ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2020
Stato iter:
04/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

SVOLTO IL 04/03/2020

CONCLUSO IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03727
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   FRAGOMELI, SERRACCHIANI, BURATTI, MANCINI, MURA, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute prevedendo l'obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati;

   la norma pone a carico dell'impresa l'onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento;

   il comma 3 del citato articolo 4, inoltre, introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali;

   in mancanza dei necessari documenti che comprovano l'effettiva regolarità fiscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti, mettendo in crisi l'attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili;

   il comma 5 dell'articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, di non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

   il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili, in particolare le cooperative e le imprese soggette al meccanismo dello split payment; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l'Iva in quanto trattenuta in fattura dal committente –:

   quali iniziative intenda assumere per semplificare la normativa in questione, anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in premessa, nonché valutando l'introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui l'appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l'attività.
(5-03727)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03727

  Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che l'articolo 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute prevedendo l'obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati.
  La norma pone a carico dell'impresa l'onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e specularmente obbliga il committente alla verifica del versamento.
  Il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
  Gli Onorevoli interroganti osservano che, in mancanza dei necessari documenti che comprovano l'effettiva regolarità fiscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l'attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili.
  Il comma 5 del menzionato articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, di non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
  Tuttavia, il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento, a parere degli interroganti, risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili in particolare le cooperative e le Imprese soggette al meccanismo dello split payment; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l'IVA in quanto trattenuta in fattura dal committente.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere «come intenda semplificare la normativa in oggetto, anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in premessa, nonché valutando l'introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui l'appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l'attività».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 124 del 2019, deve rilevarsi che l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l'imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società individuati dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell'indice FTSE MIB) sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall'acquirente/destinatario; ciò al fine di garantire l'effettiva corresponsione dell'IVA all'Erario.
  Tale meccanismo è stato introdotto, a seguito del rilascio di una autorizzazione in deroga da parte della Commissione europea.
  Poiché la misura costituisce una deroga all'ordinario sistema di funzionamento dell'IVA, potrebbe ritenersi che l'importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall'impresa appaltatrice, sia conteggiato quale «IVA teorica» nella soglia dei suddetti versamenti, ai fini del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5.
  Per completezza, si evidenzia che l'applicazione dello split payment non è riservata al settore delle imprese edili, riguardando, invece, tutti i soggetti che effettuano operazioni nei confronti dei committenti sopra indicati.
  Il settore edile risulta, invece, particolarmente interessato dalla disciplina dell'inversione contabile (reverse charge), di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Anche in questo caso l'IVA è versata direttamente dal committente, il quale assume anche la qualifica di soggetto debitore dell'imposta, e pertanto non confluisce nel conto fiscale del prestatore. Per tale ipotesi si potrebbe giungere alle medesime conclusioni innanzi richiamate per lo split payment e, pertanto, considerare anche tale importo come «IVA teorica» ai fini in esame.
  In merito alla richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle ritenute di tutti i dipendenti, l'Agenzia delle entrate segnala che detta misura richiederebbe un apposito intervento normativo e che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di riscontro, prevista in capo al committente, in ordine al corretto versamento delle ritenute.