ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04105

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2020
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/06/2020
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04105
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

   OSNATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge n. 119 del 2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, è stata riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetto «rottamazione ter»);

   rispetto alle precedenti «Definizioni» introdotte dal decreto-legge n. 193 del 2016 («prima rottamazione») e successivamente dal decreto-legge n. 148 del 2017 («rottamazione bis»), il decreto n. 119 del 2018 prevede importanti novità a favore del contribuente, tra cui la possibilità di avvalersi, se si effettua il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione presso gli sportelli dell'agente della riscossione, della compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione nonché la possibilità di estinguere le procedure esecutive precedentemente avviate con il pagamento della prima o unica rata prevista delle somme dovute a titolo di definizione;

   tale strumento è stato pensato a favore dei cittadini e, pertanto, non si comprende la ratio sottesa al comportamento dell'Agenzia delle entrate-riscossione di Napoli nei confronti della signora R.P. la quale, raggiunta da un pignoramento presso terzi in data 10 ottobre 2018, ha presentato tempestiva domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 e ha provveduto a versare le rate scadute. A fronte dell'adesione alla procedura di «rottamazione», la contribuente ha inoltrato istanza di sospensione/revoca del pignoramento presso terzi che, ad oggi, e nonostante i numerosi solleciti effettuati, è rimasta inevasa da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione di Napoli con la conseguenza che la contribuente ha subìto la trattenuta sullo stipendio, nonostante abbia regolarmente saldato i pagamenti della definizione agevolata;

   tale comportamento, a parere dell'interrogante, risulta in contrasto con lo spirito di collaborazione che deve contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini e, peraltro, nel caso di specie, costituisce una illegittima ed ingiustificata duplicazione di pagamento;

   situazioni simili sono numerose e oggetto di trattazione presso tutte le sedi territoriali dell'Agenzia delle entrate-riscossione –:

   se il Governo sia a conoscenza della situazione illustrata e, anche in considerazione dello stato di crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, non ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'Agenzia delle entrate-riscossione provveda alla rapida definizione di tutte le situazioni che arrecano un grave nocumento economico ai cittadini e risolva la questione della predetta contribuente.
(5-04105)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04105

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle novità introdotte con la cosiddetta «rottamazione-ter» rispetto alle due precedenti («prima rottamazione» e «rottamazione-bis»).
  In particolare, facendo riferimento alla previsione della possibilità di ottenere l'estinzione delle procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata richiama la vicenda di un contribuente di Napoli che, sottoposto a procedura di pignoramento presso terzi, ha presentato tempestiva domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ed ha provveduto a versare le rate scadute.
  In proposito, l'interrogante riferisce che, a seguito dell'adesione alla «rottamazione-ter», tale contribuente avrebbe presentato un'istanza di sospensione/revoca del pignoramento presso terzi, che, tuttavia, sarebbe «rimasta inevasa da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli», con la conseguenza che la stessa contribuente avrebbe «subito la trattenuta sullo stipendio nonostante abbia regolarmente saldato i pagamenti della definizione agevolata».
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo «ritenga opportuno sollecitare l'Agenzia delle Entrate Riscossioni alla rapida definizione di tutte le situazioni che arrecano un grave nocumento economico ai cittadini e quali azioni immediate voglia adottare per risolvere la questione della predetta contribuente».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  In merito alla vicenda del contribuente segnalata dall'Onorevole interrogante, giova preliminarmente osservare che, sulla base della norma di natura penale contenuta nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Agente della riscossione in ragione dell'attività affidatagli sono coperti da segreto d'ufficio.
  Ciò posto, deve ribadirsi che, in materia di «rottamazione-ter», a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, si determina, relativamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla stessa definizione, l'estinzione ex lege delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (articolo 3, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 119 del 2018).
  In tale contesto, si evidenzia che, nei casi in cui il terzo disponga, comunque, ulteriori accrediti successivamente all'estinzione della procedura esecutiva, l'Agenzia delle entrate Riscossione adotta le iniziative necessarie ad evitare che le somme pervenute in eccedenza producano duplicazioni di pagamento, anche mediante rimessa delle medesime somme in capo allo stesso terzo, nei termini consentiti dalla cronologia delle lavorazioni.