ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03496

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 299 del 04/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/02/2020
Stato iter:
05/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/02/2020
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/02/2020
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/02/2020

SVOLTO IL 05/02/2020

CONCLUSO IL 05/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03496
presentato da
CARNEVALI Elena
testo di
Martedì 4 febbraio 2020, seduta n. 299

   CARNEVALI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a inizio 2020, con due anni di ritardo rispetto al termine previsto, è stata trasmessa al Parlamento la seconda relazione sullo stato di attuazione della legge sul «Dopo di noi» (legge n. 112 del 2016) con i dati aggiornati al 31 dicembre 2019 messi a disposizioni dalle regioni, esclusa la Valle d'Aosta;

   dai dati si evince che la legge è ancora in gran parte da attuare, nonostante il riparto delle risorse tra le regioni sia avvenuto quasi un anno fa, e precisamente il 5 gennaio 2019;

   secondo la relazione i beneficiari sarebbero meno di 6 mila persone su una platea potenziale stimata di 120mila persone, concentrati soprattutto in 12 regioni (Piemonte, Liguria; Lombardia; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia Romagna; Toscana; Marche; Abruzzo; Molise; Campania e Calabria);

   la stessa relazione riporta che «lo stato di attuazione non è ancora tale da permettere una compiuta rappresentazione degli interventi programmati. In diverse regioni le informazioni raccolte sono ancora parziali, in particolare quanto a beneficiari e strutture finanziate»;

   anche il dato sul numero delle «case Dopo di noi», le abitazioni che potevano essere finanziate dalla legge per la coabitazione dei disabili ricreando il clima familiare è sconfortante, vi sto che ne sono state create 380 e tutte concentrate al Centro-nord;

   inoltre, la legge prevede agevolazioni per la stipula di polizze di assicurazione, per la costituzione di trust o di vincoli di destinazione e di fondi speciali in favore di persone con disabilità grave e forme di agevolazioni fiscali anche per erogazioni da privati, tutti strumenti che la stessa relazione evidenzia siano stati poco utilizzati;

   in particolare, le minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 sono state valutate complessivamente in 51.958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34.050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; la differenza ora dovrebbe andare nel fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge –:

   quali iniziative urgenti, alla luce dei dati evidenziati nella relazione, il Ministro interrogato intenda adottare, non solo in relazione alla situazione di quelle regioni in gran parte ancora inadempienti e che rappresentano il 30 per cento della popolazione nazionale, ma anche, per quanto di competenza, affinché le minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 sopra citati siano effettivamente veicolate verso il fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 112 del 2016, per fare sì che la legge medesima, a tre anni dalla sua approvazione, sia effettivamente attuata su tutto il territorio nazionale.
(5-03496)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03496

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'On. Carnevali, rappresento quanto segue.
  La legge 22 giugno 2016, n. 112 deve essere collocata nel quadro normativo riferito ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Al riguardo, voglio sottolineare che il tema della disabilità è costantemente all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo Governo ha adottato il 1o Piano Nazionale per la non Autosufficienza avviando un percorso graduale di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
  Tengo anche a sottolineare come le tematiche delle politiche sociali, tra cui gli interventi a favore delle persone con disabilità, sono tra i punti qualificanti anche dell'Atto d'indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per il 2020 recentemente adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Evidenzio, altresì, che la programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di competenza esclusiva regionale, salva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai comuni.
  In proposito non può non tenersi conto che questo quadro di competenze costituzionali agisce su uno scenario di estrema eterogeneità negli interventi. Nello specifico degli interventi previsti dalla legge n. 112 del 2016 deve sottolinearsi il loro carattere fortemente innovativo e la necessità, per la loro concreta realizzazione, di un ampio coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. La programmazione di tali interventi, declinata su più livelli territoriali, impone inoltre la definizione e attivazione di nuove procedure che ne consentano la piena attuazione.
  Pertanto, sono da considerare in modo favorevole i processi messi in moto con l'attuazione della legge in tutti i territori, inclusi quelli con posizioni di partenza più arretrate. In merito non sembra opportuno riferirsi a tali contesti come «inadempienti», ma piuttosto come situazioni in cui più difficile risulta non solo l'attivazione delle prestazioni ma anche la mobilitazione della domanda per le medesime.
  Ad ogni modo, il Ministero continuerà a farsi parte attiva con le regioni e con l'ANCI proseguendo le esperienze già attivate, nell'ottica di un miglioramento anche alla luce delle risultanze del monitoraggio evidenziato nella II Relazione al Parlamento.
  Da ultimo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2020 ha incrementato di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo in parola.
  Con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, pur sottolineando che primaria è la competenza del MEF – sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 112 del 2016 – si ricorda che le risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate confluiscono a decorrere dall'anno di quantificazione nel Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.