ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 297 del 31/01/2020
Abbinamenti
Atto 5/03472 abbinato in data 05/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
APRILE NADIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 31/01/2020
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
PARISSE MARTINA MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 31/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/01/2020
Stato iter:
05/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/02/2020
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/01/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/02/2020

DISCUSSIONE IL 05/02/2020

SVOLTO IL 05/02/2020

CONCLUSO IL 05/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03471
presentato da
TRANO Raffaele
testo di
Venerdì 31 gennaio 2020, seduta n. 297

   TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l'imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30 mila euro;

   numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall'Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l'anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l'avvio per quest'anno, dell'altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l'acquisto di beni strumentali;

   gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

   a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

   la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall'Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare –:

   se intenda confermare l'intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03471)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03471

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell'applicazione del regime forfetario.
  Ciò premesso, con l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.
  In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).
  Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.
  Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
  Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.
  Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).
  Ciò premesso, con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che «In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020», le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie.
  Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l'adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
  Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

politica fiscale