Legislatura: 18Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020 TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2020
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/06/2020 Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/06/2020 Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 10/06/2020
SVOLTO IL 10/06/2020
CONCLUSO IL 10/06/2020
FRAGOMELI, BRAGA, VERINI, BURATTI, MANCINI, MURA, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:
da lungo tempo il Governo e le istituzioni comunitarie dedicano una particolare attenzione al sostegno delle piccole e medie imprese (Pmi), che rappresentano un ingranaggio importante della macchina produttiva in tutto il Vecchio Continente;
uno strumento particolarmente importante, che negli ultimi 20 anni ha semplificato l'accesso al credito per molte Pmi, è rappresentato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
in considerazione della fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, sono state previste ingenti misure per il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese volte a semplificare l'accesso al credito e potenziare e ad estendere il ruolo del Fondo quale strumento di supporto alle Pmi;
l'accesso al citato Fondo è previsto, inoltre, per le società a controllo pubblico qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;
è di tutta evidenza che tale specificazione si riferisce alla possibilità per le Aziende di servizi pubblici (Asp) di accedere alle misure preordinate all'erogazione del credito; tuttavia, è necessario chiarire in maniera inequivoca l'ambito di applicazione di tale disposizione, al fine di consentire con certezza alle aziende di servizi pubblici (Asp) e anche alle fondazioni con soci pubblici che svolgono anche attività di natura commerciale ed economica di accedere alle misure preordinate all'erogazione del credito –:
quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere, alla luce di quanto descritto in premessa, per chiarire che anche le aziende di servizi pubblici (Asp) e le fondazioni con soci pubblici che svolgono attività di natura commerciale ed economica sono ricomprese nell'ambito applicativo delle garanzie previste dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla la legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(5-04108)
Si fa riferimento alla richiesta degli onorevoli interroganti di interventi chiarificatori sulla portata della modifica recata all'articolo 13 del decreto-legge «liquidità» in sede di conversione circa l'ammissibilità alla garanzia del fondo PMI delle aziende pubbliche e delle fondazioni con soci pubblici.
Al riguardo, come è noto, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, è stato approvato un emendamento che ha specificato, in relazione all'articolo 13, comma 1, lettera b), che «Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici».
In quella sede, si osservò che – sul presupposto che i soggetti siano in grado di restituire comunque gli importi oggetto del finanziamento – l'accesso al Fondo per tutte le cosiddette Small mid cap (imprese fino a 499 dipendenti) previsto dallo stesso articolo 13, comma 1, lettera b), rendeva automaticamente ammissibili anche tutte le imprese a partecipazione pubblica che corrispondevano a tale requisito dimensionale (a prescindere dalla quota di partecipazione pubblica). Ciò a differenza di quanto avveniva in precedenza con l'accesso al Fondo limitato alle sole PMI, laddove il controllo pubblico comportava automaticamente la riconduzione al di fuori dell'ambito delle PMI e quindi la non ammissibilità alla garanzia del Fondo centrale.
Quanto alle fondazioni con soci pubblici che svolgono attività di natura commerciale ed economica, nulla è stato innovato. Esse pertanto, ove iscritte al registro delle imprese, possono accedere alla garanzia del Fondo PMI.
Per completezza si segnala che al di sopra della soglia delle small mid cap le imprese pubbliche possono accedere (ed in effetti hanno già avuto accesso) a «Garanzia Italia» di SACE ex articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 23 del 2020 convertito dalla legge n. 40 del 2020.