ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04939

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 421 del 03/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
BERARDINI FABIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
PAXIA MARIA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/11/2020
Stato iter:
04/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/11/2020
Resoconto SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/11/2020
Resoconto TODDE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/11/2020
Resoconto SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/11/2020

SVOLTO IL 04/11/2020

CONCLUSO IL 04/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04939
presentato da
SUT Luca
testo di
Martedì 3 novembre 2020, seduta n. 421

   SUT, ALEMANNO, BERARDINI, CARABETTA, CHIAZZESE, GIARRIZZO, MASI, PAPIRO, PAXIA, PERCONTI, SCANU e VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni diverse aziende operanti nel settore dell'efficienza energetica si sono ritrovate in grave difficoltà economica a causa di una nuova interpretazione delle regole da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse) che ha determinato il rigetto delle istanze o la decadenza dagli incentivi – a distanza di tempo dall'approvazione dei progetti presentati – con successiva richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica percepiti;

   al fine di fornire certezza e stabilità agli investimenti di lungo termine già effettuati dagli operatori, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto-legge Semplificazioni), ha previsto all'articolo 56 una moratoria per i titolari di quei progetti già ammessi agli incentivi e successivamente annullati dal Gse;

   in particolare, la modifica normativa ha inciso sull'articolo 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 28 del 2011 prevedendo che ai fini del rigetto dell'istanza o dell'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei Tee, sia necessario che il Gse riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e che tali difformità non derivino da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente. In entrambi i casi sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo;

   la suddetta disciplina è immediatamente applicabile – come confermato da recenti ordinanze cautelari del Consiglio di Stato – anche a progetti oggetto di procedimenti di annullamento d'ufficio in corso e, su specifica richiesta dell'interessato, a quelli di decadenza dagli incentivi oggetto di procedimenti pendenti (ordinanza Consiglio di Stato 11 settembre 2020, n. 5301) nonché quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto-legge «Semplificazioni»;

   il Gse ha 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta per revocare il provvedimento di annullamento d'ufficio;

   a tutt'oggi, anche a seguito delle su citate modifiche che pongono fine ad una attività di verifica e controllo senza alcun limite temporale, il Gse continua, secondo gli interroganti, a non assumere comportamenti chiari circa le ragioni che ostano alla revoca dei provvedimenti di decadenza dei Tee –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda esposta in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere questo stallo, in considerazione degli effetti negativi che questa situazione ha sugli operatori del settore.
(5-04939)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04939

  L'atto in discussione pone l'attenzione sui titoli di Efficienza energetica (TEE o certificati bianchi), volti a incentivare in molti settori l'efficienza energetica negli usi finali. A riconoscere e certificare il risparmio di energia conseguito è il Gestore dei servizi energetici, a cui è affidata la gestione del meccanismo dei certificati bianchi.
  In particolare, gli Onorevoli Interroganti rimandano al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («Semplificazioni») con il quale si interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, affrontando il tema dei poteri di controllo e sanzionatori del Gestore dei servizi energetici sugli incentivi per le rinnovabili.
  Come noto, le modifiche apportate dall'articolo 56 del decreto Semplificazioni consentono agli operatori economici titolari di progetti già ammessi, ma successivamente annullati con provvedimenti del GSE, intervenuti dopo il termine generale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, di riavere ammessi i propri progetti al meccanismo dei TEE. Tali innovazioni sono state confermate dalle recenti ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, richiamate dagli Interroganti nelle premesse.
  È opportuno innanzitutto rilevare che il Gestore dei servizi energetici effettua i controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica, nonché amministrativa degli interventi progettuali che hanno ottenuto i Certificati Bianchi, sulla base di un programma annuale di verifiche approvato dal Ministero dello sviluppo economico che prevede controlli documentali e in situ.
  Tale attività è ritenuta necessaria al fine di assicurare che le risorse prelevate per mezzo delle tariffe dell'energia, con le quali sono coperti i costi di funzionamento del meccanismo, siano impiegate con efficacia rispetto all'obiettivo che lo strumento di promozione si pone, ovvero il conseguimento dei target di efficienza energetica nazionali.
  Nell'anno 2019, le attività di controllo in questione hanno interessato 25 interventi incentivati ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, di cui 12 hanno previsto un sopralluogo. Tuttavia, tale attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte negli anni precedenti, a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la modalità di riconoscimento tramite schede standard. Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti, di cui il 97 per cento con esito negativo che hanno condotto alla decadenza del benefìcio.
  Con riferimento alla disciplina introdotta dal richiamato decreto-legge Semplificazioni in materia di attività di verifica e controllo, si rappresenta che il Gestore sta definendo l'opportuno adeguamento delle proprie modalità operative a seguito del mutato quadro normativo.
  Si informa, inoltre, che allo stato attuale il GSE ha ricevuto 64 istanze di annullamento dei provvedimenti di decadenza aventi impatto su 988 pratiche, di cui 930 riguardano schede standard. Il Gestore ha comunque assicurato che provvederà ad evadere le richieste pervenute entro i 60 giorni previsti dalla norma.
  In conclusione, tengo a rappresentare che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, dedicherà la dovuta attenzione al processo in corso, affinché si raggiungano gli obiettivi attesi nei tempi previsti, nel pieno rispetto delle necessità degli operatori del settore dell'efficienza energetica.