ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 416 del 27/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: SISTO FRANCESCO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIETINA SIMONA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/10/2020
Stato iter:
28/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/10/2020
Resoconto VIETINA SIMONA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/10/2020
Resoconto CRIMI VITO CLAUDIO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 28/10/2020
Resoconto VIETINA SIMONA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/10/2020

SVOLTO IL 28/10/2020

CONCLUSO IL 28/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04852
presentato da
SISTO Francesco Paolo
testo di
Martedì 27 ottobre 2020, seduta n. 416

   SISTO e VIETINA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 24 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza COVID-19;

   tra le varie misure intraprese, l'articolo 1 comma 9, lettera o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 stabilisce che «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza»;

   sul punto, stante l'assenza di linee guida e di chiarimenti in merito, si sta generando una notevole confusione nelle amministrazioni comunali circa le modalità di svolgimento dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni;

   al riguardo, come noto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 24, all'articolo 73, comma 1, prevede che i consigli comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, [...] purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti;

   il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con parere dell'11 giugno 2020 ha precisato che «se è vero che il legislatore non ha imposto alcun obbligo ai consigli comunali di riunirsi in modalità da remoto, è altresì vero che è data la facoltà ad essi di decidere se riunirsi in tale modalità per tutta la durata dell'emergenza pandemica. Pertanto, spetta all'autonomia dei consigli stessi decidere in ordine alla opportunità di tornare a riunirsi in presenza prima della cessazione dello stato di emergenza e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative emergenziali attualmente vigenti» –:

   se il Ministro interrogato, ha considerazione di quanto riportato in premessa, non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni.
(5-04852)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-04852

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con la legge n. 27 del 2020, ha previsto la possibilità per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per le giunte comunali, di effettuare le sedute in videoconferenza, nel rispetto di specifiche modalità idonee a garantirne il corretto svolgimento.
  Ciò fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
  Con successivi provvedimenti d'urgenza e, da ultimo, con il decreto-legge n. 125 del 2020, le disposizioni previste nel citato articolo 73 sono state prorogate al 31 gennaio 2021.
  Pertanto, fino a tale data le riunioni degli organi collegiali di governo degli enti locali possono essere tenute in modalità da remoto, anche qualora tale modalità non sia disciplinata dal relativo regolamento.
  Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 18 ottobre ha stabilito che, nell'ambito delle «pubbliche amministrazioni» le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; tale previsione è stata confermata anche nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre scorso, al quale si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo.
  Al riguardo, va evidenziato che nell'espressione «riunioni delle pubbliche amministrazioni» non si ritengono annoverabili quelle degli organi collegiali di governo degli enti locali. Infatti, ai fini dell'individuazione del perimetro applicativo della disposizione contenuta nei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati, vanno tenuti presenti i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l'azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative, nonché di indirizzo e di controllo.
  Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del citato articolo n. 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 che come già evidenziato consente agli enti locali di svolgere le sedute in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità delle riunioni, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio dell'ente, ove previsto, ovvero al sindaco.
  In tale direzione, il Ministero dell'interno ha predisposto una circolare con la quale sono state date indicazioni alle Prefetture affinché forniscano alle amministrazioni locali le opportune informazioni al riguardo.