ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04786

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 408 del 14/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: RACITI FAUSTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/10/2020
Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/05/2021
Resoconto RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/10/2020

DISCUSSIONE IL 19/05/2021

SVOLTO IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04786
presentato da
RACITI Fausto
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2020, seduta n. 408

   RACITI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 3 luglio 2020 la corte di appello di Catania, sezione lavoro, con sentenza n. 416 del 2020, ha riformato la sentenza del tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 900 del 2018 del 4 ottobre 2018, che aveva condannato l'Inps ad accreditare le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto in favore di 10 dipendenti dello stabilimento industrie meccaniche siciliane;

   questa sentenza è stata emessa dopo che l'Inps, con un provvedimento amministrativo, aveva già accreditato le maggiorazioni contributive amianto, e per alcuni degli operai, anche la pensione;

   questi lavoratori hanno svolto attività di lavoro come operai presso lo stabilimento sito in Priolo Gargallo, all'interno del Sito di interesse nazionale di Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta;

   secondo il presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, avvocato Ezio Bonanni, non si comprende come la corte di appello di Catania possa negare a questi lavoratori sventurati il diritto di beneficio amianto;

   l'articolo 47, comma 6-bis, stabilisce che: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento»;

   l'articolo 3, comma 132, legge n. 350 del 2003, stabilisce che: «In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail»;

   la seconda norma tutela tutti i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero acquisito il diritto ai benefici amianto, fattispecie dei succitati lavoratori –:

   da 60 giorni i lavoratori superstiti delle Industrie meccaniche siciliane sono in sciopero della fame perché sono stati negati i loro diritti al prepensionamento;

   la situazione a parere dell'interrogante dovrebbe essere risolta alla luce dei principi della Costituzione repubblicana –:

   se intenda emanare un provvedimento amministrativo che consenta un'interpretazione univoca della legge allo scopo di consentire il pieno riconoscimento dei benefici previdenziali nei casi quali quelli dei lavoratori suddetti, ovvero se intenda adottare iniziative sul piano normativo generale al medesimo scopo.
(5-04786)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04786

  La questione sollevata nell'interrogazione parlamentare in oggetto attiene ad una specifica controversia giurisdizionale che ha riguardato alcuni lavoratori siciliani che hanno richiesto all'INPS l'attribuzione dei benefici previdenziali previsti dalla legge per chi è stato esposto all'amianto.
  Detti benefici previdenziali risultano rivolti ai lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, ma sono soggetti ad un regime regolativo differente (sotto l'an ed il quantum) a seconda che rientrino nella disciplina stabilita dapprima dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e poi da quella stabilita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
  In ogni caso è richiesto che i lavoratori facciano una domanda all'INAIL per l'accertamento della cosiddetta «esposizione qualificata» (ossia ad oltre 100 fibre/litro per tutto il periodo di esposizione ultradecennale), e quindi una domanda all'INPS per l'accredito della maggiorazione contributiva.
  I lavoratori di cui si tratta avevano ottenuto, in primo grado, dal Tribunale di Siracusa (sentenza n. 900/2018), il riconoscimento dei più favorevoli benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (non soggetti a decadenza alla data del 15 giugno 2005).
  La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 416/2020, ha riformato la sentenza di I grado, stabilendo che i lavoratori rientrassero nel regime regolativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che detta una disciplina meno favorevole, prevedendo altresì un termine di decadenza per chi non avesse presentato la domanda all'INAIL entro la data del 15 giugno 2005 (termine stabilito dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004, cui rinvia la legge). Poiché i predetti lavoratori hanno presentato domanda all'INAIL molti anni dopo il termine fissato dalla legge (fatto incontestato nel giudizio), la Corte d'appello ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza.
  La questione risolta dalla Corte d'appello di Catania riguarda una tipica questione di diritto intertemporale che si ripropone nell'ordinamento tutte le volte in cui ad una prima disciplina normativa segue una diversa disciplina.
  La soluzione di tale questione nella fattispecie in esame è stata individuata dallo stesso legislatore che ha dettato in proposito una specifica disciplina di diritto intertemporale, contenuta anzitutto nel citato articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003. Successivamente, questa stessa disciplina di diritto intertemporale è stata ampliata con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che con l'articolo 3, comma 132, ha considerato come diritti acquisiti (all'applicazione della più favorevole disciplina) quelli maturati da tutti i lavoratori che prima del 2 ottobre 2003 avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto.
  Dal momento che la norma ha fatto salva la posizione di coloro che al 2 ottobre avessero presentato domanda all'INAIL, risulta consequenziale che chi ha fatto domanda di certificazione all'INAIL in data successiva al 2 ottobre 2003 (come appunto i lavoratori cui si riferisce la sentenza della Corte d'Appello di Catania) non possa avere diritto all'applicazione del regime normativo pregresso e nei suoi confronti occorra applicare il nuovo regime stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  La sentenza della Corte d'appello di Catania, oltre a rispettare le premesse normative richiamate (applicate dall'INPS fin dalla circolare n. 58/2005), risulta conforme con l'unanime giurisprudenza di legittimità.
  In proposito, è opportuno sottolineare che, in base alla stessa legge n. 257 del 1992, il diritto ai benefici previdenziali non deriva dal mero fatto dell'esposizione ultradecennale, ma è subordinato alla presentazione di apposita domanda amministrativa (all'INAIL e di seguito all'INPS), volta ad instaurare un complesso accertamento amministrativo sui requisiti costitutivi dei benefici previdenziali e sul loro accredito sulla posizione contributiva.
  Occorre poi soffermarsi sulla diversa questione della restituzione all'INPS delle somme che sono state erogate – nelle more, tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello – a titolo di benefici contributivi sulle pensioni dei lavoratori.
  Come ribadito dall'Istituto, allo stato attuale della disciplina, l'INPS non può abbandonare, senza una norma ad hoc, il recupero delle stesse somme che risultano corrisposte e non dovute. Norme di tale tipo riferite ai lavoratori esposti all'amianto sono state più volte introdotte nell'ordinamento. Esse sono certamente conformi ai principi, in considerazione del fatto che si tratta di somme, quelle del reddito di pensione, destinate alle improcrastinabili esigenze di vita dei lavoratori.
  Per questo, il Ministero del lavoro, nell'attribuire massima considerazione alla situazione di questi lavoratori, si impegna a valutare – compatibilmente con le ragioni di sostenibilità finanziaria – un intervento volto a sanare la questione dell'indebito. Aggiungo, inoltre, che il Ministro Orlando ha voluto avviare, proprio in questi giorni, un'attività di studio della legislazione in materia di amianto, con riguardo anche ai benefici previdenziali, al fine di giungere al riordino di tale disciplina, più volte nel tempo assoggettata a modifiche, che hanno determinato un insieme normativo per taluni aspetti disorganico e bisognevole di essere sistematizzato e razionalizzato.