ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04691

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 400 del 29/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 29/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/09/2020
Stato iter:
30/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2020
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/09/2020
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2020

SVOLTO IL 30/09/2020

CONCLUSO IL 30/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04691
presentato da
GUSMEROLI Alberto Luigi
testo di
Martedì 29 settembre 2020, seduta n. 400

   GUSMEROLI, BISA, CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   stante gli articoli 119-122 del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni fiscali del 110 per cento l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, ed il provvedimento dell'8 agosto 2020, n. 283847; in allegato a quest'ultimo, l'Agenzia ha pubblicato il modello «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che definisce i termini per beneficiare del contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

   con riferimento alla cessione del credito, l'Agenzia, nella Guida all'utilizzo della procedura «Comunicazione opzione crediti e detrazioni» precisa che «le operazioni (...) non costituiscono gli atti di cessione dei crediti (...) ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci (...) e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti»;

   il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, §4, dispone che «con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione»;

   rimangono dubbi interpretativi, sopratutto da parte dei soggetti cedenti circa le responsabilità statuite dall'articolo 122, comma 4, del decreto-legge citato;

   sempre nella citata Guida, si legge che «I dati dei crediti ceduti (...) saranno resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la Piattaforma cessione crediti», non specificando se gli obblighi contrattuali di quest'ultimo siano ottemperati prima della cessione del credito;

   ciò implicherebbe, di conseguenza, non soltanto potenziali ostacoli burocratici nella fruizione stessa dell'agevolazione, ma anche l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge;

   occorre, pertanto, chiarire il perimetro applicativo delle suddette disposizioni, anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale, ovvero nella cessione del credito, evitando il rischio di una beffa come sta emergendo con il bonus mobilità/monopattini (cfr. Il Messaggero, 7 settembre 2020) –:

   se non ritenga doverosa un'iniziativa risolutiva per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente.
(5-04691)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 settembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04691

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo degli articoli 119-122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di detrazioni per gli interventi edilizi (in particolare il cosiddetto Superbonus del 110 per cento).
  In particolare, in caso di cessione dei crediti corrispondenti alle suddette detrazioni, i dubbi riguarderebbero:
   gli adempimenti contrattuali da porre in essere;
   la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.

  L'emanazione dei provvedimenti e documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate non ha risolto le cennate incertezze che, a parere degli interroganti, rappresenterebbero potenziali ostacoli burocratici alla fruizione delle agevolazioni e potrebbero determinare «l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge».
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono «se non si ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto [...] anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
  Preliminarmente, giova precisare che le disposizioni legislative richiamate e di conseguenza i provvedimenti attuativi e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle cessioni dei crediti di cui trattasi.
  In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 e dall'articolo 121, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.
  L'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che: «La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.1 soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto». Al comma 5 è disposto che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, oltre interessi e sanzioni.
  Le citate disposizioni intendono salvaguardare il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria che, nonostante la cessione del credito ed a prescindere dalle pattuizioni di natura privatistica stabilite nell'atto di cessione del credito d'imposta, può comunque verificare l'esistenza dei presupposti in capo al soggetto destinatario del beneficio e che ha ceduto il credito, nonché applicare le sanzioni dovute in caso di errore.
  A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che quest'ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell'assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d'imposta e delle sanzioni a quest'ultimo applicabili.
  Deve, infine, sottolinearsi che in relazione al cosiddetto Superbonus non è stato stabilito espressamente un limite di spesa e, di conseguenza, la procedura delineata dal provvedimento dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate non prevede che i potenziali beneficiari possano essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi.