ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Abbinamenti
Atto 5/04239 abbinato in data 25/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2020
Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/06/2020
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2020
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/06/2020

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

SVOLTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04238
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Mercoledì 24 giugno 2020, seduta n. 361

   MARTINO, CASSINELLI, GIACOMONI, CATTANEO, BARATTO, GIACOMETTO, PORCHIETTO, BERGAMINI e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   lo split payment è il sistema di liquidazione Iva applicata nei rapporti di vendita o acquisto tra imprese e pubblica amministrazione;

   tale strumento – introdotto con la legge di stabilità 2015 con finalità antievasione – consente di fatto allo Stato di ottenere un'anticipazione dell'imposizione fiscale e ha sempre sollevato numerose critiche da parte delle imprese in quanto gli effetti del suo utilizzo si sono riverberati sulla liquidità dei fornitori della pubblica amministrazione. Non potendo più compensare l'Iva a credito con l'Iva non più percepita a valle dagli enti pubblici, molti di essi sono venuti a trovarsi in posizione strutturalmente creditoria verso l'Erario, nei cui confronti hanno quindi dovuto chiedere il rimborso dell'Iva o la sua compensazione con altri tributi;

   l'autorizzazione della Unione europea all'Italia per l'applicazione dello split payment scade il 30 giugno 2020. Nel 2017, al momento di deliberare una prima proroga dello strumento, il Consiglio dell'Unione europea aveva preso atto dell'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica, con l'obiettivo di consentire la verifica incrociata delle operazioni effettuate e il controllo dei versamenti;

   proprio facendo leva sull'efficacia della fatturazione elettronica quale strumento antievasione, l'Italia aveva formalmente assicurato il Consiglio che, alla scadenza del 30 giugno 2020, non avrebbe chiesto un'ulteriore proroga;

   viceversa, si apprende che l'amministrazione fiscale avrebbe già richiesto una seconda proroga e sembra aver praticamente già concordato con Bruxelles un rinnovo triennale del meccanismo, in considerazione del fatto che il suo utilizzo ha molto giovato alle casse dello Stato: l'Iva direttamente – e immediatamente – incassata è rimborsata a distanza di diversi mesi, quando non anni. Già nei 2015 le entrate dello Stato italiano sono aumentate, dal momento che le corrispondenti uscite per rimborsi sono avvenute per lo più nel 2016;

   tuttavia, questa situazione di vantaggio è destinata a capovolgersi se, entro il 30 giugno 2020 lo split payment non venisse rinnovato: l'erario dovrebbe rimborsare ai fornitori i maggiori crediti Iva maturati in precedenza, senza tuttavia poterla più incassare direttamente e immediatamente;

   di questo si gioverebbero le imprese, che, in particolare in questa fase, sono in grave crisi di liquidità –:

   se non ritenga opportuno, utilizzando le risorse in campo per il contrasto della crisi economica generata dal Covid-19, evitare iniziative volte a prorogare lo split payment, in considerazione del fatto che tale strumento ha ormai esaurito, a seguito della introduzione della fatturazione elettronica, la sua funzione di contrasto all'evasione e si configura, al momento, come una mera sottrazione di risorse alle imprese complicando la loro gestione di cassa.
(5-04238)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04238

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al meccanismo dello split payment, chiedono di sapere se non si intenda escluderne un'ulteriore proroga nell'applicazione anche in considerazione della crescita dei crediti IVA in capo alle imprese e dei ritardi con i quali vengono erogati i rimborsi con conseguente perdita di liquidità per le imprese, situazione peraltro in contrasto con la necessità di sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Le analisi ex-post effettuate dall'Agenzia delle entrate con riferimento al meccanismo della scissione dei pagamenti hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito mediante lo split payment è di circa 4,6 miliardi di euro.
  L'efficacia della misura nel generare un significativo aumento dei versamenti IVA deriva dallo spostamento dell'obbligo del versamento dai fornitori, che hanno un «tasso di inadempimento fiscale» elevato, agli acquirenti, più affidabili dal punto di vista fiscale.
  Grazie all'introduzione dello split payment, il tasso di «inadempimento fiscale», stimato prima dell'introduzione della misura tra il 16,24 per cento e il 33,02 per cento, si è ridotto al 5,7 per cento.
  In un momento così difficile per l'Italia, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata efficacia della misura nel contrasto all'evasione, anche perché il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto fin dall'introduzione della misura, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA. Mediamente una richiesta di rimborso è istruita in circa 67 giorni e il tempo medio per l'effettiva erogazione a favore del beneficiario è di 7 giorni.
  In riferimento all'osservazione degli Onorevoli interroganti secondo la quale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, consentendo di individuare celermente eventuali frodi IVA o altre forme di abusi o evasione fiscale, renderebbe non necessaria la proroga dello split payment, si precisa che l'efficacia dello split payment risiede nel fatto che lo strumento agisce in modo preventivo rispetto ai fenomeni di evasione, assicurando un recupero di gettito maggiore rispetto alla fatturazione elettronica, la quale, al contrario, richiede un'attività di controllo ex-post e offre al contribuente un maggior lasso temporale nel quale porre in essere ulteriori azioni elusive degli obblighi.
  Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria consenta di controllare tempestivamente la corrispondenza tra il fatturato e l'IVA dichiarata sfruttando le potenzialità di incrocio di dati e informazioni su larga scala, non è detto che il gettito sia effettivamente recuperato perché il contribuente può rendersi irrintracciabile cessando l'attività d'impresa o rendere difficile l'effettiva riscossione a causa della propria incapienza patrimoniale. In ogni caso, il costo di un'attività di controllo pervasiva e tempestiva sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione fiscale.
  Lo split payment, invece, imponendo l'obbligo del versamento dell'imposta al soggetto fiscalmente più affidabile, impedisce direttamente il mancato versamento, escludendo del tutto che l'IVA dovuta possa essere sottratta e resa di fatto irrecuperabile.
  I due strumenti, in sintesi, agiscono su due fenomeni di evasione differenti: l'evasione da omessa dichiarazione per la fatturazione elettronica obbligatoria, l'evasione da omesso versamento per lo split payment.
  Mentre quindi la fatturazione elettronica contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese, diversamente il meccanismo della scissione dei pagamenti garantisce che l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, nonché nei confronti di società quotate affluisca tempestivamente alle casse erariali.
  In ultimo, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti, si fa presente che il 22 giugno 2020 è stata pubblicata la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto», COM (2020) 242.
  La proposta accoglie la richiesta dell'Italia di proroga integrale della misura di deroga in scadenza differendo il termine al 30 giugno 2023. La proposta dovrà essere ora adottata dal Consiglio.