ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 400 del 29/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROTELLI MAURO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/09/2020
Stato iter:
30/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2020
Resoconto ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 30/09/2020
Resoconto ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2020

SVOLTO IL 30/09/2020

CONCLUSO IL 30/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04683
presentato da
ROTELLI Mauro
testo di
Martedì 29 settembre 2020, seduta n. 400

   ROTELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'applicazione dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) e della circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 47905/23.18.01 del 28 maggio 2010 sancisce che un cittadino extracomunitario titolare di patente conseguita presso il suo Paese d'origine può circolare liberamente senza alcuna verifica per un anno dalla data di acquisizione della prima residenza, in territorio nazionale allegando semplicemente alla patente una traduzione della stessa;

   spesso accade che la prima residenza viene richiesta o rilasciata anche dopo svariati anni di permanenza sul nostro territorio dando la possibilità al cittadino extracomunitario di circolare liberamente senza nessuna verifica delle sue capacità di guida e dei requisiti psicofisici;

   trascorso il primo periodo di permanenza, spesso di alcuni anni, il cittadino extracomunitario che acquisisce la residenza si trova di fronte a due possibilità: a) entro i primi 4 anni di residenza può convertire la patente straniera con quella italiana purché vi sta un trattato di reciprocità con lo stato estero di provenienza; b) se invece il cittadino extracomunitario dopo il primo anno di residenza e provenendo da paesi quali Usa, India, Cina, e altri privi di trattati di reciprocità, perde il diritto di circolare, pertanto dovrà procedere con il conseguimento della patente di guida italiana;

   accade che l'extracomunitario che nel frattempo si sta integrando, con famiglia e figli a seguito da dover portare a scuola, per gli spostamenti non potrà più usare la macchina, oppure agirà in alternativa non rispettando la legge, anche attraverso organizzazioni criminali che garantiscono il superamento dell'esame di teoria mediante l'utilizzo di microspie o sostituzione di persona, come è stato possibile verificare per mezzo degli uffici della motorizzazione civile di tutta Italia –:

   se non ritenga urgente adottare iniziative per apportare le modifiche normative necessarie a convertire la patente di guida del cittadino extracomunitario, prescindendo dalla data del conseguimento della patente, ma solo dopo che lo stesso si sia sottoposto ad un periodo di formazione pratica presso le autoscuole e abbia sostenuto il solo esame di guida, allegando altresì un certificato medico attestante i requisiti psichico/fisici.
(5-04683)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 settembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04683