 425 del 10/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORDONALI SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 10/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 10/11/2020
Stato iter:
11/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/11/2020
Resoconto BORDONALI SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 11/11/2020
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 11/11/2020
Resoconto BORDONALI SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/11/2020

SVOLTO IL 11/11/2020

CONCLUSO IL 11/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04976
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Martedì 10 novembre 2020, seduta n. 425

   LUCCHINI, BORDONALI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, PATASSINI, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA e VALLOTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la carenza di chiarimenti legislativi, in merito alla natura di imballaggio del film protettivo e adesivo, ha provocato enormi difficoltà di comportamento alle imprese, nei cui confronti il Conai ha già instaurato un contenzioso civile che ha rinforzato l'ormai ventennale contenzioso Conai/Polieco;

   il contenzioso si presenta estremamente pesante per i produttori e distributori di film protettivo che, qualora soccombenti, rischierebbero di non poter sopportare gli oneri derivanti, con conseguente chiusura della propria attività, a vantaggio di pochissime grandi impresa che potrebbero restare sul mercato con effetti distorsivi della concorrenza;

   soprattutto le piccole imprese si trovano già in situazione estremamente critica, dovuta a vari fattori, come contrazioni di mercato, ipotesi di plastictax, ricorso a materiali protettivi diversi e meno costosi da parte dei clienti;

   occorre osservare che tali imprese hanno sempre applicato e riversato al consorzio Polieco il contributo ambientale, nel convincimento, tuttora sostenuto dallo stesso Polieco, che non si tratti di imballaggi, e, pertanto, non possono essere considerati inadempienti;

   in altri Paesi dell'Ue, il film protettivo adesivo non è considerato imballaggio e non è ad esso assimilabile e non rientra nell'elenco di imballaggi della direttiva europea;

   in seguito ad alcune sentenze, tuttavia non riguardanti nello specifico il film in polietilene ma sacchetti e buste e comunque prodotti usati all'interno di un ciclo produttivo, si sono succeduti incontri tra Conai e l'associazione Confapi/Unionchimica, che rappresenta circa 90.000 imprese, con lo scopo di valutare le possibilità di definire, nel più breve tempo possibile, il contenzioso con tutte le imprese del comparto;

   i referenti per il Conai sono stati disponibili a valutare la possibilità di chiedere un rinvio delle sentenze in corso, per poter consentire un accorso stragiudiziale;

   la situazione è molto particolare e coinvolge un intero settore e, pertanto, non ha creato fenomeni di sleale concorrenza sul mercato, avendo aderito l'intero comparto al medesimo consorzio, Polieco, applicando uniformemente i relativi contributi ambientali –:

   se il Ministro intenda adottare le iniziative di competenza o per la definizione di una norma di interpretazione, o per la convocazione di un tavolo di confronto che trovi una mediazione tra Conai/Corepla e le imprese produttrici e distributrici di film protettivo e adesivo già iscritte al consorzio Polieco, individuando soluzioni che possano risolvere il contenzioso in corso, mitigando l'impegno economico per tali imprese in relazione sia a un annullamento delle somme dovute per il periodo pregresso sia da una gradualità nell'importo del contributo da applicare.
(5-04976)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-04976

  Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che le stesse richiamano un'annosa questione, che ha già visto impegnato il Ministero dell'ambiente per promuovere idonee misure normative.
  Invero, nel quadro normativo relativo alla gestione del polietilene, di cui all'articolo 234 del titolo III, parte IV, del decreto legislativo n. 152/06, non appare immediata l'esatta individuazione del perimetro dei beni/rifiuti in polietilene, e di conseguenza dei soggetti tenuti ad iscriversi ad un sistema anziché ad un altro (POLIECO-CONAI/COREPLA), e per l'effetto la corresponsione del contributo ambientale.
  In passato fu emanato un decreto ministeriale (approvato il 2 maggio 2006), che individuava una pluralità di beni utilizzati nel mondo agricolo in polietilene (teli e reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggiami di copertura e di protezione). Tale decreto fu, tuttavia, oggetto di molteplici contestazioni in quanto la suddetta previsione avrebbe considerato le sole categorie agricole obbligate al versamento del contributo POLIECO, oltre che dichiarato inefficace a causa del mancato controllo della Corte dei Conti.
  Successivamente, è stata abrogata la disposizione concernente l'individuazione dei beni in polietilene, contenuta al comma 2, dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006, ed è stato introdotto il contributo percentuale di riciclaggio da determinarsi in misura variabile in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene.
  Nel corso degli anni sono stati numerosi i contenziosi promossi in sede civile sia dal POLIECO sia dal CONAI, nonché dalle imprese che ad essi devono aderire per adempiere ai propri obblighi connessi alla gestione del fine vita dei prodotti che immettono sul mercato nazionale. I giudizi promossi hanno ad oggetto la qualificazione di un prodotto come imballaggio o bene in polietilene e di conseguenza gli obblighi di gestione ai sensi degli artt. 217 e seguenti, oppure ai sensi dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006. La giurisprudenza, sul punto, non si è espressa in modo univoco, considerando tali prodotti talora quali imballaggi talaltra quali beni in polietilene. Tale situazione comporta una grande incertezza del diritto per le imprese soggette agli obblighi di adesione ai suddetti consorzi e al versamento del contributo ambientale; infatti, in caso di errato pagamento ad uno piuttosto che all'altro consorzio (accertato con sentenza) l'impresa sarà tenuta alla ripetizione delle somme già versate.
  È bene precisare, al riguardo, che l'articolo 224, del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto «Consorzio nazionale imballaggi», al comma 9, prevede che l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previste dalla parte IV del medesimo decreto o comunque istituiti in applicazione dello stesso. Ciò, evidentemente, costituisce una sorta di garanzia per le imprese che aderiscono al CONAI, che non si vedono obbligate a corrispondere più volte il contributo ambientale. Una simile previsione non è invece presente nell'articolo 234.
  In sede di recepimento delle direttive sull'economia circolare, il Ministero dell'ambiente ha proposto sul tema in questione l'integrazione, all'articolo 237 recante i criteri direttivi per sistemi di gestione, del principio del «ne bis in idem» per tutti i sistemi collettivi. Sulla questione, tuttavia, è intervenuta anche l'AGCM, su istanza del POLIECO, con parere del 6 dicembre 2019, sottolineando che allo stato non sono rinvenibili, né nel TUA, né dalle disposizioni derivate, indicazioni che consentano di delineare le caratteristiche dei beni in polietilene al fine di definire con certezza l'ambito di operatività del POLIECO.
  Il Ministero, in riscontro al suddetto parere, con nota del 2 marzo 2020, nel rappresentare le numerose difficoltà incontrate nel corso dell'istruttoria già avviata da tempo, ha comunque rilevato che per ragioni di opportunità tecnica sarebbe adeguato procedere mediante la definizione delle esclusioni ovvero anche attraverso l'inserimento di criteri chiari, basati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti in polietilene, secondo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto (durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità, presenza di sostanze pericolose). Tale soluzione, tuttavia, non può prescindere da interventi del Legislatore sull'impianto normativo previsto in materia.
  Si ritiene, dunque, che l'individuazione dell'ambito di operatività del consorzio POLIECO consentirebbe in maniera definitiva di dirimere numerose problematiche. Per tale ragione il Ministero dell'ambiente ha optato di risolvere la questione con l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 13, dell'articolo 234 e con la riformulazione dello stesso articolo. A tal fine, il Ministero ha intenzione di convocare un apposito Tavolo per promuovere un percorso partecipato con tutti i soggetti interessati, l'Ispra e il CNR - Istituto Polimeri Composti e Biomateriale, volto a contemperare e valutare tutti gli interessi sottesi.