ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2020
Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2020
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2020
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2020

SVOLTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04585
presentato da
CURRÒ Giovanni
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   CURRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il «decreto rilancio», così come convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di particolari interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazioni di impianti fotovoltaici;

   ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

   in particolare, il contribuente deve ottenere:

    1) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;

    2) una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

   si evidenzia che il 22 luglio 2020, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, si è svolta l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ruffini, in merito alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, il quale nella sua relazione ha dichiarato che «Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazioni infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile [...] al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata»;

   si evidenzia che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare i dovuti controlli nell'arco temporale di due anni dall'inizio dei lavori;

   giungono già numerose segnalazioni da parte di soggetti, potenzialmente beneficiari, che nell'incertezza della norma non intendono, ad oggi, programmare interventi ed opere di efficientamento energetico –:

   se ritenga di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora, all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.
(5-04585)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04585

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime di responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale (Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e, in particolare, chiede «di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  In relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio fiscale l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.».
  In attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernenti l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7 disciplina l'attività di controllo disponendo che, «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.».
  Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.
  Quanto, poi, agli strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, si osserva che il comma 14 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».
  I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.
  Infine, con riferimento ai poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate si richiama il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
  Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.
  L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.