ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOSS MARTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 09/06/2020
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/06/2020
Resoconto LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04118
presentato da
LOSS Martina
testo di
Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

   LOSS, GASTALDI, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   Agea, agenzia sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rappresenta il principale soggetto erogatore dei fondi nazionali ed europei destinati all'agricoltura;

   Agea si avvale della collaborazione dei Centri di assistenza agricola (Caa) – tramite la stipula di apposita convenzione che ne regola i rapporti, senza la quale questi non possono operare – a cui delega il compito di assistere gli imprenditori agricoli nella predisposizione delle domande di ammissione agli aiuti;

   il decreto ministeriale 27 marzo 2008, sulla riforma dei Caa prevede che questi possano essere costituiti da associazioni di liberi professionisti, che essi e le società di cui si avvalgono devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e che possano avvalersi di professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali per l'esercizio di funzioni di controllo delle fattispecie finanziate;

   da quanto sono costituiti i Caa ed è aumentato notevolmente il transito di pratiche e procedimenti, professionisti come periti agrari, agrotecnici e dottori agronomi e forestali, hanno costituito dei Caa o collaborano con essi, in molteplici forme, viste anche le competenze professionali nelle materie e procedimenti di cui si occupano;

   Agea inviando ai Caa il nuovo schema di convenzione 2020 ha inserito una clausola, non prevista nelle precedenti, che entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del Caa o delle società con esso convenzionate;

   l'effetto inevitabile sarà la chiusura e messa in liquidazione dei Caa dei liberi professionisti e l'impossibilità per ogni singolo professionista di continuare a svolgere la propria attività di Caa, provocando la chiusura di centinaia di studi professionali ed il depauperamento del reddito di un numero assai più elevato di liberi professionisti;

   dopo un incontro tra Agea e gli ordini professionali, questi hanno presentato delle richieste di modifica dello schema di convenzione, in modo da consentire l'operatività delle centinaia di Caa di liberi professionisti, ma non hanno ricevuto risposte da Agea –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare affinché sia modificato lo schema di convenzione 2020 tra Agea e i Caa, tenendo conto delle richieste legittime degli ordini e dei collegi delle professioni coinvolte, rivedendo l'obbligo per i Caa di operare esclusivamente attraverso dipendenti, disposizione che estromette i liberi professionisti da un settore che è sempre stato di loro competenza e nel quale hanno sempre operato, privandoli di competenze, lavoro e fatturato.
(5-04118)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-04118

  Come noto, Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.
  In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP Agea – e gli organismi pagatori regionali ove esistenti – e i Centri di assistenza agricola(CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.
  Ricordo che il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA e che alle Regioni, oltre alla valutazione di detti requisiti e alla verifica del mantenimento degli stessi, compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale CAA.
  Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio da parte dei Centri di Assistenza Agricola, gli Organismi Pagatori possono definire, nell'ambito dell'atto convenzionale di affidamento delle predette funzioni delegate, ulteriori requisiti di carattere operativo e strutturale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.
  Alla luce di tali disposizioni, la previsione della clausola che prevede, all'interno della convenzione Agea/CAA in corso di stipulazione con riferimento all'anno 2020, la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e il conseguente inserimento, anche a carattere temporaneo, dell'operatore CAA nell'organizzazione aziendale, rappresenta una misura organizzativa dell'esercizio delle funzioni delegate che Agea può assumere nell'ambito delle attribuzioni di competenza.
  Ciò detto, fermo restando che l'Organismo Pagatore, anche in caso di delega di funzioni, resta comunque l'unico responsabile dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la predetta misura risponde, dunque, ad una precisa scelta strategica – anch'essa rientrante tra le competenze statutarie, sentito il Ministero vigilante – di ricondurre, da un lato, alla diretta responsabilità dei CAA l'esercizio delle sole attività correlate all'utilizzo del SIAN e, dall'altro, di assicurare l'innalzamento delle garanzie procedimentali al livello almeno equivalente a quello assicurabile dagli apparati pubblici, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa per l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati.
  Occorre altresì tener presente che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.
  Mi preme comunque assicurare gli onorevoli interroganti che sono in corso tutte le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile.