ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 295 del 29/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/01/2020
Stato iter:
30/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/01/2020
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/01/2020
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/01/2020
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/01/2020

SVOLTO IL 30/01/2020

CONCLUSO IL 30/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03457
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   GIACOMONI, SANDRA SAVINO, MARTINO, BARATTO, CATTANEO, ANGELUCCI, PORCHIETTO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi con lo scontrino elettronico;

   lo scontrino elettronico, già utilizzato dalle attività con un fatturato annuo superiore ai 400.000 euro a decorrere dal luglio 2019, attualmente opera anche nei confronti di chi fattura cifre inferiori che dovrà inviare all'Agenzia delle entrate gli scontrini emessi nel corso della giornata;

   per gli utenti finali non cambia molto: una volta concluso un acquisto l'utente riceve una «prova d'acquisto» che consente di effettuare il cambio merce o «certificare» la data d'acquisto ai fini della validità della garanzia;

   per gli esercenti, invece, i cambiamenti, alla luce delle novità richiamate, sono sostanziali: questi, infatti dovranno trasmettere i corrispettivi rispettando le tempistiche previste, onde evitare di incorrere in eventuali sanzioni;

   la comunicazione avviene attraverso due canali: in maniera automatica, utilizzando un registratore di cassa omologato, oppure inserendo manualmente i corrispettivi sul portale dell'Agenzia delle entrate, sfruttando la piattaforma realizzata dai tecnici dell'amministrazione finanziaria;

   il primo canale di comunicazione è certamente il più immediato, ma economicamente più dispendioso; il secondo, invece, richiede più tempo, ma è di fatto gratuito;

   ad avviso degli interroganti, l'effettivo funzionamento della chiusura giornaliera del registratore di cassa che l'esercente deve effettuare almeno una volta al giorno quando il registratore è collegato alla linea internet per poter inviare i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate, suscita non poche perplessità. La chiusura di cassa, infatti, non può essere effettuata dalle ore 22:00 alle 24:00. Se un'attività, dunque, chiude dopo questo orario, la chiusura di cassa deve essere fatta o subito dopo le 24.00 oppure il giorno successivo. L'Agenzia delle entrate, poi, dà un margine di tempo di 5 giorni lavorativi, entro i quali l'invio dei corrispettivi deve essere assolutamente completato;

   non appaiono chiari i motivi per i quali il server dell'Agenzia delle entrate si chiuda quotidianamente in quelle due ore;

   probabilmente i tecnici dell'Agenzia delle entrate non sanno che la stragrande maggioranza dei ristoranti e dei bar, in generale, generano le loro chiusure fiscali dopo le 22.00 e prima delle ore 24.00, causando un forte disagio per esercenti e dipendenti nel rispettare puntualmente tale procedura –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa e quali iniziative si intendano assumere al riguardo per migliorare il funzionamento della chiusura giornaliera ore di cassa, senza creare disagi eccessivi a numerosi esercenti commerciali.
(5-03457)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03457

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano alcune criticità operative in merito all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate per gli esercenti che si dotano di registratore telematico per i seguenti motivi:
   a) l'esercente dovrebbe effettuare una chiusura di cassa una volta al giorno quando il registratore è collegato alla linea internet;
   b) l'invio dei dati dal registratore telematico non potrebbe avvenire nella fascia oraria dalle 22.00 alle 24.00, periodo nel quale molti esercenti effettuano la loro chiusura di cassa;
   c) vi sarebbe un margine di tempo di 5 giorni lavorativi entro i quali l'invio dei corrispettivi deve essere assolutamente completato.

  Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa e quali iniziative si intendano assumere al riguardo per migliorare il funzionamento della chiusura giornaliera del registratore di cassa, senza creare disagi eccessivi a numerosi esercenti commerciali».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al punto a), si fa presente che le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni (in ultimo si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019 rubricato «Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri») precisano che il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, e la conseguente emissione del documento commerciale, così come la chiusura di cassa anche off-line. In quest'ultima ipotesi, al momento della chiusura di cassa, l'apparecchio predispone in automatico il file dei corrispettivi complessivi giornalieri, sigillando elettronicamente il file (garantendone quindi sicurezza e inalterabilità) e, al momento in cui l'apparecchio sarà connesso alla rete internet, provvederà a inviare automaticamente lo stesso file ai server dell'Agenzia delle entrate.
  Tutte queste operazioni sono svolte dall'apparecchio in modo automatico senza necessità di intervento dell'esercente. È essenziale che l'invio del file avvenga entro 12 giorni dalla data di chiusura di cassa e, pertanto, è importante che il registratore telematico si connetta alla rete internet almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l'invio del file. L'esercente, o il suo intermediario delegato, potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale «Fatture e Corrispettivi» la ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione del file, nonché consultarne il contenuto.
  Con riferimento al punto b), si evidenzia che nelle stesse specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni è precisato, che nella fascia oraria dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane il sistema dell'Agenzia delle entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione, tuttavia, non ha alcun effetto in termini operativi per l'esercente in quanto, come sopra specificato, è il registratore telematico che, al momento di chiusura di cassa, elabora e sigilla il file dei corrispettivi da trasmettere e, se già collegato alla rete internet, inizia a effettuare più tentativi di invio del file, da quel momento fino à quando il sistema dell'Agenzia delle entrate acquisisce il file. In sostanza, quindi, se anche l'esercente chiude la cassa alle ore 3.15 del mattino e il registratore telematico, connesso in rete, tenta di inviare il file al sistema dell'Agenzia ricevendo un rifiuto, lo stesso registratore telematico riproverà in autonomia ad effettuare l'invio nelle ore successive finché lo stesso non sia andato a buon fine. Pertanto, per quanto riferito dall'Agenzia, la criticità sarebbe da riferirsi alla sola fascia oraria ricompresa dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane.
  Con riferimento, infine, al punto c), si fa presente che l'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce che «i dati dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione». Tale previsione è stata peraltro recepita dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e relative specifiche tecniche. Pertanto, come sopra chiarito, il registratore telematico può trasmettere il file dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dal momento di chiusura di cassa.
  Peraltro, le stesse specifiche tecniche prevedono la possibilità – nel caso in cui ci sia una prolungata assenza di connessione in rete del registratore telematico – di effettuare il salvataggio su memoria esterna (es. USB) del file dei corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa ed effettuare la trasmissione del predetto file da un PC o altro strumento collegato in rete accedendo al portale «Fatture e Corrispettivi». All'interno di tale portale, infatti, è presente un servizio gratuito per effettuare l’upload del predetto file sul sistema dell'Agenzia delle entrate. Tale operazione può essere effettuata tanto dall'esercente in autonomia quanto dal suo intermediario delegato ai predetti servizi telematici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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