ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04239

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Abbinamenti
Atto 5/04238 abbinato in data 25/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 24/06/2020
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 24/06/2020
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 24/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2020
Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/06/2020
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2020
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/06/2020

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

SVOLTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04239
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Mercoledì 24 giugno 2020, seduta n. 361

   OSNATO, MONTARULI, BUTTI e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di bilancio 2015, è stato introdotto nel Testo unico Iva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», l'articolo 17-ter, istitutivo del meccanismo della scissione dei pagamenti (split-payment), con cui la pubblica amministrazione che acquista beni e servizi versa direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai fornitori;

   esso impone la liquidazione dell'Iva sugli acquisti effettuati in capo alle pubbliche amministrazioni, senza che debbano provvedervi i fornitori, al fine di evitare frodi in ambito Iva e quale misura di contrasto dell'evasione fiscale;

   al momento dell'adozione veniva evidenziato come tale misura, autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione 2017/784/UE del 25 aprile 2017, sarebbe stata temporanea con scadenza il 30 giugno 2020;

   dal 2019 l'obbligo di fattura elettronica consente di individuare celermente eventuali frodi Iva o altre forme di abusi o evasione fiscale, e, di conseguenza, viene meno la necessità di un istituto come quello della scissione dei pagamenti;

   lo split-payment, sin dalla sua introduzione, ha compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese che operano quali fornitrici di beni e/o servizi nei confronti della pubblica amministrazione, specie quelle di più ridotte dimensioni che non si vedono più corrispondere l'Iva dalle loro stazioni appaltanti, pur dovendo continuare a pagarla ai loro fornitori;

   questo ha determinato una crescita esponenziale del credito Iva in capo alle imprese, con una pesante perdita di liquidità;

   si devono tenere presenti i ritardi con cui la pubblica amministrazione procede alla liquidazione delle fatture nonché le farraginosità con cui lo Stato eroga i rimborsi dei crediti Iva, che compromettono la possibilità di ottenere in modo tempestivo la liquidità utile ad esercitare l'attività d'impresa;

   il Sottosegretario per l'economia e le finanze ha annunciato la volontà del Governo di richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a mantenere valide le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2023;

   tale scelta si porrebbe in contrasto con la necessità di immettere liquidità e sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 –:

   se non intenda escludere un'ulteriore proroga dell'applicazione del meccanismo dello split payment.
(5-04239)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04239

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al meccanismo dello split payment, chiedono di sapere se non si intenda escluderne un'ulteriore proroga nell'applicazione anche in considerazione della crescita dei crediti IVA in capo alle imprese e dei ritardi con i quali vengono erogati i rimborsi con conseguente perdita di liquidità per le imprese, situazione peraltro in contrasto con la necessità di sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Le analisi ex-post effettuate dall'Agenzia delle entrate con riferimento al meccanismo della scissione dei pagamenti hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito mediante lo split payment è di circa 4,6 miliardi di euro.
  L'efficacia della misura nel generare un significativo aumento dei versamenti IVA deriva dallo spostamento dell'obbligo del versamento dai fornitori, che hanno un «tasso di inadempimento fiscale» elevato, agli acquirenti, più affidabili dal punto di vista fiscale.
  Grazie all'introduzione dello split payment, il tasso di «inadempimento fiscale», stimato prima dell'introduzione della misura tra il 16,24 per cento e il 33,02 per cento, si è ridotto al 5,7 per cento.
  In un momento così difficile per l'Italia, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata efficacia della misura nel contrasto all'evasione, anche perché il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto fin dall'introduzione della misura, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA. Mediamente una richiesta di rimborso è istruita in circa 67 giorni e il tempo medio per l'effettiva erogazione a favore del beneficiario è di 7 giorni.
  In riferimento all'osservazione degli Onorevoli interroganti secondo la quale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, consentendo di individuare celermente eventuali frodi IVA o altre forme di abusi o evasione fiscale, renderebbe non necessaria la proroga dello split payment, si precisa che l'efficacia dello split payment risiede nel fatto che lo strumento agisce in modo preventivo rispetto ai fenomeni di evasione, assicurando un recupero di gettito maggiore rispetto alla fatturazione elettronica, la quale, al contrario, richiede un'attività di controllo ex-post e offre al contribuente un maggior lasso temporale nel quale porre in essere ulteriori azioni elusive degli obblighi.
  Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria consenta di controllare tempestivamente la corrispondenza tra il fatturato e l'IVA dichiarata sfruttando le potenzialità di incrocio di dati e informazioni su larga scala, non è detto che il gettito sia effettivamente recuperato perché il contribuente può rendersi irrintracciabile cessando l'attività d'impresa o rendere difficile l'effettiva riscossione a causa della propria incapienza patrimoniale. In ogni caso, il costo di un'attività di controllo pervasiva e tempestiva sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione fiscale.
  Lo split payment, invece, imponendo l'obbligo del versamento dell'imposta al soggetto fiscalmente più affidabile, impedisce direttamente il mancato versamento, escludendo del tutto che l'IVA dovuta possa essere sottratta e resa di fatto irrecuperabile.
  I due strumenti, in sintesi, agiscono su due fenomeni di evasione differenti: l'evasione da omessa dichiarazione per la fatturazione elettronica obbligatoria, l'evasione da omesso versamento per lo split payment.
  Mentre quindi la fatturazione elettronica contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese, diversamente il meccanismo della scissione dei pagamenti garantisce che l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, nonché nei confronti di società quotate affluisca tempestivamente alle casse erariali.
  In ultimo, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti, si fa presente che il 22 giugno 2020 è stata pubblicata la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto», COM (2020) 242.
  La proposta accoglie la richiesta dell'Italia di proroga integrale della misura di deroga in scadenza differendo il termine al 30 giugno 2023. La proposta dovrà essere ora adottata dal Consiglio.