ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 397 del 22/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 22/09/2020
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 22/09/2020
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 22/09/2020
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 22/09/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 22/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/09/2020
Stato iter:
23/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/09/2020
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2020
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 23/09/2020
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/09/2020

SVOLTO IL 23/09/2020

CONCLUSO IL 23/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04630
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Martedì 22 settembre 2020, seduta n. 397

   BELLUCCI, GEMMATO, RAMPELLI, MOLLICONE, DEIDDA e FERRO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro interrogato ha annunciato la pubblicazione delle nuove linee guida sull'aborto farmacologico, che annullano l'obbligo di ricovero dall'assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e allungano il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza;

   nella circolare ministeriale del 12 agosto 2020 si legge: «tenuto conto della raccomandazione formulata dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in ordine alla somministrazione di mifepristone e misoprostolo per la donna fino alla 9a settimana di gestazione, delle più aggiornate evidenze scientifiche sull'uso di tali farmaci, [...] la scrivente Direzione generale ha predisposto le Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine»;

   le nuove linee guida raccomandano l'aborto farmacologico in day hospital, ma, di fatto, dal testo si evincerebbe qualcosa di più grave: la donna potrà abortire al di fuori di una struttura sanitaria, con tutto quello che ne consegue, sia in termini di sicurezza sanitaria per la donna stessa, sia in termini di visione culturale e valoriale;

   con le nuove indicazioni ministeriali, l'aborto farmacologico diventa un esclusivo problema della donna, che intaccherebbe il servizio sanitario nazionale solo se la situazione precipita dal punto di vista clinico: le due pillole usate per interrompere la gravidanza in atto, la prima per far morire l'embrione, la seconda per indurre le contrazioni espulsive, potranno essere, infatti, somministrate senza ricorrere al ricovero ospedaliero, ritenuto necessario da tre precedenti pareri del Consiglio superiore di sanità (2004, 2005 e 2010);

   l'ultimo diverso parere avrebbe, invece, dato via libera al day hospital e alla somministrazione anche in ambulatori e consultori;

   l'utilizzo della pillola abortiva senza alcun ricovero obbligatorio e l'allungamento del periodo di somministrazione, apre la strada a un sistema di interruzione della gravidanza «fai da te», contravvenendo a uno dei principi della legge n. 194 del 1978, qual è la tutela della salute delle donne;

   introdurre, sostenere e diffondere la RU486 significa promuovere una procedura che lascia sola la donna costringendola ad affrontare un evento doloroso, dal punto di vista sia fisico che psicologico, senza ricevere il doveroso aiuto e supporto da parte delle istituzioni, incentivando l'idea della estraneità della società dal dramma dell'aborto –:

   sulla base di quali evidenze scientifiche siano state emanate le linee guida di cui in premessa che rischiano di contravvenire al diritto alla salute e alla scelta consapevole delle donne, garantito dalla legge n. 194 del 1978.
(5-04630)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 settembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04630

  Premesso che la salute delle donne è una delle priorità della politica del Ministero della salute e che la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», ha individuato le strutture sanitarie presso le quali vengono effettuati gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, faccio presente quanto segue.
  In base alla letteratura scientifica, l'aborto farmacologico ottenuto mediante la somministrazione di mifepristone, seguita dalla somministrazione di prostaglandine PGE (misoprostolo o gemeprost) può essere praticato fino a 63 giorni di età gestazionale, come autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali-EMA (EMA/H/A-31/693, 2007) e riportato nella scheda tecnica del farmaco dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA, 1o agosto 2018).
  Non esistono evidenze scientifiche che sconsiglino la somministrazione di tali farmaci tra la settima e la nona settimana di gestazione, e che giustifichino la limitazione a 7 settimane, introdotta in precedenza in Italia.
  Infatti, varie Società scientifiche internazionali, compresa la FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) (FIGO, Int J Gynaecol Obstet, 2011), a cui la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) appartiene, ed anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2012; WHO Task Force, BJOG, 2000) si sono espresse favorevolmente.
  L'assunzione di prostaglandine senza necessità di un secondo accesso in Ospedale è attualmente permessa in molti Paesi d'Europa (Regno Unito, Svezia, Francia, Austria), oltre che negli USA (Royal College Obstetricians Gynaecologists, RCOG, 2020; NICE, 2019; Parsons JA, Health Policy, 2020; HAS-CNGOF, 2020; Ireland Health Service, 2020; ACOG, 2014; Dinely B et al., PLoS One, 2020).
  La Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) ha espresso, in data 25 giugno 2020, in riscontro ai quesiti formulati dal Consiglio Superiore di Sanità, un parere favorevole, condiviso con tutte le Confederate che compongo la Federazione SIGO, riguardo il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale, ed in regime ambulatoriale/consultoriale, oppure di day hospital.
  Segnalo, inoltre, che nel corso degli anni, diverse regioni hanno adottato percorsi assistenziali che prevedono il day hospital ed il regime ambulatoriale e ciò, come si evince dai dati raccolti ed analizzati, non ha modificato le percentuali di complicanze immediate o tardive che sono state registrate.
  Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, si è espresso all'unanimità, nel parere del 4 agosto 2020, al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale presso strutture ambulatoriali/consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all'ospedale ed autorizzati dalle regioni, oppure di day hospital.
  Preciso che con la determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020, concernente la «Modifica delle modalità di impiego del medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486)» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 203 del 14 agosto 2020), sono state rimosse le limitazioni nell'uso del Mifegyne che erano state introdotte nel 2009, al momento dell'approvazione del farmaco in Italia.
  In particolare, per quanto concerne le modalità di fornitura del medicinale ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la determina precisa che il Mifegyne è soggetto a prescrizione medica limitativa ed è utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (OSP), o in strutture che siano assimilabili a tale ambiente, ivi comprese le strutture indicate dall'articolo 8 della legge n. 194 del 1978.
  La determina in questione è stata predisposta dall'AIFA sulla base dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità (4 agosto 2020) e della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA che, il 5 agosto 2020, relativamente alle modalità di utilizzo del Mifegyne (mifepristone) ha espresso parere favorevole alla rimozione della precedente limitazione, consentendo (in linea con l'indicazione approvata a livello europeo) l'utilizzo del medicinale, usato in associazione con un analogo delle prostaglandine, fino al 63o giorno di amenorrea, indicando che l'impiego dei suddetti farmaci deve trovare applicazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 a garanzia del diritto alla salute della donna.