ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04667

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 400 del 29/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDINI MARIA TERESA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/09/2020
Stato iter:
10/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2020
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/12/2020
Resoconto BALDINI MARIA TERESA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2020

DISCUSSIONE IL 10/12/2020

SVOLTO IL 10/12/2020

CONCLUSO IL 10/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04667
presentato da
BALDINI Maria Teresa
testo di
Martedì 29 settembre 2020, seduta n. 400

   BALDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   seppure i dati siano oscillanti, emerge che l'età media dei nuovi contagiati (30-40 anni) si è comunque fortemente ridotta rispetto ai mesi peggiori e più drammatici della pandemia che colpiva maggiormente le persone in età avanzata. Un dato, questo, che accomuna l'Italia ad altri Paesi europei;

   questi dati sono indicativi di un diverso comportamento da parte dei più giovani, che chiaramente hanno una vita sociale più attiva, momenti di aggregazione più frequenti e quindi un maggior numero giornaliero di contatti, e troppo spesso finiscono con l'essere meno scrupolosi e trascurare le necessarie misure di prevenzione;

   peraltro, ad oggi non è ancora possibile valutare l'impatto che l'apertura delle scuole avrà sull'andamento dell'epidemia. Si ritiene che questo aspetto sarà valutabile a partire dalle prossime 2-3 settimane. Il rischio è di poterci trovarti nelle prossime settimane ad un ulteriore incremento di casi di positività tra i giovani;

   se il Sars-Cov-2 nelle generazioni più giovani può essere meno pericoloso rispetto a chi è più avanti con l'età, è comunque vero che l'aumento dei soggetti positivi tra i giovani, comporta maggiori e più gravi rischi per i genitori e i nonni;

   nel nostro Paese si è forse dato un messaggio di invulnerabilità ai giovani; sta di fatto che questa falsa immunità comporta dei rischi non solo per le loro famiglie e gli anziani, ma anche per gli stessi giovani facendoli illudere di essere al riparo dalla malattia;

   è quindi fondamentale che tutti i cittadini, ma ancora di più le nuove generazioni, conservino piena consapevolezza circa la situazione epidemiologica in atto, e sull'importanza di dover rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il più possibile il rischio di trasmissione del virus –:

   quali iniziative urgenti si intendano adottare al fine di limitare il rischio di trasmissione del virus, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane.
(5-04667)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04667

  Ringrazio l'Onorevole interrogante che ha sollevato una tematica di particolare rilevanza, che mi consente di ricordare tutte le misure poste in essere per limitare il rischio di trasmissione del virus, che ancorché dirette a tutte le fasce di età della popolazione, assumono una rilevanza significativa soprattutto con riguardo alla fascia di età più giovane.
  Tra le più recenti e tempestive misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione, adottate per contrastare l'evento pandemico causato dal coronavirus denominato SARS-CoV-2, ricordo, il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, valido dalla data del 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che disciplina diverse iniziative urgenti per delimitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19, dedicando particolare riguardo alla fascia di età più giovane.
  Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 dicembre 2020, n. 301) del decreto, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del recente decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
  È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia Autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali spostamenti si applicano quindi i predetti divieti.
  Per le strade o piazze nei centri urbani, dove si possano creare situazioni di assembramento, può essere disposta, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso riguardante gli esercizi commerciali legittimamente aperti, e naturalmente alle abitazioni private.
  È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso dei locali indicazioni che riportino il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in ciascun locale.
  L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
  Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).
  Sono sospese le attività in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; le attività motorie in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
  Fatte salve le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso.
  Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
  Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso.
  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata: a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni viene garantita l'attività didattica in presenza.
  Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle esigenze di sicurezza sanitaria: le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.
  A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate nelle medesime Università e Istituzioni, con riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
  Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto della vigente disciplina normativa igienico-sanitaria, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Le misure di contenimento del contagio variano su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.
  Rammento inoltre che, nel contesto emergenziale determinato dal COVID-19, il Ministero della salute ha incentivato l'utilizzo di tecnologie come le applicazioni mobili («apps»): in particolare, l'Applicazione IMMUNI è stata scelta nel nostro Paese quale strumento coadiuvante il contact tracing tradizionale.
  Le applicazioni mobili per il contact tracing offrono diversi vantaggi:

   consentono di rintracciare contatti sconosciuti al caso (ad esempio i passeggeri che si sono seduti vicini su di un mezzo di trasporto);

   possono potenzialmente accelerare il processo di contact tracing;

   possono facilitare il «follow-up» dei contatti da parte delle Autorità sanitarie.

  Le funzionalità principali dell'App sono:

   inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 – contatti stretti – con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste;

   invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, spiegando di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 da Immuni.