ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03990

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 342 del 19/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIANA PAOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
LICATINI CATERINA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
VIANELLO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/05/2020
Stato iter:
19/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/05/2020
Resoconto BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2020
Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/05/2020
Resoconto BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2020

SVOLTO IL 19/05/2020

CONCLUSO IL 19/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03990
presentato da
DEIANA Paola
testo di
Martedì 19 maggio 2020, seduta n. 342

   DEIANA, BARBUTO, ILARIA FONTANA, DAGA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza sanitaria del COVID-19 ha acuito la crisi del settore dei lavori pubblici con inevitabili conseguenze in termini di occupazione e di sopravvivenza delle aziende e, tra i principali interventi richiesti dagli operatori per arginare tale situazione, riveste priorità assoluta la richiesta di pagamento dei crediti delle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni;

   tra le varie voci di credito, vi sono anche quelle derivanti dalla definizione di contenziosi che scontano tempi molto lunghi delle procedure giudiziarie;

   tra le stazioni appaltanti più importanti ed esposte vi è certamente Anas s.p.a. contro cui sono pendenti contenziosi, che hanno raggiunto cifre considerevoli (si parla di oltre 12 miliardi di euro); il Governo è, di recente, intervenuto per confermare la prosecuzione di un virtuoso percorso deflattivo, attraverso il decreto «Mille proroghe», poi convertito in legge, il quale prevede espressamente la possibilità di intervenire sul contenzioso con i contraenti generali con accordi bonari e transazioni anche nel biennio 2020-2022;

   con le imprese diverse dai contraenti generali il decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede il ricorso alle procedure di accordo bonario e a quelle di transazione, rispettivamente, previste agli articoli 205 e 208 del codice degli appalti;

   dai dati, comunicati dalle imprese emergerebbe, però, che Anas non darebbe impulso all'istruzione degli accordi bonari e nei pochi casi in cui ciò avverrebbe non rispetterebbe i termini previsti di 90 giorni per il completamento delle procedure, mentre le proposte di transazione o verrebbero istruite in tempi eccessivamente dilatati o si concluderebbero negativamente senza adeguata motivazione; un altro aspetto da rilevare riguarderebbe, inoltre, l'esposizione dell'ente in seguito alle condanne ascrivibili al profilo del danno erariale, alle quali non seguirebbe l'applicazione della rivalsa obbligatoria automatica –:

   se non intenda adottare iniziative, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, affinché l'apertura e la definizione delle procedure di accordo bonario e di transazione da parte di Anas s.p.a. avvenga nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla norma o in tempi adeguatamente contenuti, anche attivando un efficace ed effettivo monitoraggio delle procedure richieste e non attivate, ovvero concluse fuori termine o concluse negativamente, in relazione alle eventuali successive sentenze di condanna di Anas che comportano un danno erariale, e, in tale evenienza, affinché Anas adotti ex lege l'automatismo e non la discrezionalità nell'applicazione della rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
(5-03990)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03990

  Come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, l'emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto delle ripercussioni negative nel settore dei lavori pubblici a fronte dei quali il Governo è impegnato a porre in essere ogni utile misura per sostenere l'occupazione e il mantenimento in vita delle aziende che operano in tale settore anche attraverso aiuti agli investimenti e sostegno ai lavoratori.
  Per quanto attiene al contenzioso in materia di appalti che interessa ANAS, la società ha comunicato che esso ha un valore attuale di circa 6,7 miliardi di euro rispetto ai 13 miliardi originari.
  Di tale somma: una quota molto rilevante deriva dai lavori affidati ai contraenti generali, sfociati in contenziosi giudiziali; un'altra quota, anch'essa molto rilevante, è ascrivibile a contenziosi risalenti e ancora non definiti dall'Autorità giudiziaria; la restante quota è oggetto di procedura di accordo bonario.
  Quanto all'esercizio dell'azione di rivalsa, va detto che la mancata conclusione di un accordo bonario non produce automaticamente un danno al pubblico erario in quanto sulla convenienza della proposta di accordo bonario la stazione appaltante, al pari dell'appaltatore, svolge un giudizio prognostico sull'esito del contenzioso e sulla base della possibile soccombenza in giudizio.