ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04240

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2020
Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/06/2020
Resoconto BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2020
Resoconto BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

SVOLTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04240
presentato da
BITONCI Massimo
testo di
Mercoledì 24 giugno 2020, seduta n. 361

   BITONCI, CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere - premesso che:

   con l'articolo 4 del decreto-legge 119 del 2018 è stato disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

   con ordinanza 11187/2020 la Corte di cassazione ha confermato la volontà del legislatore di allora, ovvero che lo stralcio delle cosiddette minicartelle opera per singola partita e non con riferimento all'ammontare della cartella;

   il provvedimento ha – ad oggi – riguardato circa 13 milioni di contribuenti per un valore di 32 miliardi di euro;

   la norma, insieme alle disposizioni in materia di «rottamazione-ter», chiusura di liti pendenti, definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e degli atti di accertamento, si inserisce nel programma di Governo della Lega di una vera e propria pacificazione fiscale, volta a ridurre il contenzioso tributario in essere, andare incontro ai contribuenti che, a causa della pesante recessione economica degli anni addietro, non avevano potuto pagare in tutto o in parte le imposte dovute, nonché acquisire per le casse dello Stato un extragettito diversamente irrecuperabile;

   l'attuale fase di forte crisi economica e di rischio di impoverimento delle famiglie e di chiusura di molte attività, in conseguenza dei provvedimenti di lockdown per emergenza epidemiologica da Covid-19, impone, a parere degli interroganti, una seria riflessione sull'opportunità di procedere con una sorta di «pace fiscale due»;

   a destare preoccupazioni sono anche le dichiarazioni rese dal direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione del 22 aprile 2020, che ha chiarito che dal 1° giugno, salvo nuove disposizioni del Governo, la ripresa degli accertamenti fiscali prevede il recapito di ben 8,5 milioni di cartelle fiscali (partendo dai 3,7 milioni di atti messi in stand by nei tre mesi di emergenza per poi proseguire con tutti gli altri casi che emergeranno nel corso dell'anno) per un magazzino dei ruoli che ammonta, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, per la parte residua a 954 miliardi di euro –:

   se ed entro quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Corte di Cassazione, provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiore, ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito alla previsione di una seconda «pacificazione fiscale» ad iniziare dallo stralcio delle minicartelle 2011/2015.
(5-04240)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04240

  Con il documento in esame gli Onorevoli fanno riferimento allo stralcio delle cosiddette «minicartelle» previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n.  119 del 2018 che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'ordinanza 11187/202 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il cennato stralcio delle cd. mini-cartelle opera per singola partita e «non con riferimento all'ammontare della cartella».
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono «se in quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Cassazione provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiori ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito al concepimento di una seconda pacificazione fiscale, ad iniziare con uno stralcio delle mini cartelle 2011/2015.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di dare attuazione alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che conformemente alla ratio del legislatore del 2018 «lo stralcio delle cd. mini-cartelle debba operare per singola partita, giova, peraltro, richiamare la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alla prima definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cui hanno fatto seguito le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 e all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018).
  Nel menzionato documento di prassi si precisa che «per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La «partita» costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione».
  Il singolo carico si identifica non con la cartella di pagamento ma con la singola partita di ruolo formata dall'ente creditore al fine di affidare all'Agente della riscossione la riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente sulla base di uno specifico presupposto (ad esempio liquidazione articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ed altre tipologie di attività di controllo).
  Tale affermazione appare, del resto, coerente anche con la circostanza che la cartella di pagamento, per sua natura, può contenere debiti relativi a diversi enti creditori e quindi diverse partite riferibili ad enti creditori diversi.
  Coerentemente con il contesto normativo e con la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione – nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali – ha provveduto ad annullare le partite di importo non superiore a mille euro indipendentemente dall'inserimento in una cartella contenente la sola partita o più partite e dalla circostanza che in tale ultimo caso la cartella risultasse di importo superiore a mille euro.